Sentenza 15 ottobre 2002
Massime • 1
Nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare; ne' gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati
Commentario • 1
- 1. Una sentenza esemplare in tema di risarcimento danno da licenziamento illegittimoProf. Mario Meucci · https://www.avvocatoandreani.it/ · 24 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/10/2002, n. 14616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14616 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente f.f. -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. STEFANOMARIA EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO ME NT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMAGNA 14, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO BUZZI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO DI MATTIA, PASQUALE FATIGATO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, ENZO MORRICO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 596/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 16/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/02 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
uditi gli avvocati Alberto BUZZI, Edoardo GHERA, entrambi per delega dell'avvocato Gianfranco DI MATTIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con la sentenza qui impugnata, la Corte d'Appello di Bari, riformando le statuizioni del Tribunale di Foggia, ha rigettato la domanda con la quale il lavoratore in epigrafe nominato aveva impugnato il licenziamento intimatogli dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, comma sesto, della legge 27 dicembre 1997,n.449. L'impugnazione era fondata sull'assunto che la suddetta disciplina, legale e contrattuale, non aveva inteso modificare la (nè derogare alla) legge 23 luglio 1991, n. 223, e denunciava, pertanto, come causa dell'illegittimità del recesso, la mancata osservanza, nel caso di specie, delle procedure da questa legge stabilite per l'adozione di licenziamenti collettivi. Il giudice del gravame riteneva, invece, che l'art 59, comma 6^, della citata legge 449 del 1997, con i successivi accordi collettivi di attuazione, integrava una disciplina speciale, prevalente su quella generale dettata dalla legge n. 223 del 1991, e, in ogni caso, istitutiva di un trattamento che comportava, nel caso di specie, in considerazione dell'ampia attività di concertazione posta a base dei licenziamenti, la sostanziale superfluità dell'osservanza delle formalità previste dalla detta disciplina generale. Esponeva altresì che l'emanazione di una tale disciplina speciale era pienamente coerente con l'art. 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (istitutiva dell'allora Ente delle Ferrovie dello
Stato), ove già si prevedeva ed autorizzava la stipulazione di contratti collettivi che apportassero modifiche al regime di costituzione e cessazione dei rapporti di lavoro.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre il lavoratore, sulla base di quattro motivi, cui resiste la s.p.a. Ferrovie dello Stato con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
La Sezione Lavoro della Corte, alla quale il ricorso è stato originariamente assegnato ratione materiae, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in relazione alla questione di massima, ritenuta di particolare importanza ex art. 374 cod. proc. civ., se le norme di legge dettate per l'attuazione del piano di ristrutturazione dell'azienda della s.p.a. Ferrovie dello Stato (art. 59, comma 6, legge 27 dicembre 1997 n. 449, e art. 43, comma 7, legge 23 dicembre 1998 n. 448) deroghino o no alle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi contenute nella legge 23 luglio 1991 n. 223. Il Primo Presidente ha provveduto in conformità.
Motivi della decisione
1. - Il primo motivo di ricorso denuncia falsa applicazione dell'art. 21 della legge 17 maggio 1985, nonché dell'art. 112 cod. proc. civ., in una con vizi di motivazione.
Sostiene il ricorrente che la legge istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato limitava la previsione di contratti collettivi legittimati a derogare alla disciplina dell'estinzione dei rapporti di lavoro alle sole stipulazioni destinate a dare la prima attuazione al regime di privatizzazione introdotto dalla legge medesima. Aggiunge che, comunque, la problematica di cui alla citata norma era del tutto estranea alla materia devoluta al giudice del gravame. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art 59, comma 6^ della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sul rilievo che la norma si limita a prevedere la costituzione di un fondo per il sostegno del reddito del personale eccedente, con disposizione la cui funzione è solo quella di favorire il processo di risanamento intrapreso dall'azienda resistente.
Il terzo motivo denuncia la violazione della disciplina dettata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, sul rilievo che gli accordi collettivi posti a fondamento dell'impugnato licenziamento non sono legittimati, ne' dal citato art. 59 ne' da alcuna altra disposizione di legge, a derogare alle norme imperative in materia di licenziamenti collettivi di cui alla suddetta legge, ne' sono tali, attesa la suddetta loro finalità precipuamente previdenziale, da rendere superflua la procedura di cui alla suddetta legge. Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 4 della legge n. 223 del 1991, sottolineando che questa norma è posta a tutela dei diritti dei lavoratori licenziati che sono i soli rilevanti in sede di impugnazione del licenziamento. Essa, poi, non può ritenersi, nella specie, sostanzialmente, anche se non formalmente, rispettata, attraverso l'ampia attività di concertazione che ha caratterizzato l'intera vicenda, ove si consideri che la procedura in questione ha carattere inderogabile, non tollera atti equipollenti e non può essere sostituita da accordi collettivi.
2. - Gli esposti motivi di ricorso, che, per evidente connessione, meritano esame congiunto, richiedono la soluzione delle seguenti questioni:
a) se l'art. 59, comma sesto, della legge 27 novembre 1997, n. 449, al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della s.p.a Ferrovie dello Stato, abbia dettato una speciale disciplina di individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, così operando in area diversa da quella coperta dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escludendo che la suddetta individuazione soggiaccia all'osservanza delle procedure previste da tale ultima legge e, in particolare, dai suoi artt. 4 e 5;
b) in subordine, e per l'eventualità che alla precedente questione debba darsi soluzione negativa, se le procedure configurate nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle eccedenze e dei conseguenti licenziamenti, risultino, per questa stessa ragione, idonee a soddisfare, in modo simile nella sostanza, le medesime esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali.
3. - Ad entrambe le questioni la Corte ha già dato risposta negativa (con sentenza 25 luglio 2001, n. 10171, seguita da altre conformi), sancendo il principio per cui "nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare;
ne' gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati anche in base al criterio dell'anzianità contributiva, non esclude l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla legge n. 223 del 1991, ne' rimette agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge". Reputano le Sezioni Unite di dovere dare continuità a questo principio, per le ragioni che seguono.
4. - Il quadro normativo di riferimento può così
sintetizzarsi, ai fini precipui dell'esame della prima delle enunciate questioni.
4.1. - L'art. 2, ventottesimo comma, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in attesa di un'organica riforma del sistema di ammortizzatori sociali e nella riscontrata necessità di immediate misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, specialmente nei settori imprenditoriali in crisi o impegnati in processi di ristrutturazione, ma sprovvisti di sistemi siffatti, aveva delegato il Governo ad esercitare la potestà regolamentare per promuovere la stipulazione di contratti collettivi aventi ad oggetto la previsione del tipo delle misure suddette e delle modalità di accesso alle medesime, nonché la costituzione di appositi fondi (destinati a finanziare i relativi trattamenti) e la determinazione dei mezzi di provvista di questi ultimi.
4.2. - In attuazione della delega, è stato emanato, dal Ministro del lavoro, di concerto con quello del Tesoro il decreto 27 novembre 1997, n. 477, il quale contiene una puntuale indicazione dei compiti rimessi, in materia, alla contrattazione collettiva, precisando che essa deve contenere:
"a) la richiesta di emanazione di norme per fronteggiare situazioni di eccedenze di personale, transitorie o strutturali, per gli ambiti di riferimento dei quali va precisata la definizione;
b) l'individuazione di specifici istituti per il perseguimento, nelle predette situazioni, di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, prevedendo criteri, entità e modalità di concessione degli interventi e dei trattamenti da essi previsti;
c) la prefigurazione, sulla base di uno specifico piano pluriennale, del finanziamento dei predetti istituti, in misura adeguata all'entità degli interventi e dei trattamenti, comprensivi della copertura figurativa necessaria, nonché all'entità degli oneri di amministrazione del fondo di cui all'articolo 3, attraverso un contributo da determinarsi in misura non inferiore, nel complesso, allo 0,50% da calcolare sulla retribuzione definita come base imponibile ai fini del calcolo dei contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociale. L'eventuale concorso del lavoratore a detto finanziamento non può essere superiore al 25% del contributo prefigurato;
d) la prefigurazione di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, in caso di ricorso ai predetti istituti, modulato con riferimento all'entità e alla durata dell'intervento richiesto, nonché al numero dei soggetti interessati, in misura non superiore a tre volte quello della contribuzione ordinaria prefigurata di cui alla lettera c);
e) la prefigurazione, per i settori caratterizzati da esubero strutturale di addetti, di ulteriori interventi e trattamenti straordinari atti a favorire i processi di ristrutturazione aziendale. Gli ulteriori contributi allo scopo necessari sono a totale carico dei datori di lavoro e commisurati all'entità degli interventi e trattamenti richiesti, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del fondo di cui all'articolo 3, comma 1. Le richieste dei datori di lavoro sono ammesse entro la data ultima che deve essere prevista dai regolamenti di cui al comma 1;
f) la definizione delle regole relative alla designazione degli esperti in seno al comitato amministratore di cui all'articolo 3". 4.3. - Settore privo dell'operatività di ammortizzatori sociali destinati ad attenuare le ricadute occupazionali di processi di ristrutturazione era certamente quello delle imprese ferroviarie, espressamente escluse, dall'art. 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, dall'ambito di applicazione della disciplina della Cassa
integrazione guadagni, sicché, relativamente ad esso si imponevano misure del tipo descritto, nello spirito e secondo le finalità proprie delle surriferite disposizioni.
Ed in effetti, il legislatore, facendo espressamente richiamo a queste ultime e prendendo atto del processo di riorganizzazione e risanamento intrapreso dalla società Ferrovie dello Stato ed al dichiarato scopo di favorirlo, ha, con l'art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, testualmente stabilito che "con accordo collettivo da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le organizzazioni sindacali di categoria, è istituito un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662". La medesima norma immediatamente dopo, nel determinare la cadenza delle verifiche degli effetti, sul piano occupazionale, degli interventi del fondo, ribadisce che esso viene "istituito per il perseguimento di politiche attive del lavoro e per il sostegno al reddito per il personale eccedentario" e precisa che questo personale è "da individuare anche sulla base di criteri che tengano conto della anzianità contributiva o anagrafica".
5. - L'esposta disciplina risulta di piana lettura e di non equivoco significato: le organizzazioni sindacali e, conseguentemente, la contrattazione collettiva non hanno affatto, a differenza di quanto assume la difesa della resistente, la funzione di gestione negoziale e consensuale dell'individuazione del personale eccedentario, ma soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale stesso, disciplinarne il funzionamento, prevedere le modalità di accesso e di finanziamento. Il rinvio normativo al momento negoziale, in altre parole, non investe la fase dei processi di ristrutturazione o risanamento che culmina con la determinazione complessiva delle eccedenze e la specificazione delle posizioni individuali ricomprese in tale risultato, il cui verificarsi è, anzi, presupposto dal legislatore, ma la fase successiva, nella quale si tratta di assicurare interventi economici adeguati alle esigenze del personale destinato a perdere il posto di lavoro.
Le procedure finalizzate all'attuazione di licenziamenti collettivi per riduzione di personale costituiscono, dunque, un prius estraneo all'intervento negoziale delineato nelle descritte norme di previsione ed avente contiguità con esso nell'esclusivo senso che il risultato della perdita occupazione, ricollegabile allo svolgimento delle procedure stesse, costituisce il dato problematico e l'elemento patologico sul quale devono spiegarsi gli interventi destinati a supplire alla carenza di adeguati sistemi legali di ammortizzatori sociali.
5.1. - Ben vero, l'ad. 59 prevede che la mano d'opera eccedentaria debba essere individuata "anche sulla base di criteri che tengano conto dell'anzianità contributiva ed anagrafica", ma ciò non legittima l'affermazione, resistita dall'intero tessuto normativo sopra riportato, della destinazione strumentale della contrattazione collettiva alla gestione di operazioni prodromiche all'adozione di licenziamenti collettivi e sostitutive delle procedure all'uopo stabilite dalla legge n. 223 del 1991. Significa, invece e soltanto, che il legislatore ha formalizzato l'introduzione di un ulteriore criterio selettivo;
ha inteso precisare che, oltre ai criteri già indicati da tale legge e, più esattamente, in funzione di specificazione e completamento di quello dell'anzianità, in essi ricompreso, opera il criterio della prossimità al trattamento pensionistico.
L'intento è reso palese, sul piano letterale, dall'uso della congiunzione "anche", che bene esprime la portata additiva della disposizione, mentre sarebbe incompatibile con una lettura della norma che ne postulasse lo scopo di attribuire alla contrattazione suddetta il compito di individuare direttamente le eccedenze, in applicazione dell'unico criterio dell'anzianità. Si tratta di un intervento chiarificatore, che si iscrive nel contesto di orientamenti giurisprudenziali tendenzialmente inclini ad affermare l'estraneità del criterio della prossimità al conseguimento della pensione rispetto a quelli espressamente menzionati dalla legge n. 223 del 1991 e la legittimità della sua adozione solo in considerazione della rispondenza a requisiti di obiettività e di razionalità, sottolineati anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 268 del 1994 (v., fra le altre Cass. 7 dicembre 1999, n. 13891). 5.2. - Va, dunque, ribadita la conclusione già espressa dalla citata sentenza n. 10171 del 2001 circa la riconoscibilità di una ratio legis limitata all'apprestamento di opportuni ammortizzatori sociali al fine di agevolare, riducendone i costi sociali, operazioni di riorganizzazione e di risanamento dell'azienda, attuate mediante espulsione di personale, certo essendo che il presupposto dell'intervento legislativo è rappresentato dalla consapevolezza che l'azienda ferroviaria statale presentasse eccedenze occupazionali e che la riorganizzazione e il risanamento dovessero passare attraverso i licenziamenti.
Sulla disciplina dei licenziamenti collettivi, viceversa, la legge ha inciso, in coerenza con i rimedi apprestati a livello di previdenza e di solidarietà, limitandosi a rendere obbligatoria l'applicazione - esclusiva o in concorso con altri - del criterio di scelta dei lavoratori da licenziare rappresentato dall'anzianità contributiva o anagrafica.
Non vi è, perciò, alcun elemento che possa autorizzare l'interprete a ritenere che la legge n. 223 del 1991 sia stata derogata per altri aspetti;
e sarebbe del tutto arbitrario leggere la legge n. 449 del 1997 come se avesse direttamente valutato la necessità di ridurre il personale disponendo il licenziamento dei dipendenti più anziani, ovvero nel senso che abbia rimesso agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità, anche in deroga alle previsioni della L. 223/1991. 6. - Del pari negativa è la soluzione cui si perviene in ordine alla seconda delle questioni enunciate in principio, la quale procede da un possibile assunto di tipo, per così dire, sostanzialistico, secondo cui le alterazioni procedurali rispetto al modello somministrato dalla legge n. 223 del 1991 sarebbero consentite e prive di incidenza sull'atto finale, in quanto il controllo sociale è stato realmente garantito dall'accordo con le organizzazioni sindacali, preordinato alla sostituzione del procedimento legale con altro, convenzionale, tale da assicurare ai lavoratori garanzie anche maggiori. La superiorità della tutela convenzionale rispetto a quella legale starebbe essenzialmente nell'esclusione del potere unilaterale dell'imprenditore di valutare le esigenze organizzative determinanti le eccedenze di personale, dovendo necessariamente essere concordata con le organizzazioni sindacali la concreta entità dell'eccedenza stessa.
6.1. - Occorre ricordare che la legge ora citata si ispira alla finalità di realizzare un controllo preventivo, sindacale e pubblico, sul potere imprenditoriale e sulle scelte divisate dal datore di lavoro, allorché i licenziamenti, in presenza degli elementi precisati dalla stessa legge, hanno una forte rilevanza sociale.
Essa ha perciò obbligato l'imprenditore al rispetto di un articolato procedimento la cui inosservanza è sanzionata con l'inefficacia dei licenziamenti, nonché alla scelta dei lavoratori da licenziare nel rispetto dei criteri di selezione prestabiliti (per legge o per contratto collettivo), la cui inosservanza è sanzionata l'annullabilità del recesso;
ed ha esteso la tutela dell'art. 18 l. 300/1979 ai licenziamenti collettivi inefficaci o annullabilì.
Negli attuali livelli di tutela, dunque, il licenziamento per riduzione di personale deve passare per il filtro della procedura che apre la via al controllo giudiziale sulla regolarità formale e sulla buona fede sostanziale del comportamento dell'imprenditore. L'avvio della procedura contempla, in primo luogo, le comunicazioni di cui all'art. 4, secondo comma, le quali devono indicare, ai sensi del comma successivo, fra l'altro: i motivi che determinano la situazione di eccedenza;
i motivi tecnici, organizzativi o produttivi che rendono necessari i licenziamenti;
il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale eccedente.
Un rilievo centrale assume, pertanto, la causa dell'eccedenza, sulla quale deve svolgersi il confronto sindacale (comma 5), in relazione alle, eventuali, diverse unità produttive (arg. ex comma 15), mentre l'elenco dei lavoratori licenziati deve specificare, per ciascun nominativo, tra l'altro, la qualifica ed il livello di inquadramento (comma 9), onde consentire di verificare la congruenza rispetto alle ragioni dell'eccedenza. Infatti, l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, nel rispetto dei criteri legali o convenzionali, "in relazione alle esigenze tecnico - produttive del complesso aziendale" (art. 5, comma 1). 6.2. - Che nel caso di specie, la procedura, negli aspetti richiamati, non sia stata rispettata è il presupposto implicito della stessa tesi posta a suo fondamento dalla sentenza impugnata, ove si sostiene la sussistenza della deroga apportata in parte qua alla legge n. 223 del 1991, in forza della disciplina convenzionale riconducibile alla previsione dell'art. 59, comma sesto della legge n. 449 del 1997. Orbene, siffatta inosservanza, essendo sanzionata, come si è detto, con l'inefficacia dei licenziamenti, incide sullo stesso potere dell'imprenditore di ridurre il personale, privando di effetti ciascuno e tutti i negozi di recesso, fermo restando, ovviamente, che ciascun lavoratore ha una posizione autonoma rispetto alla scelta di esercitare o non esercitare il proprio diritto di impugnazione e che, in ogni caso, la procedura può essere rinnovata.
6.3. - L'effetto condizionante che l'osservanza del procedimento esplica sull'esercizio del suddetto potere è ben desumibile dal particolare regime della reintegrazione dettato dall'art. 17 della legge n. 223 del 1991.
Ivi prevedendosi che l'imprenditore possa "procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quelli dei lavoratori reintegrati senza dover esperire una nuova procedura", si delinea un assetto normativo per cui, solo quando sia stato correttamente esperito il prescritto iter procedimentale (con o senza accordo), può essere invocata la persistenza degli effetti della deliberazione di ridimensionamento del personale, con la conseguenza che, nei limiti della riduzione stabilita, la reintegrazione di determinati lavoratori (il cui licenziamento si stato disposto illegittimamente, per motivi non procedurali, ma consistenti nella violazione dei criteri di scelta) può giustificare l'allontanamento di altrettanti lavoratori mantenuti nel loro posto per effetto di siffatta violazione;
laddove l'inosservanza della procedura comporta reintegrazione dei licenziati fino a quando non sia rinnovata la procedura stessa.
Ed è perciò pienamente condivisibile la conclusione cui sono pervenute la citata sentenza della Corte n. 10171 del 2001 e le coeve conformi, secondo cui questo rilievo di ordine sistematico è decisivo per ritenere che la "forma" di esercizio del potere di ridurre il personale non possa essere derogata dalla volontà dei soggetti ai quali è affidato il controllo delle scelte dell'impresa, conformemente, del resto, alla chiara lettera delle disposizioni di legge, che non consente agli stessi soggetti di disporre di diritti che la "violazione della procedura" consente ai singoli lavoratori interessati di acquisire.
6.4. - Ne discende che l'omissione della "comunicazione preventiva per iscritto" alle rappresentanze sindacali aziendali, alle associazioni di categoria ed all'Ufficio provinciale del lavoro, che precisi i motivi dell'eccedenza e gli altri elementi prescritti dal comma 3 dell'art. 4 della legge n. 223 del 1991, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale, in quanto compromette la tutela dell'interesse primario del lavoratore ad una corretta instaurazione della procedura in cui si inserisce un atto (il recesso) per lui di massimo pregiudizio.
In effetti, come già le Sezioni unite hanno avuto modo di precisare con la sentenza 11 maggio 2000, n. 302, gli interessi pubblici e collettivi, che pure la legge n. 223 del 1991 mira a tutelare con la scelta della "procedimentalizzazione" del potere di recesso dell'imprenditore, restano in secondo piano rispetto alla salvaguardia dell'interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro;
ed una scelta siffatta si colloca in funzione compensativa della libertà concessa all'imprenditore in merito alla scelta di ridurre il personale, imponendo, in funzione della tutela del singolo lavoratore, che sia trasparente e verificabile l'individuazione dei dipendenti licenziati (v. anche Cass. 7469/1998;
11759/1998; 265/1999).
In nessun caso, perciò, può considerarsi valido un accordo sindacale che, qualunque contenuto abbia, pregiudichi il diritto anche di un singolo lavoratore.
In quest'ordine di idee che assegna all'osservanza del procedimento una funzione di preminente garanzia di interessi individuali, è, del resto, agevole osservare come, nel caso di specie, non possa negarsi che, in astratto, ove fosse stata rispettata la legge nella parte in cui impone di enunciare le cause delle eccedenze, le unità produttive ed i profili professionali interessati, taluni dei lavoratori interessati avrebbero potuto non essere coinvolti nella procedura e ciò è sufficiente per escludere che l'accordo sindacale possa essere abilitato a derogare le disposizioni della legge n. 223 del 1991 e che, comunque, motivi socialmente apprezzabili possano legittimare il sacrificio dei singoli.
Aggiungasi che dalla condivisione delle tesi dell'azienda resistente discenderebbe la legittimazione, in via generale, ad operare ristrutturazioni aziendali mediante l'espulsione dei lavoratori più anziani, mentre il criterio dell'anzianità contributiva, certamente oggettivo e razionale (cfr., da ultimo, Cass. 4140/2001), può soltanto essere adottato per scegliere i dipendenti da licenziare nell'ambito di ben individuate categorie e comprensori.
In considerazione di tutto quanto precede, il ricorso deve essere accolto.
Difettando i presupposti per la cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito, in quanto, la soluzione giuridica data dalla Corte alle questioni esaminate implica la necessità di accertamenti di fatto, relativi alla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento del danno, la decisione caducatoria si accompagna al rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice che si designa nella Corte d'Appello di Lecce, sezione per le controversie di lavoro, la quale darà, a tal fine, applicazione dal principio di diritto riportato sub n. 3 della presente esposizione. Al medesimo giudice si rimette altresì la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame e per regolamento della spese anche del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Lecce. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2002