Sentenza 2 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2002, n. 9601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9601 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE0 9 6 0 1 /0 IN NOME DEL POPOLO SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 18000/99 Cron.$5182 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 03/04/02 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: BI MO, LO RE NA, MA EP, MA TA quali eredi di MA RO, PR MO, SS ST, ER COSTANTINO, LUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE VITA * DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO GAROFALO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
ENICHEM ANIC SPA, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2002 pro tempore, LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato GAETANO 1402 -1- VENETO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
COOP. CASTELLO srl, COOP. AUSONIA srl, COOP. ESPERIA srl, COOP. SPERANZA srl;
intimati la sentenza n. 28/99 del Tribunale di avverso BRINDISI, depositata il 10/06/99 - R.G.N. 425/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato GAROFALO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso, estinto nei confronti del PR MO. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EM AN ed i suoi litisconsorti, soci di cooperative (Ausonia, Castello, Esperia, Speranza) appartenenti al consorzio Labor -legato all'EM Anic spa di Brindisi da un contratto per la fornitura di lavori di facchinaggio da eseguirsi nello stabilimento di tale società hanno convenuto la stessa innanzi al Pretore per l'accertamento di una intermediazione di manodopera, posta in essere dalle predette cooperative, e quindi di un rapporto di lavoro subordinato con essa;
in subordine, per ottenere, ai sensi dell'art. 3 1.1369/60, il trattamento economico e previdenziale previsto per i lavoratori che prestavano la loro attività presso lo stabilimento della EM. Il Pretore ha rigettato le domande. La sua decisione è stata confermata dal Tribunale di Brindisi con sentenza del 10.6.99. Il Tribunale, per quanto rileva nella presente sede, ha ritenuto che:
1- che la fattispecie, trattandosi di prestazioni rese da facchini liberi riuniti in cooperativa, fosse disciplinata dalla I,n, 477/55 regolante il lavoro dei facchini liberi esercenti;
2- che le cooperative, cui i lavoratori erano associati, fra loro consorziate, non avevano carattere fittizio, essendo risultato che esse avevano una organizzazione amministrativa e societaria che le rendeva autonome;
3- che l'assegnazione a turni e reparti dello stabilimento EM dei lavoratori facchini avveniva su disposizioni di un responsabile del consorzio Labor cui venivano comunicate le esigenze dello stabilimento;
4- che i lavoratori assegnati ai vari reparti prendevano dai capiturno dell'EM solo indicazioni di massima, in relazione del lavoro da svolgere, non richiedendo la semplicità e la ripetitività dello stesso particolari istruzioni;
5- che le attività svolte preso i reparti, analiticamente indicate nella decisione, erano, sostanzialmente riconducibili ai servizi previsti nel contratto d'appalto stipulato fra l'EM ed il consorzio Labor ed avevano ad oggetto servizi classificati dalla tariffa emessa a norma degli art. 3 e 6 1.407755 dal prefetto di Brindisi;
6- che i lavori effettuati dai soci delle cooperative presso l'EM consistenti - prevalentemente in attività di insaccaggio dei prodotti della lavorazione, recupero di prodotti della lavorazione , riempimento di sacchi, raccolta di scorie, imbombolamento del mercurio- erano esplicazione di attività di facchinaggio e talvolta di pulizia;
7- che, di conseguenza, i soci delle cooperative non potevano considerarsi come inseriti nel ciclo produttivo dell'EM in quanto la loro attività esulava da quella diretta a realizzare quelli che erano i prodotti che uscivano dallo stabilimento, e costituiva attività complementare e di ausilio dei dipendenti dello stabilimento;
2 8- che era risultato che i mezzi di trasporto appartenevano alla cooperativa, così come gli attrezzi di lavoro, e che era stato concesso l'esonero dalla solidarietà e che i soci venivano adibiti anche a lavori diversi;
9- che era irrilevante la mancanza dell' autorizzazione prevista dall'art. 121 t.u.p.s.; 10- che, configurandosi, inequivocabilmente, un'attività espletata da facchini liberi esercenti restava esclusa l'applicabilità dell'art. 3 1.1369/60. I sign.CO, lo Re, ZA, PR, SO, RA e VI chiedono la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da quattro motivi cui l'EM resiste con controricorso;
le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti del ricorrente OS PR per effetto di rituale rinuncia al ricorso. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli art. 1 e 3 1.1369/60 e l. n.407/55, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed addebitano al giudice d'appello di aver per accertare l'esistenza di una vera organizzazione di lavoro di facchini liberi esercenti , fatto riferimento ad un elemento del tutto irrilevante quale il carattere fittizio o meno delle cooperative, trascurando di accertare se, per la natura delle prestazioni rese dai lavoratori associati, gli stessi fossero, effettivamente facchini liberi esercenti;
ed infatti ove le stesse siano riconducibili a mere prestazioni di lavoro subordinato, perché non sussiste l'autonoma ed indipendente organizzazione lavorativa della cooperativa, si 3 ha inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell'azienda appaltante, e quindi, la sussistenza di un appalto illecito. Con il secondo motivo denunciano violazione e falsa applicazione degli art.1 1.407/55 121 r.d. n.733/31, e 5 dpr n.342/94 ed addebitano al Tribunale di aver richiamato la , l.n. 407/55 per escludere l'applicabilità della 1.1369/60 negando poi, contraddittoriamente, la necessità di uno dei presupposti della prima costituita dall'autorizzazione ai sensi sell'art. 121 p.s. attesa la sua applicabilità ad attività di facchinaggio svolta con carattere di saltuarietà e a favore di una pluralità di committenti di breve durata e non inerenti al ciclo produttivo o all'organizzazione aziendale che utilizza le attività del facchino contemporaneamente con altre aziende. Con il terzo motivo denuncia omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione degli art.116 e 132 cpc e della l.n.1368/60. Con tale censura i ricorrenti, in sostanza, addebitano al Tribunale di aver fatto riferimento, nella ricostruzione dei fatti utili ad accertare se vi fosse o meno un utilizzazione delle loro prestazioni da parte dell'EM con modalità tali da comportare uno stabile inserimento nel ciclo produttivo dello stesso, unicamente a quelle fonti testimoniali e documentali che escludevano tali ipotesi omettendo, del tutto, di dare il debito rilievo a quelle che, invece, la confermavano pienamente, e riportando parzialmente tali fonti, omettendone i contenuti che suffragavano le pretese dei ricorrenti. 4 Ciò sarebbe accaduto, secondo gli stessi, in quanto il Tribunale, avendo deciso, pregiudizialmente, di non accogliere la tesi dei ricorrenti aveva, nell'ambito delle acquisizioni probatorie, valorizzato solo quelle risultanze utili a tale scopo. Ed infatti non è assolutamente ravvisabile, nell'ambito della motivazione, solo apparente, resa dal Tribunale le ragioni del mancato rilievo a fatti e circostanze che suffragavano pienamente la tesi dei ricorrenti della mera strumentalità delle cooperative e della utilizzazione stabile delle loro energie nell'ambito del ciclo produttivo dell'appaltante, con soggezione gerarchica rispetto a costui. La immotivata non utilizzazione delle fonti probatorie attiene, in particolare: a- al carattere simulatorio delle attività sociali con il fine di far apparire come soggetti dotati di piena autonomia soggetti strumentalmente costituiti per consentire appalti illeciti;
b- alla collocazione temporale di fatti utili a dimostrare la predetta autonomia ( uso di mezzi di trasporto della cooperativa, adibizione dei lavoratori a lavori diversi da quelli effettuati presso l'EM ) solo in epoca successiva all'inizio della vertenza giudiziaria;
c- alla limitazione del potere delle cooperative, in ordine alla utilizzazione delle prestazioni lavorative dei soci, alla sola indicazione dei reparti ove le stesse si sarebbero svolte, nei quali si esercitava, esclusivamente per il tramite dei capireparto, l'effettivo assoggettamento dei lavoratori al potere organizzativo dell'EM; 5 d- alla riduzione a semplici lavori di facchinaggio, con la semplicistica motivazione che gli stessi erano previsti dal contratto d'appalto, di attività aventi ben altre modalità, completamente esulanti dai predetti lavori, quali il controllo peso dei sacchi, la pulitura delle macchine per il regolare funzionamento delle stesse, il confezionamento del prodotto, quale il taglio e confezionamento della gomma Dutral, il prelievo e la campionatura del prodotto per le verifiche di qualità, il caricamento dei catalizzatori con l'introduzione del prodotto necessario per le trasformazioni chimiche in quantità particolari. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 3 1.1369/60, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo ed addebitano al Tribunale di aver escluso l'applicabilità dell'art.3 1.1369/60 pur non rientrando le attività da essi espletate in alcuna delle ipotesi previste dall'art.5 della legge stessa, atteso che le stesse non rientrano fra quelle di facchinaggio. Le censure, che per la loro connessione vanno esaminate congiuntamente, sono fondate.
1- Il Tribunale, infatti, nell'accertare se ricorresse una effettiva fattispecie di attività prestata da facchini liberi esercenti inliberi esercenti in cooperativa, regolata dalla l-n. 407/55,escludente l'applicazione della l.n. 1369/60, ha fatto ricorso ad una metodologia formalmente corretta per accertare : a- l'esistenza di una vera attività sociale da parte delle cooperative al fine di escluderne il carattere fittizio;
b- chi esercitasse il potere gerarchico sui lavoratori utilizzati dall'EM; 6 c- la attinenza delle attività dagli stessi prestate al ciclo produttivo dello stesso. All'esito di questo corretto processo metodologico che ha avuto ad oggetto, oltre che fonti documentali, deposizioni testimoniali e dichiarazioni dei procuratori speciali, il Tribunale ha riscontrato- sulla base di dette fonti probatorie- un quadro complessivo che consente, ad avviso dello stesso, la riconducibilità delle attività prestate dai ricorrenti a quelle proprie dei facchini liberi esercenti regolate dalla l.n.407755. 2- I ricorrenti, oltre a denunciare la irrilevanza del metodo seguito dal Tribunale, soprattutto in relazione alla fittizietà o meno delle cooperative, gli addebitano di aver ricostruito questo quadro con completa obliterazione di tutti gli elementi, pur ad esso inoppugnabilmente risultanti, che facevano invece emergere, a fronte della inesistenza di una qualsiasi reale struttura organizzativa delle cooperative, la sussistenza di una utilizzazione stabile, delle prestazioni dei lavoratori nell'ambito del ciclo produttivo dell'EM, con assoggettamento al potere organizzativo dello stesso;
prestazioni non riducibili, per la loro complessità, a quelle di mero facchinaggio.
3- Deve rilevarsi che i ricorrenti hanno nel ricorso riportato le dichiarazioni dei procuratori speciali e quelle dei testimoni che suffragano tale loro tesi alle quali il Tribunale non pare aver fatto riferimento nella individuazione degli elementi utili ad accertare la reale natura dell'attività lavorativa prestata. Ora, pur essendo libero il giudice del merito di prescegliere nell'ambito delle fonti probatorie di cui dispone quelle che gli paiono più idonee a suffragare il suo convincimento, ove risulti, tuttavia, fra le stesse, l'esistenza di alcune che lo stesso 7 siano in grado, in maniera decisiva, di contraddire, è necessario che egli indichi le ragioni che lo hanno indotto a non valorizzare tale fonti, tutte le volte che la sua opzione non possa risultare in maniera implicita. Tanto non è avvenuto nel caso di specie ove risulta un assoluto difetto di motivazione in ordine al mancato rilievo attribuito a fonti che appaiono, al contrario, rivestire carattere di decisività in ordine all'effettiva natura delle prestazioni dei ricorrenti ed alla loro collocazione nell'organizzazione aziendale dell'EM.
4- Non secondario è anche il difetto di motivazione, soprattutto sotto il profilo della sua contraddittorietà, in ordine alla ritenuta non inerenza al ciclo produttivo dell'appaltante con riduzione delle stesse a mere attività di facchinaggio- delle attività indicate dai ricorrenti al punto d) del quarto motivo attese le particolari modalità del loro espletamento, peraltro analiticamente indicate nella sentenza impugnata per ciascun reparto in cui veniva prestata l'attività dei ricorrenti. Le predette carenze impongono l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti di OS PR;
accoglie il ricorso, I D A , S O S L A L 0 T cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Lecce. 1 O , B . A I D A A L T Roma 3 aprile 2002 L S E O P C M 3 A I 0 N D 1 A Il Consigliere es. 3 E 1 E S D L E O E T A вогнево Suglkb G R T N G O S E I E T S Il Presidente G L T E I E R R I A L D L O E IL CANCELLIERE D Depositato in Cancelleria oggi, 2 LUG. 2002.. 8 IL CANCELLIERE