Sentenza 7 gennaio 2004
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La Corte di Giustizia delle Comunità europee dichiara che l'art 141 CE osta, in linea di principio, ad una legislazione che, in violazione dell'art. 12 CEDU, impedisce ad una coppia, in cui il sesso di uno dei due è il risultato di un'operazione medica, di contrarre matrimonio. Qualora, infatti, il matrimonio costituisca una condizione preliminare al fine di godere di una pensione di reversibilità, l'impossibilità giuridica per il transessuale di soddisfare tale condizione determina una disparità di trattamento basata sul sesso che, pur non riguardando direttamente il godimento di un diritto tutelato dall'ordinamento comunitario, incide su uno dei presupposti indispensabili per la sua …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/01/2004, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. EBNER Glauco Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
OM IL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 17/98 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 2003 10/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/03 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN LO, esercente attività di agente di commercio senza utilizzo di personale dipendente, presentava in data 11.11.1987 alla Intendenza di Finanza di Napoli una istanza di rimborso delle somme versate a titolo di ilor per gli anni 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986.
Il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto dell'A.F. su tale istanza veniva dichiarato in parte inammissibile (per gli anni dal 1981 al 1984) ed in parte rigettato, per mancanza della documentazione di sostegno, dalla Commissione Tributaria di primo grado di Napoli, con decisione n. 12770/09/92. L'appello della contribuente veniva accolto - nei limiti di una declaratoria di diritto al rimborso dell'ilor versata negli anni in contestazione - dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n. l7/46/98, depositata il 10.2.1998.
I Giudici di appello ritenevano tempestiva la domanda di rimborso in quanto - essendo il diritto al rimborso nella specie sopravvenuto per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell'art. DPR 599/1973 (sent. n. 87/1986 della Corte Costituzionale) - doveva trovare applicazione non l'art. 38 DPR 602/1973 (concernente le ipotesi di errore materiale;
di duplicazione e di inesistenza totale o parziale dell'obbligo tributario, con riguardo alla situazione vigente al momento del versamento) ma l'art. 6 DPR 636/1972: norma che consente di proporre - in mancanza di specifiche disposizioni - l'istanza di rimborso entro due anni dal giorno in cui è sorto il diritto al rimborso.
Ricorre per Cassazione il Ministero delle Finanze con tre mezzi di gravame.
La contribuente intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo il ricorrente deduce la inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, perché privo di qualsiasi riferimento sia al petitum (e cioè alla entità del chiesto rimborso dell'ilor) sia alla causa petendi, e cioè alla ragione del diritto al rimborso stesso.
La censura è priva di fondamento.
Vero è che l'art. 5 DPR 636/1972 (nel testo introdotto dall'art. 6 del DPR 739/1981) stabilisce, all'ultimo comma, che il ricorso è
inammissibile se manca o risulta assolutamente incerto uno degli elementi indicati nel primo comma, tra i quali devono comprendersi anche l'oggetto della domanda ed i motivi del ricorso (lett. b) e d) art. 5 cit.).
Nella specie tuttavia è da escludere la sussistenza del vizio denunziato.
Infatti, dalla impugnata sentenza emerge che la AN aveva chiesto il rimborso di quanto versato a titolo di ilor per le annualità dal 1981 al 1986, deducendo la non assoggettabilità del reddito derivante dall'attività di agente di commercio, svolta senza utilizzo di personale dipendente.
A questa stregua, risultando chiaramente indicati sia il petitum che la causa petendi, il ricorso introduttivo del giudizio deve ritenersi ammissibile: all'evidenza non rilevando in punto ammissibilità o meno del ricorso la mancata formale indicazione del quantum preteso a rimborso o la utilizzabilità o meno della documentazione prodotta a sostegno della domanda, trattandosi di elementi valutabili dal Giudice di merito al diverso fine dell'accertamento della fondatezza o meno del ricorso stesso.
Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 38 DPR 602/1973, non avendo i Giudici di appello rilevata la tardività
della istanza di rimborso, perché presentata oltre il termine decadenziale fissato dall'art. 38 cit.; nonché violazione dell'art. 30 comma terzo L. 87/1953, laddove dispone che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
Con un terzo motivo, al precedente collegato, il ricorrente deduce contraddittorietà ed illogicità della motivazione, non avendo i Giudici di appello considerato che l'istanza di rimborso doveva nella specie considerarsi tardiva, per mancato rispetto del termine di diciotto mesi ex art. 38 DPR 602/1973 citato, anche ritenendo che la stessa potesse essere presentata a far tempo dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale. La doglianza formulata con il secondo motivo è fondata, quanto alla ritenuta non applicabilità dell'art. 38 DPR 602/1973. L'art. 38 comma primo DPR cit. (nel testo qui applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte con l'art. 5 comma primo della L. 133/1999), prevede che nel caso di versamento diretto di imposta sul reddito - cioè di versamento effettuato dal contribuente in via di autotassazione, ovvero dal sostituto d'imposta - il contribuente dispone del termine di diciotto mesi dalla data del versamento per avanzare domanda di rimborso di quanto indebitamente pagato per errore materiale, duplicazione, inesistenza totale o parziale del relativo obbligo.
Orbene, tale disciplina deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui il versamento sia avvenuto in forza di norma successivamente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale. Ciò, sia perché tale declaratoria determina la caducazione ex tunc della norma contraria alla Costituzione;
sia perché l'esistenza della norma all'epoca dell'assolvimento del(l'in)debito tributario non determina alcun ostacolo giuridico all'azione di rimborso, esplicando i suoi riflessi soltanto sul piano della necessità, per l'interessato, di sollecitare in corso di causa un giudizio incidentale di legittimità costituzionale.
In tal senso questa Corte (Cass. 10478/2001) ha già avuto modo di pronunciarsi, e tale orientamento il Collegio ritiene di condividere pienamente.
L'accoglimento del secondo motivo di ricorso, nel senso che precede, ha carattere all'evidenza assorbente dell'ulteriore profilo di violazione di legge prospettato con il secondo motivo nonché rispetto alla doglianza formulata con il terzo motivo del ricorso per Cassazione.
In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto: con rinvio - occorrendo all'evidenza ai fini del decidere, ulteriori accertamenti di fatto, non consentiti in questa sede - ad altra sezione della CTR della Campania, che provvedere anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso;
rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo;
cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004