Cass. civ., sez. I, sentenza 14/09/1999, n. 9814
CASS
Sentenza 14 settembre 1999

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Nella causa di determinazione dell'indennità di esproprio, intrapresa prima della stima amministrativa definitiva per la facoltà riconosciuta all'espropriato di adire il giudice ai fini della determinazione a seguito della sentenza Corte Cost. 22 febbraio 1990, n. 67, ben può il giudice fondare il proprio convincimento riguardo al valore del fondo sulla stima amministrativa intervenuta in corso di causa, come può trarre elementi di convincimento dalla mancata opposizione alla stima definitiva sopravvenuta senza che questa assuma carattere vincolante per il giudice di merito.

L'art. 40 legge 2359/1865, a norma del quale, nei casi di espropriazione parziale, la liquidazione dell'indennità è commisurata alla differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'esproprio ed il giusto prezzo della parte residua dopo l'esproprio stesso, ha portata e carattere generali, e si applica, pertanto, anche alle espropriazioni di aree, tanto agricole quanto edificabili, per le quali leggi diverse impongano criteri indennitari del tutto o in parte indipendenti dal valore di mercato del bene, per cui deve tenersi conto, nella stima differenziale richiesta dall'art. 40, del decremento della parte di fondo residuata all'espropriazione, il che comporta, per i suoli agricoli, l'attribuzione di un valore complementare, non strettamente coincidente con il valore agricolo medio determinabile attraverso le tabelle cui fa rinvio l'art. 16 legge 865/71.

Qualora oggetto dell'occupazione siano terreni in parte edificabili e in parte agricoli, l'indennità deve essere calcolata, per i primi, con il sistema degli interessi legali, da applicare sull'indennità di esproprio, ovvero sul valore determinabile, anno per anno per la durata dell'occupazione, in base al criterio di cui all'art. 5 bis, primo comma, legge 359/92, mentre per i suoli agricoli deve ritenersi in vigore il criterio stabilito dall'art. 20 legge 22 ottobre 1971, pari ad un dodicesimo dell'indennità di esproprio per ogni anno di occupazione.

Le complesse operazioni tecniche volte alla ricerca ed acquisizione di dati ed elementi idonei a costituire parametri di valutazione per l'accertamento del valore di un'area edificatoria ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, involgono scelte basate sulla discrezionalità tecnica in ordine alla ricerca ed alla selezione dei dati da utilizzare, e sono necessariamente affidate al giudice e all'attività ausiliaria del consulente, senza che per questo venga infranta la fondamentale regola dell'onere probatorio, a vantaggio del soggetto espropriato che deduca un valore diverso da quello determinato in sede amministrativa.

Con riguardo ai procedimenti di determinazione dell'indennità di esproprio, ancora in corso all'entrata in vigore dell'art. 5 bis legge 8 agosto 1992 n. 359, la necessità che l'ente espropriante, alla luce della sentenza Corte Cost. 16 giugno 1993 n. 283, formuli una nuova offerta commisurata ai nuovi criteri, in modo da porre l'espropriato in condizione di accettare l'indennità e sottrarsi all'abbattimento del 40%, comporta che la proposta dell'amministrazione debba essere ragionevolmente tempestiva, oltre che congrua, e dunque complessivamente calibrata alla fase processuale in cui essa interviene, e non palesemente mirata ad ottenere l'abbattimento dell'indennità. Ne consegue l'infondatezza della pretesa dell'amministrazione di decurtare l'indennità, facendo valere come proposta la produzione in causa della stima amministrativa definitiva, che pur formulata in precedenza, sia depositata agli atti solo all'esito del deposito della c.t.u., e allegata a memoria difensiva formata al solo fine di confutare i criteri tecnici di valutazione dell'ausiliario del giudice.

La sentenza di merito in tema di determinazione del valore di un fondo a fini indennitari, nel giudizio di opposizione alla stima, nella misura in cui recepisce le conclusioni cui è approdato il c.t.u., non richiede apposita motivazione atta a riprodurre l'iter tecnico - valutativo dell'ausiliario del giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/09/1999, n. 9814
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9814
    Data del deposito : 14 settembre 1999

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