Sentenza 20 settembre 2016
Massime • 1
L'annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione dell'ordinanza con la quale è stata dichiarata l'inefficacia della misura custodiale, implica l'immediato ripristino della misura cautelare per la cui esecuzione è sufficiente l'iniziativa del pubblico ministero, quale organo cui spetta l'esecuzione delle decisioni del giudice penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/09/2016, n. 42971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42971 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2016 |
Testo completo
42 9 7 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez. 1280 Domenico Carcano Anna Petruzzellis C.C. - 20/09/2016 Anna Criscuolo Massimo Ricciarelli -relatore- R.G.N. 15928/16 Angelo Capozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli nei confronti di EN OV, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 22/3/2016 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22/3/2016 il Tribunale di Napoli in sede di appello cautelare ha disposto la scarcerazione di EN OV, dichiarando l'inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere in corso nei confronti del predetto, in quanto ha ritenuto che fosse stato superato il termine di fase all'uopo previsto per il giudizio di appello, conteggiando tale termine a partire dal R deposito della sentenza di primo grado e non invece dalla scadenza, avvenuta successivamente, di quello di giorni 70, indicato dal Tribunale nel dispositivo della sentenza ai sensi dell'art. 544, comma 3 cod. proc. pen.
2. Ha presentato ricorso il P.M. presso il Tribunale di Napoli. Con unico articolato motivo chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza deducendo violazione di legge, ravvisata nell'erronea interpretazione dell'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla cui stregua il periodo di sospensione, come da prevalente giurisprudenza, deve essere in realtà calcolato con riferimento al termine indicato ai fini del deposito, a prescindere dal fatto che la sentenza sia depositata prima della scadenza, come invece affermato in un obiter dictum, contenuto in una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. U. n. 27361 del 31/3/2011, Ez Zyane). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. E' in effetti cruciale (come sottolineato dal Tribunale a pag. 4 del provvedimento impugnato) la soluzione della questione prospettata dal ricorrente, posto che il Tribunale di Napoli ha ritenuto decorso il termine di fase della custodia cautelare in corso di esecuzione nei confronti del EN, conteggiando anche il periodo seguito all'effettivo deposito della sentenza di primo grado, avvenuto il 7/2/2014, sebbene rientrante nel complessivo termine di giorni 70 indicato dal Giudice per il deposito dei motivi ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen, e scadente il 25/2/2014. Sul punto, com'è noto, la Corte di Cassazione si era autorevolmente pronunciata a Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 27361 del 31/3/2011, Ez Zyane, sul punto non massimata), formulando a margine dell'analisi di un tema diverso il principio per cui la sospensione di cui all'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, non opera per l'intero termine indicato dal Giudice, se in concreto la sentenza viene depositata prima della scadenza di esso, dovendosi in tal caso fare riferimento alla data di effettivo deposito. Ma successivamente, a seguito di pronunce di segno diverso, la questione è stata rimessa di nuovo alle Sezioni Unite. Con la nuova pronuncia, qui condivisa, la Corte di cassazione (Cass. Sez. U. n. 33217 del 25/5/2016, Cozzolino, non ancora massimata) è pervenuta alla conclusione opposta, alla cui stregua non rileva che la sentenza venga depositata prima della scadenza, dovendosi attribuire rilievo anche ai fini della durata della 2 sospensione al termine complessivo indicato dal Giudice: si è al riguardo segnalato come deponga per tale conclusione sia l'argomento letterale sia quello sistematico, in ragione dell'esigenza di correlare la sospensione dei termini di custodia cautelare al più lungo termine per l'impugnazione, fermo restando che, come notato nella citata pronuncia, sono diversi i presupposti «considerati dal legislatore quando ha inteso valorizzare il tempo effettivamente impiegato per il compimento di un atto processuale specifico, caratterizzati dal dovere di realizzazione, con il conseguente diretto contenimento del periodo di sospensione, sia della durata della custodia cautelare che della prescrizione».
3. Sulla scorta di tali conclusioni il ricorso è fondato, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto che fosse decorso il termine di fase, quando invece quel presupposto non era ravvisabile, dovendosi ritenere operante la sospensione di cui all'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per l'intero termine di giorni 70 indicato dal Giudice di primo grado. Ne discende l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Tale annullamento implica il ripristino della misura erroneamente dichiarata inefficace (applicata con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 7/7/2012), essendo a tal fine sufficiente l'iniziativa del pubblico ministero competente, quale organo cui spetta l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (in tal senso si rinvia a Cass. Sez. 4, n. 769 del 10/8/1989, Pisani, rv. 182167, che esprime un principio immanente al sistema;
peraltro per un caso di annullamento senza rinvio di revoca di sequestro, cui deve seguire il ripristino della misura cautelare revocata, si rinvia anche a Cass. Sez. 1, n. 11273 del 24/2/2009, Scorrano, rv. 243042), impregiudicata l'eventuale autonoma valutazione, su sollecitazione della parte interessata, della persistenza dei presupposti cautelari da parte dei Giudice che procede.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. c.p.p. in relazione all'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 7/7/2012. Così deciso il 20/9/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Carcano Massimo Ricciarelli 11/ ёли Depositato in Cancelleria A M E oggi 11 OTT 2016. GA R P U IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE Dott. Stefano Golfieri