Sentenza 21 febbraio 2001
Massime • 3
Con riguardo ai procedimenti di determinazione dell'indennità di espropriazione ancora in corso al momento di entrata in vigore dell'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - aggiunto, in sede di conversione, ad opera della legge 8 agosto 1992, n. 359 -, è necessario, affinché l'espropriato sia assoggettato alla decurtazione del 40 per cento dell'indennità stessa, che l'espropriante, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 283 del 1993, formuli una nuova offerta commisurata ai nuovi criteri e l'espropriato abbia omesso di accettarla.
Il giudice di merito che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso.
Le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice di merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente.
Commentari • 3
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Sommario: 1. La figura del CTU e distinzione dal perito stragiudiziale 2. La nomina del consulente tecnico di parte: legittimazione, forma, termine, scelta del consulente 3. Attività, poteri e limiti del consulente tecnico di parte 4. La relazione del consulente tecnico di parte 1. La figura del CTU e distinzione dal perito stragiudiziale Innanzitutto la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di …
Leggi di più… - 2. Consulenza tecnica d'ufficio e valutazione giudiziale. La Cassazione continua a legittimare la motivazione "per relationem"Redazione · https://www.diritto.it/ · 3 dicembre 2019
1. Consulenza tecnica d'ufficio e configurazione degli obblighi motivazionali del giudice nel caso in esame Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 31 agosto 2018 n. 21504 Con il proprio ricorso per Cassazione parte ricorrente censurava – fra gli altri motivi di ricorso – il fatto che il giudice di merito nella propria sentenza si fosse limitato a recepire acriticamente le conclusioni fornite dall'esperto (qualificando, peraltro, tali conclusioni alla stregua di una mera ipotesi priva di qualsivoglia validità scientifica o riscontro fattuale), lamentando pertanto l'assenza di un'adeguata motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Invero, con l'ordinanza in commento …
Leggi di più… - 3. Il ricorso alla Consulenza tecnica nel procedimento di mediazione in materia di energia e gasPatrizia Mauro · https://www.filodiritto.com/ · 27 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MA ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 72, presso l'avvocato BENEDETTO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avvocati CAMPOLIETO LEONARDO, BIANCALAURA CAPRUZZI, giusta mandato in calce all'atto di costituzione;
- ricorrente -
contro
DE AN MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R. FAURO 102, presso l'avvocato ROMAGNOLI ITALO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 159/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 17/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2000 dal Consigliere Dott. MA Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Benedetto, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio di opposizione alla stima promosso da MA De NT contro il Comune di Bari, la Corte territoriale di quella città, in applicazione dell'art., 5 bis l. 1992 n. 359 e sulla base delle condivise risultanze della C.T.U., ha determinato in L. 812.352.765 la indennità di esproprio e in 216.627.404 (5% annuo sul valore venale) l'indennità di occupazione di un immobile di proprietà dell'opponente ritualmente espropriato con decreto n. 169/1991 del Sindaco di Bari.
Avverso questa sentenza, depositata il 17 febbraio 1998, il Comune ha proposto ricorso per cassazione, illustrato anche con memoria.
Il De NT si è costituito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)- L'impugnazione si compone in tre motivi, con i quali il Comune ricorrente, rispettivamente, denuncia:
a)- omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla determinazione del valore del suolo espropriato, per avere la Corte barese, al riguardo, "acriticamente accettato le conclusioni del C.T.U.", nonostante i contrari rilievi formulati dal consulente del Comune;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis l. 359/92, in ragione della non operata decurtazione del 40% ivi prevista per l'ipotesi di mancata accettazione da parte dell'espropriato dell'indennità offerta dall'ente espropriante;
c)- violazione, per altro profilo, del medesimo art. 5 bis l. 359/92, nonché dell'art. 72 l. 1865 n. 2359, quanto all'erroneo computo della indennità di occupazione legittima sulla base del criterio degli interessi legali parametrati al valore venale anziché all'importo dell'indennizzo espropriativo dell'immobile in questione. 2)- La prima censura - relativa alla determinazione del valore venale del suolo espropriato - non è fondata.
Premesso, infatti, che il controllo del giudice del merito sui risultati dell'indagine peritale costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in ordine al quale il sindacato di legittimità deve limitarsi alla verifica della sufficienza e correttezza logico- giuridica della motivazione (cfr. nn. 105, 7932/2000), deve concludersi che, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata (per i rilevati profili interni di sua congruità e coerenza, che prescindono dalla non consentita comparazione esterna, in termini di maggiore o minore plausibilità, con la diversa prospettazione del ricorrente) presenti alcuno dei denunciati vizi, atteso che la Corte barese non si è limitata a condividere acriticamente (come a torto di pretende) le conclusioni del C.T.U. in ordine al valore del suolo in questione, ma ha chiarito che tale condivisione era conseguente alla verificata correttezza del metodo sintetico comparativo" seguito dal consulente e "idoneità delle indagini di mercato" dal medesimo effettuate.
Il che assolve certamente, per quanto qui rileva, l'obbligo della motivazione, considerato anche che il giudice del merito che riconosca convincenti le conclusioni del' C.T.U. non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento essendo - come è ius receptum - quell'obbligo assolto già con le indicazioni delle fonti dell'apprezzamento espresso" (cfr. nn. 4138/99; 3711/89;
11711/97; 4817/87).
E ciò anche in presenza, come nella fattispecie, di contrarie valutazioni formulate dal perito di parte, i quanto - come pure già chiarito - le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, per cui il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso dalle osservazioni in esso contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente (cfr. nn. 1090/99;
5151/98; 10403/93; 1359/92, ex plurimis).
3) - Del pari non fondata è anche la seconda doglianza del Comune in ordine al calcolo dello indennizzo, espropriativo ex art. 5 bis l. 359/92, per il profilo della denegata decurtazione del 40% dal valore venale "mediato", in quanto - alla luce della circostanza, in fatto pacifica, che l'ente "non ha [veva] provveduto a rideterminare l'indennità definitiva dalla stregua dei nuovi parametri" di cui alla citata normativa - la Corte barese ha fatto corretta applicazione dell'ormai consolidato principio secondo cui, appunto, nei processi pendenti (come quello in esame) alla data di entrata in vigore della l. 359/92, l'ulteriore riduzione del 40% è legittimamente operabile solo se e dopo che l'espropriante abbia nuovamente offerto all'espropriato una indennità come sopra rideterminata e l'espropriante abbia omesso di accettarla (cfr. Sez. Un. n. 493/98; Sez. I nn. 33. 1 303/99; 1997/2000). 4)- Coglie viceversa nel segno la residua terza censura che attiene alla indennità di occupazione, che i giudici a quibus hanno effettivamente male calcolato "in ragione del 5% annuo del valore venale" dell'immobile in questione.
La predetta indennità, attesa la sua omogeneità morfologica e funzionale rispetto all'indennizzo espropriativo, deve essere infatti - come reiteratamente ed univocamente già chiarito - liquidata in misura corrispondente ad una percentuale (legittimamente riferibile al saggio degli interessi) ma parametrata all'importo, (anche virtuale) della indennità dovuta per l'espropriazione e non al valore del bene (cfr. nn. 208, 11791, 11354/98; 27, 5551/99; 154/2000 e successive conformi).
5)- La sentenza impugnata va pertanto cassata nei limiti del motivo (3^) accolto, con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di Bari per la riliquidazione della indennità di occupazione legittima in conformità del principio di diritto come sopra enunciato.
La stessa Corte provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte, respinti i primi due motivi del ricorso, ne accoglie il terzo;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso in Roma, 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2001