Sentenza 19 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/02/2004, n. 3298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3298 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro s.r.l. RISALPIANO, con sede in Pelago;
- intimata non costituita -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 406 dep. 28 marzo 1998, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26 giugno 2003 dal Relatore Cons. Dott. Stefano Bielli;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del sostituto Procuratore generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, perché manifestamente fondato, e per il rigetto del secondo motivo, perché manifestamente infondato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza n. 406 del 28 marzo 1998, non notificata, la Corte di appello di Firenze respingeva, condannando l'impugnante al pagamento delle spese di lite di secondo grado in favore della s.r.l. RISALPIANO, l'appello proposto dal Ministero delle finanze contro la sentenza del giudice unico del Tribunale di Firenze del 27 dicembre 1996, che, pur avendo accolto - per ragioni formali - l'opposizione dell'Amministrazione finanziaria avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del tribunale di Firenze in favore della società, aveva poi accolto - nel merito - la domanda della medesima s.r.l., dichiarando indebita - per contrasto con l'art. 10, lettera c, della direttiva CEE n. 335 del 1969, come interpretato dalla sentenza del 2 febbraio 1988 della Corte di giustizia CEE - la tassa annuale di concessione governativa corrisposta dalla società, ai sensi dell'art. 3, comma 19^, del d. l. n. 853 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 17 del 1985, e condannando, pertanto, la convenuta Amministrazione finanziaria al pagamento in favore della parte attrice della somma richiesta (L. 17,5 milioni), con gli interessi legali dalla domanda e le spese incontrate nel giudizio di posizione dalla parte vittoriosa.
La Corte di appello, in particolare, preso atto della rinunzia dell'appellante all'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale fiorentino, respingeva (richiamando l'insegnamento di Cass., sez. un., n. 3458 del 1996) le altre eccezioni e doglianze, sollevate dall'appellante, tra cui quella della compatibilità della tassa con la normativa comunitaria.
La Corte di appello, poi, dichiarando di andare in contrario avviso, sul punto, rispetto alla citata sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione e richiamando l'autorità delle decisioni della Corte di giustizia CE del 25 luglio 1991, in causa C-208/90, e del 10 aprile 1984, in causa C-14/83, negava l'applicabilità (invocata dall'appellante) del termine di decadenza triennale di cui all'art. 13, secondo comma, del d.P.R. n. 641 del 1972, in quanto i termini decadenziali per la restituzione di un'imposta che fosse in contrasto con una direttiva comunitaria non potrebbero decorrere fino a quando la direttiva stessa non sia stata inserita nel diritto nazionale, mentre, nella specie, il legislatore italiano non aveva mai abrogato le (illegittime) norme tributarie in questione, provvedendo solo con il d. l. n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 427 del 1993, all'abolizione della illegittima tassa annuale sulle società. Tale rilievo rendeva irrilevante, per lo stesso giudice, la distinzione tra decorrenza del termine di decadenza e decorrenza del termine di prescrizione ordinaria (posto che, comunque, l'eccezione di prescrizione non era stata sollevata). Inoltre, per il giudice di appello, difettava l'interesse dell'Amministrazione finanziaria ad impugnare il punto della sentenza relativo alla decorrenza degli interessi legali, dal momento che - stante la ritenuta buona fede - "la liquidità era data dalla domanda e non dalla sentenza", come espressamente previsto dall'art. 2033 cod. civ.. 2. - Avverso tale sentenza ricorre tempestivamente per Cassazione, con due motivi, il Ministero delle finanza.
L'intimata non si costituisce in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il Ministero ricorrente, con il primo mezzo di impugnazione (denunciando la violazione degli artt. 13, secondo comma, del d.P.R. n. 641 del 1972 e 11 della l. n. 448 del 1998), invoca l'applicazione al caso di specie del termine di decadenza triennale - decorrente dal giorno del pagamento e riguardante l'intera materia dei rimborsi per le tasse di concessione governativa erroneamente pagate - previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972 (applicabilità che afferma desumibile dalle sentenze della Corte di giustizia CE del 2 dicembre 1997, in causa C-188/95; del 15 settembre 1998, in causa C-231/96;
del 15 settembre 1998, nelle cause riunite C-279/96, C-280/96, C- 281/96). In particolare, il ricorrente assume che la disapplicazione di norme interne per contrasto con il diritto comunitario non comporti "nè l'abrogazione ne' l'incompatibilità" di esse e che il diritto comunitario non vieti allo Stato membro, che non abbia attuato correttamente la direttiva CEE n. 335 del 1969, di opporre alle azioni dirette al rimborso di tributi riscossi in violazione di tale direttiva un termine di prescrizione nazionale, che decorra dalla data di esigibilità dei tributi, qualora tale termine non sia meno favorevole rispetto alle azioni basate sul diritto interno e non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento comunitario. L'applicabilità del citato art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972 sarebbe espressamente confermata, per il ricorrente, dall'art. 11, comma 2^, della l. n. 448 del 1998. 2. - Il motivo di ricorso è manifestamente fondato, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.. 2.1. - La Corte di appello -dopo aver (correttamente) ribadito la valutazione del giudice di primo grado circa l'illegittimità della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione, di cui all'art. 3 del d. l. n. 853 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 17 del 1985 e successive modificazioni, per contrasto con gli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio CEE del 17 luglio 1969, n. 335 (Imposte indirette sulla raccolta di capitali), sulla scorta anche della sentenza della Corte di giustizia CE del 20 aprile 1993, nelle cause riunite C-71/91 e C- 178/91 - ha ritenuto inapplicabile il termine decadenziale di cui all'art. 13, comma secondo, del d.P.R. n. 641 del 1972, in difetto di una norma di ricezione nel diritto interno della direttiva CEE violata, tale da far venir meno, per il cittadino, la situazione di incertezza causata dalla formale vigenza della norma in contrasto con l'ordinamento comunitario.
2.2. - Tale ultimo assunto, sul quale verte la controversia in questa sede, è infondato.
La giurisprudenza della Corte di giustizia CE, anche in riferimento al citato art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972, ha più volte sottolineato che il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario un termine nazionale di decadenza che deroghi al regime ordinario di ripetizione dell'indebito tra privati, purché il detto termine di decadenza si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi basate sul diritto comunitario ed a quelle basate sul diritto nazionale: poiché nella specie risulta soddisfatto tale principio di equivalenza (applicandosi alla restituzione di tutte le tasse di concessione governativa italiane e - in generale - risultando applicabili i termini in materia tributaria anche alle richieste di ripetizione di tasse o tributi riscossi in base a leggi dichiarate contrastanti con la Costituzione italiana), la disposizione citata non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario (Corte di giustizia CE 15 settembre 1998/ in causa C-231/96; 15 settembre 1998, in causa C- 260/96; 15 settembre 1998, nelle cause riunite C-279/96, C-280/96 e C 281/96; 22 ottobre 1998, nelle cause riunite da C-10/97 a C-22/97, la quale sottolinea l'ulteriore limite che il diritto nazionale non deve rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento comunitario;
10 settembre 2002, nelle cause riunite C-216/99 e C-222/99). Proprio il duplice rilievo (a) che la contrarietà del tributo ad una direttiva comunitaria (purché questa risulti incondizionata, precisa ed emanata da un tempo ragionevole) comporta la non applicazione, da parte del giudice, della singola norma italiana illegittima (senza che venga meno in assoluto il potere impositivo statale in materia) e (b) che il contribuente ha, perciò, facoltà di formulare richiesta di rimborso di tale tributo anche prima che alla direttiva venga data attuazione nello Stato è alla base del costante orientamento di questa Corte di ritenere applicabile alla fattispecie il suddetto termine (di portata generale) di decadenza triennale, decorrente dal giorno del pagamento, per la richiesta della restituzione delle tasse sulle concessioni governative pagate "erroneamente" (indipendentemente, cioè, dalla causa dell'indebito): v., ex plurimis, Cass., sez. un., n. 3458 del 1996; Cass., n. 7176 del 1999;
nn. 3422, 11316, 15259 del 2000; n. 11463 del 2001.
2.3. - La Corte territoriale non si è attenuta ai suesposti principi. La sentenza va, perciò, cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di appello, che si conformerà ad essi, esaminando in concreto le singole fattispecie e le prove addotte di una tempestiva richiesta di rimborso per le varie annualità oggetto della domanda. 3. - Con il secondo motivo, il ricorrente richiede, in via subordinata, l'applicazione dello ius superveniens di cui all'art. 11 della l. 23 dicembre 1998, n. 448, ed in particolare: a) la limitazione degli importi da rimborsare, per il periodo dal 1985 al 1992, alla misura pari all'eccedenza tra quanto versato e l'importo rideterminato dalla legge in via retroattiva;
b) l'applicazione, sulla somma da rimborsare, di interessi di mora dalla data della domanda di rimborso, pari al 2,50%.
4. - Tale motivo di ricorso deve considerarsi assorbito, in quanto la questione che pone sarebbe rilevante solo nel caso in cui il giudice di rinvio rigettasse l'eccezione di decadenza di cui ai pp. 1. - e 2. , ritenendo tempestiva la domanda di rimborso. (L'assorbimento rende ininfluente la mancata notificazione al ricorrente delle conclusioni del P.M. di rigetto del motivo).
5.- La cassazione della sentenza in relazione all'accoglimento del primo motivo di ricorso ed il rinvio ad altra sezione della stessa Corte territoriale rendono opportuno che quest'ultima provveda anche sulle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;
rinvia la causa, anche p le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 26 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2004