Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2002, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 02115/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Oggetto OPPOSIZIONE EZIONE PRIMA CIVILE ALL'INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21533/99 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Dott. Mario ADAMO Consigliere Rel. Consigliere Cron. 5156 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep.583 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Ud. 11/10/2001 Dott. Maria Rosaria CULTRERA Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN T ENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig 155 per diritt MU IE, MONTEFUSCO OSVALDO, domiciliati in' 4 15 FFR 2002- IL CANCELLIERE ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati €1,55 L.3000 CARLO BRANCA e LUCIO MAROTTA, giusta delega a margine CANCELLER del ricorso;
- ricorrenti DG720706
contro
COMUNE DI AFRAGOLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso l'avvocato G. M. GREZ, rappresentato e 2001 difeso dall'avvocato RAFFAELLO CAPUNZO, giusta mandato 2099 a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 1868/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 27/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/10/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Branca, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'assorbimento degli l'accoglimento del primo motivo, altri motivi del ricorso. Svolgimento del processo ON IO ed SV TE proposero opposizione all'indennità determinata dal comune di Afragola per l'espropriazione, pronunciata con decreto sindacale dell'8 luglio 1993, di un terreno di loro proprietà esteso mq.5130 per la sistemazione del locale corso Oberdan, chiedendone alla Corte di appello di Na- poli la stima in misura che tenesse conto del suo ef- fettivo valore di mercato. L'adita Corte di appello ha respinto l'opposizione osservando: a) che gli espropriati avevano dichiarato di non aver presentato alcuna dichiarazione ICI relati- vamente all'immobile, per cui non era possibile verifi- 2 care il presupposto del loro diritto al pagamento di un maggiore indennizzo, costituito secondo l'art. 16 del d.lgs.504 del 1992, dal valore del suolo dichiarato ai fini dell'ICI; b) che a nulla rilevava che gli opponenti avessero perduto il possesso del bene prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo provvedimento legislativo, perché in tale momento essi ne erano anco- ra proprietari ed erano perciò soggetti passivi dell'imposta a norma dell'art. 3 della nuova legge. Per la cassazione della sentenza entrambi gli espropriati hanno proposto ricorso per tre motivi;
cui resiste il comune di Afragola con controricorso. En- trambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso, ON IO ed SV TE, denunciando violazione degli art.16 d.lgs.504 del 1992 e 5 bis della legge 359 del 1992, censurano la sentenza impugnata per avere respinto la loro opposizione alla stima dell'indennità per il fatto che non avevano presentato la prescritta dichia- razione I.C.I. senza considerare che nessuna delle due normative la richiede quale "presupposto" del diritto dell'espropriato al conseguimento della giusta indenni- tà, né ha stabilito alcuna sanzione per la sua mancan- za;
e che d'altra parte, а fronte di un'interpretazione 3 letterale del menzionato art. 16 chiara ed univoca che non considera l'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, non era consentita la ricerca di una di- versa volontà del legislatore. Il motivo è fondato. Questa Corte, infatti, ha già affermato (sent. 5283/2000) che la disposizione dell'art. 16, 1° comma del d.lgs.504 del 1992, la quale prevede una riduzione dell'indennità di espropriazione nel caso in cui il va- lore del bene, indicato dall'espropriato ai fini dell'ICI, risulti inferiore alla menzionata indennità non è applicabile nella diversa ipotesi di omessa pre- sentazione della denuncia o della dichiarazione ai fini dell'ICI. Ciò, anzitutto perché questa fattispecie non è pre- vista dalla norma, la cui applicazione è specificamente correlata al presupposto che ("qualora..") "il valore dichiarato" dall'espropriato "risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti”. E tale mancata previsione non appare in alcun modo superabile in via interpretativa, neppure con l'ausilio della leg- ge delega 421 del 1992, che nell'art. 4 lett.a) punto برنا 5, si limita ad affermare che "negli eventuali procedi- menti" di espropriazione si assume il valore dichiarato 4 ai fini dell'ICI se inferiore all'indennità di espro- priazione determinata secondo i vigenti criteri": posto che anche questa disposizione ribadisce il richiamo al solo "valore dichiarato". D'altra parte anche l'art.16, 1° comma impone al giudice di completare il meccanismo di calcolo (previsto dall'art. 5 bis della leggedell'indennità 359 del 1992) con la comparazione tra la giusta inden- nità determinata in base a siffatto criterio ed "il va- lore dichiarato" nell'ultima dichiarazione ○ denuncia presentata dall'espropriato"; per cui se la stessa manca, viene meno il secondo termine necessario per eseguire la comparazione quale stabilita dal legislato- re ed il giudice più non potrebbe applicare la prevista "riduzione" che è peraltro la sola operazione logico- giuridica consentitagli dalla norma e vincolata anche nel risultato che è esclusivamente quello di commisura- re l'indennità "ad un importo pari al valore indicato" nella dichiarazione sudetta. Laddove, nell'ipotesi di dichiarazione omessa del tutto, non potendosi conseguire il risultato in que- stione, si dovrebbero ipotizzare una serie di soluzioni interpretative -da quella del diniego di qualsiasi de- terminazione giudiziale dell'indennità sostanzialmente recepita dalla sentenza impugnata a quelle della sua 5 stima secondo criteri non previsti dall'art.5 bis- ac- comunate tutte dal fatto di essere sfornite di qualsia- si supporto normativo e di tradursi nell'inserimento nel testo della legge, di altrettante integrazioni non consentite all'interprete, ma rimesse alla discreziona- lità del legislatore. La ricordata sentenza 5283/2000 non ha infine man- cato di rilevare che la scelta attuale di limitare la misura riduttiva di cui all'art.16 alla sola fattispe- cie di dichiarazione infedele non appare rispettosa del principio di ragionevolezza, potendo condurre al risul- tato che un soggetto, il quale abbia dichiarato un va- lore inferiore all'indennità determinata secondo i cri- teri vigenti, si veda ridurre l'indennità al detto va- lore, mentre colui che abbia omesso del tutto di presen- tare la dichiarazione, ottenga, invece, l'indennizzo previsto da quei criteri, senza riduzione (e restando esposto alle sole conseguenze dell'omessa denuncia). Ma il collegio deve ribadire che l'irragionevolezza una simile conseguenza non si riflette sull'omessa di previsione normativa della fattispecie di evasione to- tale, la quale, attesa la pluralità di scelte ipotizza- bili, demandate alle valutazioni ed al potere del legi- slatore, non è colmabile dal giudice: così come invece ha fatto la Corte di appello la quale ha privilegiato 6 in tal caso la soluzione di non liquidare alcuna inden- nità, peraltro in contrasto non solo con il disposto dell'art. 19 della legge 865 del 1971, ma anche con 10 stesso meccanismo di aggancio limitativo tra indennità di esproprio e valore dichiarato in sede di ICI intro- dotto dall'art.16 che impone comunque al giudice di provvedere alla liquidazione di detto indennizzo. La sentenza impugnata, in accoglimento del motivo di ricorso esaminato, va pertanto cassata con conse- guente assorbimento dei restanti motivi che presuppon- gono tutti l'applicazione, invece esclusa da questa Corte, della normativa dell'art. 16 anche all'ipotesi di omessa presentazione della denuncia o dichiarazione ai fini ICI da parte dell'espropriato; e rinvio ad al- tra sezione della Corte di appello di Napoli che si adeguerà ai principi esposti e provvederà anche al re- golamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, di- chiara assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sen- tenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudi- zio di legittimità ad altra sezione della Corte di ap- pello di Napoli. Così deciso in Roma 1'11 ottobre 2001. Presidente Il Consiglie estensore Repurie be pursШиКори 7 FEB. 2007 Depoenato in IL CANCELLIERE il 14 20,66 14577 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 22975 (euro CENTO 8177 p. (Dott. HPPO) Respo 26 At Gludizlari BROCICHINI Luisa Passineti More Busines 2.