Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2025, n. 37224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37224 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da
37224-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
LE LE
- Presidente -
Sent. n. sez.
EL NZ
PP AN R. LL
1615
C.C.- 13/11/2025 R.G.N.33946/2025
IE AN
-Relatrice-
AB D'NG
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SK AN LA, nato il [...] in [...]
avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 09/10/2025
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IE AN;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. Loredana Tulino, in sostituzione dell'Avv. Pierina MarieFrance Fazzari, difensore di fiducia AN LA SK, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia dichiarava sussistenti le condizioni per accordare la consegna del cittadino polacco AN LA SK alle autorità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
a seguito di un mandato di arresto internazionale processuale, emesso dalla Crown Court di Birmingham il 31 maggio 2024 per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e di riciclaggio, legati al contrabbando di tabacchi lavorati e risalenti al febbraio del 2014.
2. Ha proposto ricorso AN LA SK, per il tramite del suo difensore, deducendo: violazione di legge, in relazione agli artt. 143 cod. proc. pen. e 609 dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra Unione Europea e la Comunità europea dell'energia atomica e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (c.d. Accordo di Partenariato), per mancata traduzione del mandato di arresto, degli atti del processo e della sentenza impugnata in lingua polacca con evidente violazione del diritto di difesa del SK che non comprende la lingua italiana;
-violazione di legge, in relazione all'art. 111 Cost. e 6 CEDU, per avere la Corte di appello basato la decisione sul mandato di arresto, redatto in lingua inglese e tradotto in lingua italiana in modo non preciso e, comunque, non comprensibile al SK;
violazione di legge, in relazione agli artt. 597 e 613 dell'Accordo di Partenariato, per avere la Corte di appello disposto la consegna del SK sulla scorta di informazioni supplementari fornite da un tale Avv. Fox, qualificatosi come "Case Lawyer": qualifica, tuttavia, non associabile né a quella del Giudice né a quella del Pubblico Ministero, non rientrando in alcune delle categorie indicate dall'art. 598 del citato accordo, in ordine alla cui imparzialità e terzietà sussistono dubbi. Osserva, inoltre, il ricorrente che il mandato in oggetto è un mandato processuale emesso per consentire la partecipazione al processo e che, nonostante l'ordinamento anglosassone ammettesse il processo in contumacia e, dunque, non richiedesse come necessaria la presenza dell'imputato, la Corte di appello aveva, tuttavia, disposto la consegna sulla base di non meglio precisate ragioni di opportunità, enunciate dal "Case Lawyer". Si deduce, infine, la non dimostrazione delle violazioni alle prescrizioni sul territorio polacco;
-violazione di legge, in relazione all'art. 604, lett. c) dell'Accordo di Partenariato e agli artt. 24,35 e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, per avere la Corte di appello disposto la consegna sulla base di informazioni supplettive provenienti da un soggetto non terzo, comunque non rientrante nella previsione dell'art. 598 del citato accordo, e per non avere sufficientemente indagato sulla effettiva somministrazione al SK, affetto da diverse patologie,
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del necessario trattamento farmacologico all'interno della struttura penitenziaria, ove sarà detenuto per oltre cinque mesi in attesa dell'inizio del processo, fissato a marzo del 2026 in violazione dell'art. 32 della Carta. Inoltre, la Corte di appello non avrebbe valutato la compatibilità della consegna con il rispetto della genitorialità, essendo il SK padre di due adolescenti, con la presunzione di innocenza e con la regola del giusto processo.
3. Il ricorrente sollecita il rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai fini della interpretazione dell'art. 597 dell'Accordo di Partenariato e per la delimitazione del principio di proporzionalità: la consegna in esecuzione di un mandato di arresto processuale, adottato per garantire la partecipazione del consegnando al processo e la sottoposizione, nelle more, a misura custodiale, sarebbe in contrasto con tale principio, là dove l'ordinamento del Regno Unito prevede l'audizione a distanza mediante videocollegamento e il processo in contumacia.
4. Il ricorrente ha presentato memorie difensive, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso e chiedendo, inoltre, la sospensione del procedimento di consegna in attesa della decisione del ricorso proposto innanzi all'autorità britannica.
5. Alla odierna udienza che si è svolta in forma partecipata il Pubblico Ministero e il difensore hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato e va rigettato.
2. Occorre in limine precisare che secondo la giurisprudenza di legittimità a seguito della entrata in vigore dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione Europea e il Regno Unito di Gran Bretagna del 24 dicembre 2020, la decisione sulla esecuzione di un mandato d'arresto, emesso dall'autorità giudiziaria del Regno Unito, deve essere assunta applicando le regole previste dall'Accordo e, solo sul piano procedimentale, quanto alle modalità e ai tempi di assunzione della decisione, devono trovare applicazione le norme previste dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, in tema di mandato d'arresto europeo, in quanto compatibili (cosi Sez. F. n 34466 del24/08/2021, Dragos, Rv. 282036).
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3. Così individuato il quadro normativo di riferimento, va rilevata la inammissibilità per manifesta infondatezza dei primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per la sovrapponibilità delle questioni devolute.
3.1. Iniziando dalla eccezione di nullità della sentenza impugnata non tradotta in lingua polacca, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'imputato e/o l'indagato alloglotta non può semplicemente «dolersi dell'omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio delle nullità, che, nella specie, vengono in rilievo, ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale» (così Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, [...], Rv. 286356). L'interesse a dedurre una tale patologia processuale, infatti, sussiste soltanto se e in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza della mancata traduzione del provvedimento di cui si controverte - tenuto conto della sequenza procedimentale in cui si inserisce un pregiudizio illegittimo. Si tratta a ben vedere di una conclusione in linea con la definizione di interesse ad impugnare già fornita dalle Sez. Un. "Marinaj", secondo cui la nozione di interesse deve essere ricostruita in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo». Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcunchè, di guisa che sotto tale profilo la doglianza è generica.
3.2. In ordine poi alla omessa traduzione degli atti processuali (.e. mandato di arresto, provvedimento sotteso e ulteriori atti), delle "informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di consegna e alla errata indicazione dell'autorità giudiziaria di emissione va stigmatizzata - sul piano formale- la scarsa chiarezza delle doglianze- che risultano espresse in modo assai confuso e caotico e- sul piano sostanziale- la pretestuosità delle censure mosse, non emergendo alcun vulnus delle prerogative difensive. Ed infatti nel premettere che il consegnando non ha partecipato alle due udienze che si sono svolte innanzi alla Corte di appello di Brescia, preferendo, come era in sua facoltà, rimanere assente, va rimarcata la sicura conoscenza in capo allo stesso del procedimento e di tutti gli atti ad esso inerenti che lo riguardano.
Cas
SK - a seguito dell'emissione del M.A.E. processuale di cui si discorre- è stato tratto in arresto dapprima sul territorio polacco, ove veniva sottoposto ad una misura non custodiale- e poi sul territorio italiano, ove nonostante tutto decideva nelle more di trasferirsi. In tale "fase processuale", la Pg procedente lo ha posto immediatamente al corrente dei motivi dell'arresto: motivi di cui ha avuto poi conoscenza più dettagliata nel corso della udienza di convalida innanzi all'A.G. italiana, là dove risulta essere stato assistito da un difensore di fiducia ed essersi avvalso dell'ausilio di un interprete in lingua polacca con contestuale traduzione degli atti.
3.3. Ed ancora, ad ulteriore riprova della palese infondatezza delle doglianze, va rilevato che la eccezione di nullità del provvedimento di convalida per omessa traduzione degli atti era stata già sollevata nell'ambito del precedente procedimento, avente appunto ad oggetto l'ordinanza di convalida, svoltosi innanzi a questa Sezione. Questa Corte, infatti, nell'esaminare la vexata quaestio ha escluso la violazione dell'art. 609 dell'Accordo di Partenariato e, quindi, ogni possibile lesione del diritto di difesa del consegnando (cfr punto 6 del Considerando in diritto, Sez. 6, n. 32241 del 25/09/2025, [...], non mass.). Va, altresì, aggiunto che come affermato da questa Sezione (ex multis, Sez.6, In 6560 del 14/02/2023, Marra, Rv. 284208) in materia di MAE l'imputato alloglotta non ha diritto alla traduzione scritta degli atti compiuti nell'ambito del procedimento estero, che, infatti, può essere chiesta esclusivamente innanzi alla competente autorità giudiziaria dello Stato di emissione. Alla stregua di tali premesse è, dunque, da escludere in nuce la paventata lesione del diritto di difesa.
4. Il terzo motivo anch'esso variamente articolato è complessivamente infondato. In relazione alla "non attendibilità" delle informazioni suppletive - chieste dalla Corte di appello di Brescia ed aventi ad oggetto la possibilità che il processo si potesse svolgere nel Regno Unito in contumacia, si da consentire la partecipazione del SK a distanza, mediante videocollegamento - va rilevato quanto segue. Si legge nella sentenza della Corte di appello (cfr pag. 2) che la missiva inerente alle informazioni era stata emessa dal "Lawyer Case" del Crown Prosecution Service e, dunque, dall'autorità inglese competente. Inoltre, dalla consultazione del carteggio processuale emerge che il mittente della missiva in oggetto, a firma dell'Avv. Fox, è il Ministero della Giustizia - Dipartimento Affari Giustizia - C.P.S. Ebbene, è noto che con l'acronimo C.P.S. si faccia riferimento al "Crown Prosecution Service" che è l'autorità inglese responsabile della pubblica accusa nei
procedimenti penali in Inghilterra e Galles. Tra le funzioni ad essa spettanti rientrano compiti relativi alla individuazione dei casi da perseguire, alla determinazione delle accuse, alla direzione della polizia durante le indagini e alla rappresentanza dell'accusa nelle aule di Tribunale: in breve è l'omologo del pubblico ministero nel sistema processuale italiano. Il difensore nel lamentare che le informazioni suppletive siano state rese da soggetto non legittimato e non imparziale (rectius non rientrante nella categoria prevista dall'art. 598 dell'Accordo di Partenariato) - ha omesso la prospettazione di un dato significativo: ha indicato la sola qualifica di "Lawyer Case", che effettivamente potrebbe anche prestarsi a differenti letture, e non anche il riferimento, emergente per tabulas, al C.P.S. La questione, dunque, sotto tale profilo è manifestamene infondata.
4.1. Va rigettata, invece, perché infondata la ulteriore questione, sollevata con il medesimo motivo e inerente alla violazione del principio di proporzionalità ex art. 597 dell'Accordo di Partenariato. In linea di principio, è il caso di osservare che in materia di mandato di arresto europeo processuale la giurisprudenza di legittimità ha recepito le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte giust. UE, Terza Sezione, 13 gennaio 2021, C-414/20, par. 53), secondo cui nella nozione del mandato di arresto, a prescindere dal nomen iuris, rientrano tutti gli atti destinati a consentire, con una misura coercitiva giudiziaria, l'arresto di tale persona ai fini della sua presentazione dinanzi a un giudice in vista del compimento degli atti del procedimento penale» (ex multis, Sez. 6, n. 2711 del 20/01/2010, [...], Rv. 245793). Peraltro sempre con riferimento al M.A.E. processuale è fermo il principio secondo cui l'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione non è tenuta a indicare le ragioni del provvedimento coercitivo interno posto a fondamento della richiesta di consegna, né compete all'Autorità dello Stato di esecuzione di verificare la necessità della presenza del consegnando al processo a suo carico nel Paese richiedente. Residua solo un limitato spazio valutativo nel caso di mandato emesso per finalità esclusivamente investigative, che non è consentito.
4.2. Ebbene, tali principi sono stati ribaditi da questa Sezione anche in relazione all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione Europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 24 dicembre 2020. Si è, infatti, chiarito come possa essere data esecuzione in Italia ad un mandato di arresto emesso al fine di garantire la partecipazione personale del soggetto richiesto al processo davanti alle competenti Autorità del Regno Unito, consentendolo la norma processuale di cui alla Sezione 102 A, par. 2, del "Criminal Procedure Act" (cfr Sez. 6, n. 16798 del 28/04/2022, [...], secondo cui <la
mancata comparizione in udienza costituisce, ai sensi del richiamato par. 2 dell'art. 102 A, il presupposto per l'emissione di un mandato d'arresto strumentale ad ottenere la partecipazione personale dell'interessato al procedimento instaurato nei suoi confronti in relazione ai fatti di reato ascrittigli sub 1) [sì come previsto, del resto, nelle disposizioni di cui agli artt. 604, lett. b) e 616 del menzionato Accordo del 24 dicembre 2020]»). Analogamente, con la recente sentenza del 28 ottobre 2025 (cfr Sez. 6, n. 35451, [...], non mass.), si è chiarito come non sia sindacabile da parte dell'Autorità giudiziaria italiana la scelta di uno Stato di emettere il mandato di arresto per ottenere la presenza fisica del consegnando per potere iniziare il processo in quel paese.
4.3. Nondimeno, la previsione del mandato di arresto processuale e, quindi, l'esigenza di assicurare la presenza fisica dell'interessato nel processo penale a suo carico non esimono l'autorità giudiziaria dello Stato dell'esecuzione dalle verifiche ad essa demandate sul piano sostanziale, ovvero del rispetto del principio di proporzionalità ex art. 597 del citato Accordo e della sussistenza di un rischio reale di violazione di uno dei diritti fondamentali, riconosciuti dalla Convenzione EDU e dalla Carta di Nizza. A tal uopo, questa Corte (cfr Sez. 6, n. 8851 del 28/02/2025, Rv. 287611 e Sez. 6 n 34451 del 28/10/2025) - adeguandosi ai principi enunciati dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 29/7/2024, Minister for Justice and Equality, C-202/24 ha precisato che, sebbene la violazione del principio di proporzionalità non sia inclusa tra le ragioni di rifiuto della consegna ai sensi dell'art. 524 dell'Accordo di Partenariato: a) <la cooperazione in materia penale, disciplinata dalla terza parte del citato accordo, si basa sul rispetto che l'Unione, il Regno Unito e gli Stati membri nutrono da lunga data per la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, come enunciati anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (par. 1); b) nel secondo paragrafo della medesima disposizione si precisa che nessuna disposizione della terza parte dell'Accordo modifica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici quali sanciti in particolare nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, per l'Unione e i suoi Stati membri, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Dunque, le autorità giudiziarie dell'esecuzione degli Stati membri sono tenute a garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta alla persona destinataria di un mandato di arresto, non avendo a tal uopo alcuna rilevanza la circostanza che la Carta non sia applicabile al Regno Unito. Ne consegue, pertanto, che l'esistenza di un rischio di violazione di uno di tali diritti fondamentali può
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consentire all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione di astenersi dal dare seguito al mandato d'arresto». Ed invero si è precisato che l'Autorità richiesta, facendo ricorso agli strumenti procedurali previsti dagli artt. 604, lett. c), e 613, par. 2 dell'Accordo, dovrà rifiutare la consegna qualora ritenga insufficienti le garanzie e/o le informazioni complementari richieste e sussistente un rischio reale di violazione di uno dei diritti fondamentali (così citata sentenza della Grande Sezione).
4.4. Ad avviso del Collegio, la Corte di appello di Brescia non si è sottratta ad una tale verifica ritenendo non violato il principio di proporzionalità in considerazione: a) della gravità dei fatti-reato ascritti al SK;
b) della reiterata assenza nel processo, incardinato innanzi alla A.G. britannica, là dove il SK aveva addotto svariati impedimenti per motivi di salute, tuttavia ritenuti dal giudice procedente non provati e comunque non particolarmente gravi, tanto che il SK si era allontanato dal Regno Unito per approdare dapprima in Polonia e poi in Italia;
c) dal complessivo comportamento serbato dal SK che - tratto in arresto in Polonia e ivi sottoposto a misura non custodiale con obbligo di rimanere sul territorio fino alla decisione di consegna se ne allontanava sine titulo, giungendo in Italia ove veniva nuovamente arrestato. Peraltro, tale ultimo aspetto relativo all'obbligo o meno in capo al SK di rimanere sul territorio polacco in attesa della consegna che la difesa contesta - oltre alla evidente pretestuosità del tema, non sarebbe nemmeno suscettibile di ulteriore valutazione in questa sede, avendo questa Sezione, nella già citata sentenza emessa in relazione al procedimento di convalida dell'arresto, affrontato e risolto la questione (cfr Sez. 6, n 32241 del 25 settembre 2025) 4.5. Ed allora, corretta e non censurabile è la decisione cui sono pervenuti i Giudici di merito che con motivazione rispettosa dei principi di diritto enunciati anche a livello sovranazionale- ha ritenuto che a) la complessiva condotta serbata dal SK fosse evidentemente finalizzata a sottrarsi al processo a suo carico e a impedirne la celebrazione;
b) che la misura custodiale nello Stato richiedente ai fini della celebrazione del processo fosse "proporzionata" non ostandovi i dedotti problemi di salute, evidentemente non gravi, tanto da non avere impedito al SK di recarsi in Polonia e poi in Italia, ed essendo stata fissata la udienza per la celebrazione del processo in data prossima (marzo 2026) e comunque anticipabile (cfr pag. 4 della sentenza).
5. Generico e, comunque, manifestamente infondato è l'ultimo motivo con cui si prospetta la violazione dei diritti fondamentali della persona. In premessa, è il caso di rilevare come il richiamo ad un Report della Gran Bretagna sulle violenze all'interno delle carceri, cui sarebbero sottoposti i detenuti,
Por
non giustifica accertamenti che avrebbero, peraltro, ad onta della genericità delle allegazioni, natura meramente esplorativa (Sez. 6, n. 11983 del 30/03/2022, [...]).
5.1. Analogamente generica e, comunque, tale da non giustificare una interlocuzione supplementare con lo Stato richiedente, ai sensi degli artt. 604, lett. c), e 613, par. 2, dell'Accordo di Partenariato, il fatto che il SK abbia prospettato di essere genitore di due adolescenti (rispettivamente di 15 e 9 anni). Sebbene il par. 2 del citato art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, coerentemente con l'art. 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, imponga di attribuire preminenza all'interesse superiore del bambino in ogni atto compiuto da autorità pubbliche e istituzioni private, è pur sempre necessario che la parte alleghi e rappresenti elementi concreti da cui inferire l'effettività del rischio che l'esecuzione del mandato di arresto si possa tradurre in una ingerenza sproporzionata nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
5.2. A non differenti conclusioni si giunge in ordine alle doglianze inerenti alla violazione del diritto di salute. La difesa ha, invero, apoditticamente prospettato un trattamento carcerario non in grado di assicurare al SK le cure necessarie e/o di assicurargli il previsto trattamento farmacologico. Ebbene al netto delle ineccepibili valutazioni della Corte di appello circa la non emersione di elementi concreti da cui dedurre la effettiva gravità delle patologie da cui il SK risulterebbe affetto se non altro in ragione del continui spostamenti dallo stesso realizzati in un breve arco di tempo e in diversi Paesi - le assertive deduzioni difensive non giustificano le pur sollecitate informazioni suppletive che avrebbero natura esplorativa. Dunque, corretto sotto tale profilo è il modus procedendi della Corte di appello di Brescia.
5.3. Ad ogni buon conto, il tema specifico è stato oggetto di recente disamina da parte di questa Sezione che, in un caso simile a quello sub iudice, ha ritenuto applicabile l'art. 23, commi 2 e 4, della legge 22 aprile 2005 n. 69. Le problematiche di salute del consegnando «non sono annoverate dall'art.18 della legge n. 69 del 2005 tra le cause di rifiuto della consegna, ma attengono alla fase esecutiva sicché in tale contesto devono essere eventualmente fatte valere, mediante istanza alla Corte d'Appello, ex art. 23, comma terzo, legge n. 69 del 2005, trattandosi di una condizione personale soggetta a modificazioni nel corso del tempo e, pertanto, non utilmente rappresentabile nelle fasi procedimentali anteriori all'esecuzione del provvedimento di consegna (Sez. 6, n. 2492 del 19/01/2022, [...]; Sez. 6, n. 7489 del 15/02/2017, [...]; Sez. 6, n.
कित
108 del 30/12/2013, dep. 2014, Di, Rv. 258460) (così in motivazione Sez. 6 n. 35451 del 28/10/2025). Dunque, solo in fase esecutiva e li dove sia ravvisabile una situazione di rischio significativo e irrimediabile delle condizioni di salute e/o di un pericolo per la sua stessa vita, anche in considerazione della mancanza di cure adeguate alle condizioni patologiche, nello Stato di emissione, l'Autorità dello Stato di esecuzione, può, ex artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 cit., interpretati in conformità all'art. 23, par. 4, della decisione quadro 2002/584/GAI, sospendere la consegna della persona richiesta, al fine di ottenere assicurazioni dall'Autorità giudiziaria emittente sui trattamenti che saranno praticati in ambiente carcerario;
all'esito di tali interlocuzioni, può dare seguito alla richiesta di consegna oppure, nell'ipotesi residuale in cui non sia individuata una soluzione che consenta di evitare gravi rischi alla salute della persona ricercata, rifiutare la consegna (Corte cost. n. 173 del 2023; Sez. F, n. 34816 del 08/08/2023, Rv. 285094; Sez. 6, n. 24100 del 16/06/2025, [...]). Anche con riferimento a tale ulteriore specifico profilo la doglianza difensiva è stata formulata in maniera indeterminata.
6. A fronte di tali principi e di un'interpretazione delle norme dell'Accordo di Partenariato volta ad assicurare piena e primaria tutela ai diritti fondamentali della persona, così come sanciti dalla normativa europea richiamata, non si rende necessario il ricorso allo strumento del rinvio pregiudiziale sollecitato dalla difesa con l'ultimo motivo di ricorso.
6.1. Né è prevista in questa sede la sospensione della procedura di consegna - richiesta dalla difesa solo con le memorie difensive- peraltro sie die e senza che il ricorrente abbia fornito specifiche allegazioni sullo stato del procedimento che sarebbe stato incardinato innanzi alle autorità britanniche.
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - al pagamento delle spese processuali
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso, 13/11/2025 Il Consigliere estensore IE Janniciello
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VI Sezione Penale Depositata in Cancelledo oggi.
Кошад
14 NOV. 2025 CFUNZIONARI
Il Presidente
LE LE