Sentenza 25 luglio 2001
Massime • 1
Nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare; ne' gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati anche in base al criterio dell'anzianità contributiva, non esclude l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla legge n. 223 del 1991, ne' rimette agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2001, n. 10171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10171 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. " -
Dott. ALDO DE MATTEIS - " -
Dott. BRUNO BALLETTI - " -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi per Azioni - in persona del procuratore Giancarlo ALVINO, domiciliata in ROMA, Lungotevere Michelangelo, n. 9, presso l'avv. Arturo MARESCA, che, unitamente agli avv. Franco Carinci, Enzo Morrico, Paolo Tosi, Salvatore Trifirò e Gerardo Vesci, la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NI LD, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie, n. 1, presso l'avv. Edoardo Ghera, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Cipolla con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano n. 4528 in data 8 aprile 2000 (R.G. n. 752/1999);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.5.2001 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
uditi gli avv. Enzo Morrico, Paolo Tosi e Gerardo Vesci;
gli avv. Edoardo Ghera e Adolfo Biolè per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Ricorre per tre motivi "Ferrovie dello Stato" - Società di Trasporti e Servizi per Azioni - per la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Milano, decidendo in grado di appello, ha confermato la sentenza del Pretore della stessa sede nella parte in cui, in accoglimento della domanda di LD IN, aveva giudicato illegittimo il licenziamento intimatogli e condannato la società alla reintegrazione nel posto di lavoro, con il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970. Resiste con controricorso LD IN.
Il ricorso è ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. La difesa del controricorrente ha depositato "note di udienza", inammissibili perché non comprese nell'ipotesi di cui all'art. 379, ultimo comma, c.p.c.. La sentenza impugnata, sulla premessa che si era in presenza di una fattispecie di licenziamento collettivo per riduzione di personale ai sensi della L. 223/1991, ha ritenuto che non corrispondesse a quella astratta, inderogabilmente delineata dalla legge predetta, giacché, sebbene costituisse fatto notorio che l'organizzazione delle ferrovie statali necessitasse di profondi processi di ristrutturazione, implicanti notevoli riduzioni di personale, la decisione di licenziare un numero complessivo di 950 dipendenti si fondava esclusivamente sulla ragione che i dipendenti in questione erano in possesso del massimo dei requisiti pensionistici. In altri termini, non era stato osservato il disposto dell'art. 5, primo comma, della legge indicata, che impone di definire le eccedenze in funzione delle esigenze di ristrutturazione, disponendo che "l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire - in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale - nel rispetto dei criteri di selezione, dal momento che il criterio di selezione (in sè legittimo) della maggiore anzianità contributiva, era stato fatto coincidere con le esigenze tecnico- produttive ed organizzative, mentre la legge chiaramente prescrive che i criteri di scelta devono operare "a valle" di un programma di ristrutturazione che precisi (a monte) l'ambito organizzativo interessato dalla riorganizzazione-riduzione.
Nè aveva fondamento la tesi secondo la quale le disposizioni della L. 223/1991 erano state derogate dall'art. 59 L. 449/1997, dal momento che tale norma si era limitata, al comma sesto, da una parte, a contemplare specifici ammortizzatori sociali finalizzati a consentire l'assorbimento delle eccedenze relative al personale ferroviario (mediante l'istituzione, ad opera della contrattazione collettiva di apposito fondo); dall'altra, a prescrivere che i dipendenti in esubero avrebbero potuto essere individuati anche in base al criterio dell'anzianità contributiva, ma senza alterare in altre parti il tessuto della L. 223/1991. Le parti sociali, del resto, ha aggiunto il Tribunale, nel dare attuazione alle previsioni legislative in tema di riorganizzazione e risanamento delle F.S., avevano stipulato un apposito accordo di procedura (recepito nel decreto ministeriale 21 maggio 1998), che appariva rispettoso dei precetti della L. 223/1991, nel prescrivere procedimenti a livello decentrato, da verificare poi a livello centrale, al fine di determinare le eccedenze rispetto alle esigenze di personale, da concordare distintamente per ciascun settore di professionalità, attività, profilo, unità produttiva (punto n. 3);
più in particolare, il punto n. 4 dello stesso accordo contemplava uno specifico incontro di sintesi a livello nazionale, onde verificare e registrare gli esiti negoziali periferici riepilogando i quantitativi totali delle carenze e delle eccedenze registrate, cui dovevano seguire confronti a livello regionale e compartimentale per poi ritornare ad una nuova sintesi a livello centrale. Ma, in concreto, i licenziamenti erano stati attuati senza nessun riferimento alle concrete esigenze organizzative, ai profili professionali nel cui ambito si erano verificate eccedenze, ed inoltre prima ancora della conclusione della fase di verifica a livello locale, in applicazione soltanto del criterio di scelta dei dipendenti così definito dallo stesso accordo di procedura: "per il superamento delle situazioni di eccedenza si conviene sin d'ora che saranno prioritariamente individuati come eccedentari, e collocati in quiescenza, i dipendenti in possesso dei requisiti contributivi necessari per l'acquisizione del diritto alla percentuale massima di pensionabilità ed all'erogazione della pensione, in ordine alla maggiore anzianità contributiva, che nel frattempo non abbiano già avanzato volontariamente domanda di risoluzione del rapporto". Ha, infine, ulteriormente osservato il Tribunale che la mancanza di coerenza tra licenziamento ed esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale aveva determinato anche l'impossibilità di giustificare il perché, contemporaneamente ai licenziamenti, la società avesse proceduto a nuove assunzioni. Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 6, della L. 449/1997 e dell'art. 1362 c.c..
1.2. Si sostiene che, certamente, l'art. 59 L. 449/1997 non contiene, direttamente, deroghe alla L. 223/1991, ma affida alla contrattazione collettiva l'opera di armonizzazione delle procedure convenzionalmente determinate per la riduzione degli esuberi con gli interventi attuabili per mezzo del Fondo contemplato dalla legge, necessario in un settore privo di ammortizzatori sociali.
1.3. Erroneamente, quindi, il Tribunale aveva ignorato la complessiva disciplina degli esuberi del personale ferroviario, quale dettata soprattutto negozialmente e caratterizzata dal fatto che restava escluso il potere del datore di lavoro di determinare unilateralmente (come gli è consentito nell'assetto legislativo dei livelli minimi di garanzia fissati dalla L. 223/1991) gli esuberi, dal momento che l'accordo di procedura 21 maggio 1998 prescriveva la necessaria concertazione fra le parti sia per la ricognizione degli esuberi che per l'individuazione degli strumenti per operare la loro riduzione. Si contemplava, infatti, la determinazione delle esigenze di personale e la verifica delle eccedenze ad opera della contrattazione decentrata, una successiva fase di contrattazione a livello regionale ed un momento di sintesi in ambito nazionale e la volontà delle parti, sulla quale nel giudizio di merito non si era indagato, era quello di ritenere esaurito, con l'espletamento di tale complessa e articolata procedura, ogni obbligo di informativa e confronto negoziale, mediante una disciplina sostitutiva e nel complesso di maggior favore di quella legale.
2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1362 e 1363 c.c. in relazione all'accordo di procedura del 21 marzo 1998, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
2.1. Viene ritenuta ingiustificata ed in contrasto con le risultanze processuali l'affermazione del Tribunale circa la determinazione del numero delle eccedenze in via unilaterale da parte dell'azienda, in violazione dello stesso accordo di procedura. Al contrario - come comprovato anche dal successivo accordo 5 agosto 1998 - la procedura pattuita era stata puntualmente rispettata dal momento che le eccedenze erano state concordemente individuate in 950 unità e soltanto per scegliere i dipendenti da licenziare era stato utilizzato il criterio dell'anzianità contributiva. In altri termini, non la circostanza che un certo numero di lavoratori fossero in condizione di percepire il massimo della pensione aveva determinato l'eccedenza, ma l'eccedenza stessa era stata oggettivamente e negozialmente accertata e la pensionabilità aveva rappresentato il criterio di scelta;
altrimenti non avrebbe avuto senso prevedere le verifiche concordate a livello locale, regionale e centrale.
3. Il terzo motivo denuncià violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della L. 223/1991 e dell'art. 1362 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
3.1. Il motivo è specificamente rivolto a censurare l'interpretazione da parte del Tribunale dell'art. 5, primo comma, L. 223/1991, secondo cui è necessaria la preventiva definizione del campo organizzativo nel quale fare agire, in funzione selettiva, il criterio o i criteri di scelta dei singoli dipendenti, desumendo ciò dal riferimento alle esigenze tecnico - produttive ed organizzative del complesso aziendale. Muovendo da questa lettura della norma, deduce la società ricorrente, il Tribunale perviene alla conclusione che, nella specie, difettava la necessaria coerenza tra licenziamento ed esigenze tecnico-organizzative del complesso aziendale, senza considerare che l'art. 5 non impedisce che il campo di intervenuto possa coincidere con l'intero complesso aziendale, con l'unica eccezione di sedi e stabilimenti connotati da specificità ed autonomia rispetto ai problemi tecnico - produttivi posti alla base della riduzione di personale. Quindi, del tutto legittimamente, dopo avere concordato il numero complessivo degli esuberi, il criterio di scelta della "pensionabilità" era stato applicato a tutti i dipendenti, su scala nazionale, non certo limitatamente alle unità produttive nelle quali si erano registrati gli esuberi e, sebbene alla data del 5 agosto 1998 non fossero state ultimate le verifiche sulle esigenze di personale, si era convenuto, con accordo nella stessa data, di anticipare una prima quota di licenziamenti per le eccedenze fino a quel momento accertate. In tal modo, si era proceduto ad un immediato ridimensionamento dell'organico diretto al contenimento dei costi di gestione (salvo a procedere successivamente al riequilibrio della distribuzione del personale), mediante l'utilizzo del criterio di scelta maggiormente idoneo ad attenuare il costo sociale della necessaria operazione di riduzione del personale.
4. La Corte, esaminati unitariamente i tre motivi di ricorso, a causa dell'evidente connessione tra le diverse argomentazioni, li giudica infondati.
Premesso che non vi è contestazione sugli accadimenti di fatto come accertati dalla sentenza impugnata, nell'ordine logico ritenuto preferibile dalla Corte, la decisione della controversia richiede la soluzione di tre questioni, delle quali la prima di natura potenzialmente assorbente e le altre gradatamente subordinate, nella seguente successione:
a) se la fattispecie concreta di licenziamento collettivo possa essere giudicata conforme alle disposizioni della L. 223/1991;
b) se, dovendosi dare risposta negativa al primo quesito, la legittimità del licenziamento possa nondimeno affermarsi per avere la disciplina collettiva previsto procedure di maggiore garanzia per i dipendenti rispetto a quelle offerte dalla legge;
c) se, dovendosi escludere la seconda delle prospettate eventualità, sia stata conferita da norme di legge legittimazione alla contrattazione collettiva di operare deroghe ai precetti della L. 223/1991. Fondamentalmente si tratta di questioni di diritto, per la cui soluzione, pertanto, la Corte può prescindere dalla motivazione della sentenza impugnata, suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c.. 5. L'esame della prima questione deve muovere da alcune considerazioni di carattere generale.
Le innovazioni introdotte dalla L. 223/91 sono state radicali e, in sintesi, onde realizzare un controllo preventivo, sindacale e pubblico, sul potere imprenditoriale e sulle scelte progettate, quando i licenziamenti, in presenza degli elementi precisati dalla stessa legge, hanno una forte rilevanza sociale, il sistema obbliga l'imprenditore al rispetto di un articolato procedimento, la cui inosservanza è sanzionata con l'inefficacia dei licenziamenti;
lo obbligano altresì a scegliere i lavoratori da licenziare nel rispetto dei criteri di selezione legali o stabiliti dai contratti collettivi, sanzionando la violazione del diritto del lavoratore ad un scelta imparziale con l'annullabilità del recesso;
estendono la tutela dell'art. 18 l. 300/1979 ai licenziamenti collettivi inefficaci o annullabili.
5.1. Dalla sommaria descrizione della portata del nuovo assetto normativo emerge con evidenza, da una parte, il superamento della diversità "ontologica" tra licenziamenti collettivi e licenziamenti individuali per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore;
dall'altra, l'autonomia concettuale e di disciplina della materia della riduzione di personale assoggettata alla disciplina della l. 223/91, quale operazione imprenditoriale con effetti socialmente rilevanti e perciò sottoposta al controllo procedurale preventivo sindacale e pubblico, rispetto alla materia dei licenziamenti individuali per motivi oggettivi, assoggettati al controllo successivo sulla giustificazione dei motivi del singolo recesso.
5.2. Negli attuali livelli di tutela, dunque, il licenziamento per riduzione di personale deve passare per il filtro della procedura che apre la via al controllo giudiziale sulla regolarità formale e sulla buona fede sostanziale del comportamento dell'imprenditore. L'avvio della procedura contempla, in primo luogo, le comunicazioni di cui all'art. 4, co. 2, comunicazioni che, ai sensi del comma successivo (comma 3) devono, fra l'altro, indicare: i motivi che determinano la situazione di eccedenza;
i motivi tecnici, organizzativi o produttivi che rendono necessari i licenziamenti;
il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale eccedente. Un rilievo centrale assume, dunque, la causa dell'eccedenza, sulla quale deve svolgersi il confronto sindacale (comma 5), in relazione alle, eventuali, diverse unità produttive (arg. ex comma 15), mentre l'elenco dei lavoratori licenziati deve specificare, per ciascun nominativo, tra l'altro, la qualifica ed il livello di inquadramento (comma 9), onde consentire di verificare la congruenza rispetto alle ragioni dell'eccedenza. Infatti, l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, nel rispetto nei criteri legali o convenzionali, "in relazione alle esigenze tecnico - produttive del complesso aziendale" (art. 5, comma 1).
5.3. Nel caso di specie, è incontestato che la procedura, negli aspetti richiamati, non è stata rispettata. Sia pure con il pieno accordo delle organizzazioni sindacali, si è dato atto che l'azienda aveva necessità di ridurre il personale e si è stabilito di cominciare a licenziare, subito, in attesa di verificare in modo più approfondito le eccedenze, i lavoratori in possesso della massima anzianità contributiva.
Ciò è sostanzialmente ammesso dalla stessa parte ricorrente, laddove non contesta di aver dovuto procedere a nuove assunzioni e di essere stata costretta, mediante mobilità interna, a riequilibrare gli organici delle diverse unità produttive interessate dall'operazione, difendendo l'operazione con l'esigenza di attenuare al massimo i suoi costi sociali. Come pure, non è contestato che la verifica delle eccedenze per ciascuna unità produttiva e per profili professionali non era stata completata al tempo di comunicazione dei licenziamenti.
6. Giunti alla conclusione che la procedura di cui all'art. 4 L. 223/1991 non è stata rispettata, con riguardo alla questione sub b),
i motivi di ricorso sostengono una tesi per così dire sostanzialistica, secondo la quale le alterazioni procedurali sarebbero consentite e prive di incidenza sull'atto finale, quando il controllo sociale è stato realmente garantito dall'accordo con le organizzazioni sindacali, accordo preordinato alla sostituzione del procedimento legale con altro, convenzionale, tale da assicurare garanzie maggiori ai lavoratori. La superiorità della garanzia convenzionale rispetto a quella legale starebbe essenzialmente nell'esclusione del potere unilaterale dell'imprenditore di valutare le esigenze organizzative determinanti le eccedenze di personale, dovendo necessariamente essere concordata con le organizzazioni sindacali l'entità concreta dell'eccedenza stessa.
6.1. Si tratta di un'impostazione che non può essere condivisa, perché la legge sanziona con l'inefficacia il recesso qualora sia intimato "in violazione" delle procedure dalla legge stessa fissate, cosicché l'inosservanza incide sullo stesso potere dell'imprenditore di ridurre il personale privando di effetti ciascuno e tutti i negozi di recesso, fermo restando, ovviamente, che ciascun lavoratore ha una posizione autonoma rispetto alla scelta di esercitare o non esercitare il proprio diritto di impugnazione e che, in ogni caso, la procedura può essere rinnovata. Dal particolare regime della reintegrazione dettato dall'art. 17 l. 223/91, in base al quale l'imprenditore "può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quelli dei lavoratori reintegrati senza dover esperire una nuova procedura" si ricava che l'operazione è circoscritta ai soli casi in cui l'imprenditore abbia già concluso correttamente il prescritto iter procedimetale (con o senza accordo) e che, quindi, mentre la violazione della procedura lo priva del potere di ridurre il personale (donde la sanzione della reintegrazione fino a quando non sia rinnovata la procedura), è soltanto la violazione dei criteri di scelta a non rimettere in discussione l'operazione compiuta, ma la motivazione della scelta dei licenziati, che la norma consente di ripetere nell'ambito delle "quantità" già fissate.
6.2. Il rilievo di ordine sistematico è decisivo per ritenere che la "forma" di esercizio del potere di ridurre il personale non può essere derogata dalla volontà dei soggetti ai quali è affidato il controllo delle scelte dell'impresa, conformemente, del resto, alla chiara lettera delle disposizioni di legge, che non consente agli stessi soggetti di disporre di diritti che la "violazione della procedura" consente ai singoli lavoratori interessati di acquisire. Ne discende che l'omissione della "comunicazione preventiva per iscritto" alle rappresentanze sindacali aziendali e alle associazioni di categoria, nonché all'Ufficio provinciale del lavoro, che precisi i motivi dell'eccedenza e gli altri elementi prescritti dal comma 3 dell'art. 4 l. 223/91, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale, in quanto compromette la tutela dell'interesse primario del lavoratore ad una corretta instaurazione della procedura in cui si inserisce un atto (il recesso) per lui di massimo pregiudizio.
6.3. La specifica tutela procedimentale compensa la libertà concessa all'imprenditore in merito alla scelta di ridurre il personale, imponendo, in funzione della tutela del singolo lavoratore, che sia trasparente e verificabile l'individuazione dei dipendenti licenziati;
nessun rilievo può essere attribuito al fatto che non sia il lavoratore il destinatario delle comunicazioni, poiché il rispetto della procedura assolve, nel sistema normativo, la funzione di motivare i singoli recessi (Cass. 7469/1998; 11759/1998; 265/1999;
Cass., sez. un., 302/2000). In nessun caso, perciò, può considerarsi valido un accordo sindacale che, qualunque contenuto abbia, pregiudichi il diritto anche di un singolo lavoratore.
6.4. Nel caso di specie non può negarsi che, in astratto, ove fosse stata rispettata la legge nella parte in cui impone di enunciare le cause delle eccedenze, le unità produttive ed i profili professionali interessati, taluni dei lavoratori interessati avrebbero potuto non essere coinvolti nella procedura e ciò è sufficiente per escludere che l'accordo sindacale possa essere abilitato a derogare le disposizioni della L. 223/1991 e che, comunque, motivi socialmente apprezzabili possano legittimare il sacrificio dei singoli.
Del resto, dalla condivisione delle tesi del ricorso discenderebbe la legittimazione, in via generale, ad operare ristrutturazioni aziendali mediante l'espulsione dei lavoratori più anziani, mentre il criterio dell'anzianità contributiva, certamente oggettivo e razionale (cfr., da ultimo, Cass. 4140/2001), può soltanto essere adottato per scegliere i dipendenti da licenziare nell'ambito di ben individuate categorie e comprensori.
7. La conclusione dell'inefficacia dei licenziamenti perché intimati senza il rispetto della procedura legale, procedura che gli accordi sindacali non sono abilitati a derogare, nemmeno per esigenze socialmente apprezzabili ed a tutela di interessi di natura collettiva, potrebbe essere vanificata ove si verificasse l'esistenza di disposizioni legislative di segno diverso.
Ciò è sostenuto dalla ricorrente sotto un duplice profilo: la legge avrebbe direttamente stabilito la necessità di attuare una riduzione di personale mediante il licenziamento dei dipendenti più anziani;
agli accordi collettivi sarebbe stato affidato il compito di stabilire le procedure con le quali attuare i licenziamenti. La Corte ritiene infondati entrambi i profili.
7.1. Nella parte che interessa, il comma 6 della dell'art. 59 della L. n. 449 del 1997 - articolo la cui rubrica è già significativa:
"Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità" - così recita: Al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento delle Ferrovie dello Stato S.p.A. in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario, con accordo collettivo da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le organizzazioni sindacali di categoria, è istituito un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza annuale, si procede ad una verifica degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati anche con riferimento alle misure, a carico del medesimo fondo, istituito per il perseguimento di politiche attive del lavoro e per il sostegno al reddito per il personale eccedentario, da individuare anche sulla base di criteri che tengano conto della anzianità contributiva o anagrafica;
a tale personale, nei cui confronti operino le predette misure, trovano applicazione i previgenti requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici non oltre quattro anni dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge. Sull'esito delle verifiche il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari.
7.2. Non servono complessi procedimenti ermeneutici per rendersi conto che la legge ha inteso apprestare gli opportuni ammortizzatori sociali al fine di agevolare, riducendone i costi sociali, operazioni di riorganizzazione e di risanamento dell'azienda attuate mediante espulsione di personale;
è certo, infatti, che il presupposto dell'intervento legislativo è rappresentato dalla consapevolezza che l'azienda ferroviaria statale presentasse eccedenze di personale e che la riorganizzazione e il risanamento dovesse passare attraverso i licenziamenti.
7.3. Ma, come ha esattamente rilevato la sentenza impugnata, sulla disciplina dei licenziamenti collettivi la legge ha inciso, in coerenza con i rimedi apprestati a livello di previdenza e di solidarietà, limitandosi a rendere obbligatoria l'applicazione - esclusiva o in concorso con altri - del criterio di scelta dei lavoratori da licenziare rappresentato dall'anzianità contributiva o anagrafica.
Non vi è, quindi, alcun elemento che possa autorizzare l'interprete a ritenere che la L. 223/1991 sia stata derogata per altri aspetti. Sarebbe del tutto arbitrario leggere la legge n. 449 del 1997 come se avesse direttamente valutato la necessità di ridurre il personale licenziando i dipendenti più anziani, ovvero nel senso che abbia rimesso agli accordi sindacali il potere di stabilire le procedure di mobilità, anche in deroga alle previsioni della L. 223/1991. In conclusione, sono sicuramente comprensibili le ragioni per le quali l'azienda ed i sindacati hanno concordato di iniziare a diminuire le eccedenze di personale espellendo, innanzi tutto, i dipendenti in possesso della massima anzianità contributiva, ma l'operazione non era consentita dal quadro normativo entro il quale doveva collocarsi.
8. In ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, le peculiarità delle controversia, emergenti dal complesso delle ragioni della decisione, inducono a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensarle interamente fra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2001