Sentenza 14 settembre 1999
Massime • 6
Nella causa di determinazione dell'indennità di esproprio, intrapresa prima della stima amministrativa definitiva per la facoltà riconosciuta all'espropriato di adire il giudice ai fini della determinazione a seguito della sentenza Corte Cost. 22 febbraio 1990, n. 67, ben può il giudice fondare il proprio convincimento riguardo al valore del fondo sulla stima amministrativa intervenuta in corso di causa, come può trarre elementi di convincimento dalla mancata opposizione alla stima definitiva sopravvenuta senza che questa assuma carattere vincolante per il giudice di merito.
L'art. 40 legge 2359/1865, a norma del quale, nei casi di espropriazione parziale, la liquidazione dell'indennità è commisurata alla differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'esproprio ed il giusto prezzo della parte residua dopo l'esproprio stesso, ha portata e carattere generali, e si applica, pertanto, anche alle espropriazioni di aree, tanto agricole quanto edificabili, per le quali leggi diverse impongano criteri indennitari del tutto o in parte indipendenti dal valore di mercato del bene, per cui deve tenersi conto, nella stima differenziale richiesta dall'art. 40, del decremento della parte di fondo residuata all'espropriazione, il che comporta, per i suoli agricoli, l'attribuzione di un valore complementare, non strettamente coincidente con il valore agricolo medio determinabile attraverso le tabelle cui fa rinvio l'art. 16 legge 865/71.
Qualora oggetto dell'occupazione siano terreni in parte edificabili e in parte agricoli, l'indennità deve essere calcolata, per i primi, con il sistema degli interessi legali, da applicare sull'indennità di esproprio, ovvero sul valore determinabile, anno per anno per la durata dell'occupazione, in base al criterio di cui all'art. 5 bis, primo comma, legge 359/92, mentre per i suoli agricoli deve ritenersi in vigore il criterio stabilito dall'art. 20 legge 22 ottobre 1971, pari ad un dodicesimo dell'indennità di esproprio per ogni anno di occupazione.
Le complesse operazioni tecniche volte alla ricerca ed acquisizione di dati ed elementi idonei a costituire parametri di valutazione per l'accertamento del valore di un'area edificatoria ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, involgono scelte basate sulla discrezionalità tecnica in ordine alla ricerca ed alla selezione dei dati da utilizzare, e sono necessariamente affidate al giudice e all'attività ausiliaria del consulente, senza che per questo venga infranta la fondamentale regola dell'onere probatorio, a vantaggio del soggetto espropriato che deduca un valore diverso da quello determinato in sede amministrativa.
Con riguardo ai procedimenti di determinazione dell'indennità di esproprio, ancora in corso all'entrata in vigore dell'art. 5 bis legge 8 agosto 1992 n. 359, la necessità che l'ente espropriante, alla luce della sentenza Corte Cost. 16 giugno 1993 n. 283, formuli una nuova offerta commisurata ai nuovi criteri, in modo da porre l'espropriato in condizione di accettare l'indennità e sottrarsi all'abbattimento del 40%, comporta che la proposta dell'amministrazione debba essere ragionevolmente tempestiva, oltre che congrua, e dunque complessivamente calibrata alla fase processuale in cui essa interviene, e non palesemente mirata ad ottenere l'abbattimento dell'indennità. Ne consegue l'infondatezza della pretesa dell'amministrazione di decurtare l'indennità, facendo valere come proposta la produzione in causa della stima amministrativa definitiva, che pur formulata in precedenza, sia depositata agli atti solo all'esito del deposito della c.t.u., e allegata a memoria difensiva formata al solo fine di confutare i criteri tecnici di valutazione dell'ausiliario del giudice.
La sentenza di merito in tema di determinazione del valore di un fondo a fini indennitari, nel giudizio di opposizione alla stima, nella misura in cui recepisce le conclusioni cui è approdato il c.t.u., non richiede apposita motivazione atta a riprodurre l'iter tecnico - valutativo dell'ausiliario del giudice.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/09/1999, n. 9814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9814 |
| Data del deposito : | 14 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AUTOSTRADE - CONCESSIONE E COSTRUZIONI AUTOSTRADE SpA, in persona del Vice Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUATTRO FONTANE 20, presso l'avvocato AULO COSSU, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO SARASSO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IMMOBILIARE BORGO ALTO Srl già SpA in liquidazione;
- intimata -
e sul 2° ricorso n° 06882/98 proposto da:
IZ VIVIANA, BEDOGNI CHRISTIANA, in proprio e nella qualità di genitore dell afiglia XA o LE IZ, IZ GIORGIANA, IZ RUGIADA, aventi causa dalla IMMOBILARE BORGO ALTO Srl in liquidazione, elettivamente domiciliati in ROMA VIA P. A. MICHELI 78, presso l'avvocato UGO FERRARI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI DECIO, GIUSEPPE SALA, MARCO SINISCALCO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
AUTOSTRADE - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE SpA, in persona del Vice Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUATTRO FONTANE 20, presso l'avvocato AULO COSSU, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO SARASSO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
IZ XA o LE;
- intimata -
avverso la sentenza n. 391/97 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 19/03/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'01/06/99 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Sarasso, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Ferrari, che si riporta agli scritti difensivi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo;
rigetto degli altri motivi del ricorso principale;
rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14.10.1993, la s.p.a. Immobiliare Borgo Alto conveniva in giudizio la Autostrade Concessioni e costruzioni s.p.a. davanti alla Corte d'appello di Torino, chiedendo la determinazione delle indennità di occupazione e di esproprio relativamente a terreni di sua proprietà, situati nei comuni di Gattico e Veruno con Revislate, già espropriati in favore dell'amministrazione convenuta, per la realizzazione di un tronco autostradale.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza depositata il 19.3.1997, la Corte d'Appello di Torino, accertando che l'espropriazione aveva riguardato solo una parte dei fondi di proprietà della s.p.a. attrice, e che gli stessi erano in parte qualificabili come agricoli e in parte come edificatori, determinava l'indennità di esproprio ai sensi dell'art. 5 bis l.
8.8.1992 n. 359 in L. 304.910.000 e l'indennità di occupazione in L.
93.400.000.
Ricorre per cassazione la Autostrade Concessioni e costruzioni s.p.a. in base a quattro motivi, al cui accoglimento si oppongono con controricorso le aventi causa dalla s.p.a. Immobiliare Borgo Alto, AV IV, DO IS, in proprio e quale legale rappresentante di AV AL o SA, AV IA e AV RU, che a loro volta propongono ricorso incidentale fondato su di un unico motivo: al ricorso incidentale si oppone con controricorso la s.p.a. Autostrade.
La ricorrente principale ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., avendo essi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo di ricorso, la Autostrade Concessioni e costruzioni s.p.a., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 61, primo comma, 115, primo comma c.p.c., nonché dell'art. 41, primo comma, l. 25.6.1865 n. 2359, omessa/insufficiente motivazione su un punto decisivo, censura la sentenza impugnata per aver utilizzato le risultanze della c.t.u., senza considerare che l'onere probatorio spettava all'attrice espropriata, e che l'inerzia probatoria non può essere surrogata dal c.t.u., che non è mezzo di prova ma ausilio del giudice. Sotto un altro profilo, la Corte d'appello non ha tenuto conto che della definitiva quantificazione dell'indennità di esproprio, compiuta dalla Commissione provinciale in data 6.6.1994, sulla base di un approfondito esame degli elementi di fatto. E ancora, il giudice ha recepito passivamente, senza preventivo vaglio, le risultanze della consulenza (che peraltro ha sconfinato dai limiti dell'indagine commissionatagli addebitando all'espropriante importi non rientranti nell'ambito indennitario), ed ha trascurato di compensare l'asserito nocumento sulle aree non espropriate della servitù di passo con il vantaggio ad esse derivante per l'identica causale. Con il secondo motivo, la s.p.a. Autostrade, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis, comma 4, l.
8.8.1992 n. 359, dell'art. 16 l. 22.10.1971 n. 865 e degli artt. 24 e ss. l.25.6.1865 n. 2359, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, censura la sentenza impugnata per aver indennizzato i terreni agricoli oggetto di esproprio sulla base di un fantomatico "valore complementare", e non sulla base del valore agricolo medio indicato dalla legge.
Con il terzo motivo, la s.p.a. Autostrade, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis, comma 1, ultimo periodo, l.
8.8.1992 n. 359, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, censura la sentenza impugnata per non aver operato la decurtazione del 40% dell'indennità, essendo mancata l'accettazione da parte del soggetto espropriato dell'indennità determinata secondo il criterio di cui al primo comma della norma citata: la Immobiliare Borgo Alto s.p.a. ha accettato - peraltro solo in sede di precisazione conclusioni - l'indennità, notevolmente superiore, liquidata dal c.t.u., e non quella determinata dalla Commissione provinciale ed allo stesso offerta mediante produzione in causa.
Con il quarto motivo, la s.p.a. Autostrade, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis, comma 1, 4 e 6, l.
8.8.1992 n.359, omessa/insufficiente motivazione su un punto decisivo, censura la sentenza impugnata per aver calcolato l'indennità di occupazione ragguagliandola al valore venale, invece di ricorrere al criterio dell'interesse legale sull'indennità di esproprio. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, AV IV, DO IS, in proprio e quale legale rappresentante di AV AL o SA, AV IA e AV RU, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1224, secondo comma, c.c., insufficiente - contraddittoria motivazione, si dolgono che il giudice di merito non abbia provveduto a rivalutare le liquidate indennità, avendo la rivalutazione funzione diversa dagli interessi.
Il primo motivo si articola in realtà in una serie complessa di censure. Sotto un primo profilo, attinente all'onere probatorio, esso si palesa infondato.
Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione l'accertamento del valore di un'area, quale che sia il metodo attraverso il quale venga conseguito, richiede operazioni tecniche volte alla ricerca ed acquisizione di dati ed elementi idonei a costituire parametri di valutazione, per le quali il giudice può valersi della collaborazione di un consulente tecnico. Tali operazioni complesse, che involgono scelte basate sulla discrezionalità tecnica in ordine alla ricerca ed alla selezione dei dati da utilizzare ai fini delle valutazioni, sono necessariamente affidate al giudice e all'attività ausiliaria del consulente, senza che per questo venga infranta la fondamentale regola dell'onere probatorio, a vantaggio del soggetto espropriato che deduca un valore diverso da quello determinato in sede amministrativa (Cass.24.2.1988, n. 1966). Sotto un secondo profilo di doglianza, inerente ai rapporti tra il giudizio formulabile dal giudice e la stima in via amministrativa, va osservato che nella causa di determinazione dell'indennità di esproprio, intrapresa prima della stima amministrativa definitiva per la facoltà riconosciuta all'espropriato di adire il giudice ai fini della determinazione a seguito della sentenza Corte Cost.22.2.1990, n. 67, ben può il giudice fondare il proprio convincimento riguardo al valore del fondo sulla stima amministrativa intervenuta in corso di causa (Cass. 15.3.1999, n. 2272), come può trarre elementi di convincimento dalla mancata opposizione alla stima definitiva sopravvenuta (Cass. 5 marzo 1999, n. 1872), senza che questa assuma carattere vincolante per il giudice di merito (Cass. 3 giugno 1992, n. 6790; 27.1.1998, n. 774). Sotto un terzo profilo, riguardo al recepimento delle indicazioni del c.t.u., a preferenza delle valutazioni contenute nella stima amministrativa, è da osservare che la sentenza di merito in tema di determinazione del valore di un fondo a fini indennitari, nel giudizio di opposizione alla stima, nella misura in cui recepisce le conclusioni cui è approdato il c.t.u., non richiede apposita motivazione atta a riprodurre l'iter tecnico-valutativo dell'ausiliario del giudice. Peraltro, riguardo alle censure mosse alla consulenza (con la memoria 9.11.1995), su cui il giudice avrebbe avuto l'obbligo di puntuale confutazione, esse per la maggior parte non riguardano gli aspetti tecnici di valutazione, ma distinti profili di doglianza, estranei al rapporto tra consulenza e apprezzamento del giudice, separatamente affrontati nel secondo, terzo e quarto motivo del ricorso per cassazione (criterio di valutazione delle aree agricole, riduzione del 40%, criterio di calcolo dell'indennità di occupazione) e, quanto alla pretesa esorbitanza del c.t.u. dai limiti della propria funzione di ausiliario, palesemente destituiti di fondamento: il computo, nella complessiva determinazione dell'indennità di esproprio, di importi riconducibili al pregiudizio subito per l'imposizione di servitù di passaggio e per la rimozione di recinzioni e piantagioni, oltre che oggetto della domanda, è da ritenere ricompreso nel quesito complessivo con cui il giudice ha investito il c.t.u. delle indagini necessarie alla determinazione indennitaria per l'espropriazione del fondo, posto che nella specie, come la sentenza di merito ha chiaramente espresso, ha avuto luogo un'espropriazione parziale, oltre al fatto che la realizzazione dell'autostrada ha comportato pregiudizi ai residui di terreno rimasti in proprietà dell'attrice. Secondo il paradigma previsto dall'art. 40 l. 25.6.1865 n. 2359, il decremento di una parte del fondo a causa dell'avvenuta espropriazione di altra parte del fondo stesso, comporta l'attribuzione al proprietario di un'unica indennità, determinata alle stregua della differenza tra il valore dell'intero immobile prima dell'espropriazione e quello della parte residua dopo l'ablazione (Cass. 10 luglio 1998, n. 6722). Riguardo alla contestazione sulla natura edificatoria del terreno, la censura, sia nella richiamata memoria di osservazioni alla c.t.u., sia nella odierna riproduzione come motivo di ricorso per Cassazione, essa appare assolutamente generica ("la c.t.u. ha reputato di qualificare come edificabile una porzione delle aree assoggettate ad ablazione").
Da ultimo, l'apprezzamento degli effetti conseguiti per i fondi restati in proprietà del privato, come beneficio, anziché, o in aggiunta, al pregiudizio per la costituzione di servitù, si risolve in giudizio di fatto che la ricorrente pretende di sostituire a quello formulato dalla Corte d'appello, e che di conseguenza si rivela inammissibile in questa sede di legittimità. Venendo al secondo motivo, che si rivela parimenti infondato, debbono richiamarsi le considerazioni, sopra svolte, in ordine al recepimento, da parte del giudice di merito, delle valutazioni del c.t.u., delle quali, particolarmente in ordine alla valutazione dei fondi agricoli interessati da espropriazioni parziali, attesta la conformità alle indicazioni contenute nella circolare n. 2 del 7.1.1977 del Ministero delle Finanze, in attuazione dell'art. 40 l.25.6.1865 n. 2359 (applicabile anche all'espropriazione di suoli agricoli). L'art. 40 l. 2359/1865, a norma del quale, nei casi di espropriazione parziale, la liquidazione dell'indennità è commisurata alla differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'esproprio ed il giusto prezzo della parte residua dopo l'esproprio stesso, ha portata e carattere generali, e si applica, pertanto, anche alle espropriazioni di aree, tanto agricole quanto edificabili, per le quali leggi diverse impongano criteri indennitari del tutto o in parte indipendenti dal valore di mercato del bene (Cass. 9.12.1998, n. 12386). Del decremento della parte di fondo residuata all'espropriazione, deve tenersi conto nella stima differenziale richiesta dall'art. 40: ciò comporta, per i suoli agricoli, l'attribuzione di un valore complementare, non strettamente coincidente con il valore agricolo medio determinabile attraverso le tabelle cui fa rinvio l'art. 16 l. 865/71, che ad esempio, nel caso di esercizio di azienda agricola, compensa anche i maggiori oneri di conduzione aziendale, determinati dallo smembramento dei terreni (Cass. 14.5.1998, n. 4848; 14.9.1995, n. 9686). Il terzo motivo si appalesa altresì infondato, ma a tal proposito la motivazione del giudice di merito, che peraltro, escludendo debba farsi luogo alla decurtazione del 40% dell'indennità, approda ad un risultato ultimo conforme a diritto, va opportunamente modificata, ex art. 384, secondo comma, c.c. La ritenuta inapplicabilità della decurtazione del 40% per i giudizi pendenti all'entrata in vigore dell'art. 5 bis, l. 359/92, sul presupposto che essendosi pronunciato il decreto di esproprio, la cessione volontaria non sarebbe più possibile, si rivela erronea poiché non si dà carico della natura additiva della sentenza Corte Cost. 16.6.1993, n. 283, che ha determinato proprio l'effetto di porre gli espropriati in condizione di sottrarsi, al pari di chi possa ancora convenire la cessione volontaria, all'abbattimento dell'indennità, sempre che siano posti in condizione di accettare un'offerta dell'ente espropriante, che è il solo soggetto ad essere investito del relativo potere (Cass.9.2.1999, n. 1090; 16.2.1999, n. 1303), commisurata ai nuovi criteri. E qualora, nel corso del giudizio, l'amministrazione abbia provveduto a formulare un'offerta di indennità di esproprio in base ai criteri di cui all'art. 5 bis legge 8.8.1992 n. 359, non accettata dall'espropriato, deve applicarsi la decurtazione del 40% dell'indennità, anche se l'espropriato abbia accettato la determinazione fissata dal giudice adito in sede di opposizione alla stima (Cass. 26.6.1998, n. 6307). Nella specie, peraltro, non risulta formulata un'offerta idonea ad attivare il meccanismo di riduzione di cui all'art. 5 bis, primo comma, ult. parte, l. 359/92. L'offerta cui la ricorrente pare riferirsi, nell'intento di farne discendere la decurtazione dell'indennità giudizialmente accertata, non è altro che la determinazione amministrativa definitiva, emessa a conclusione del procedimento descritto dall'art. 16 l. 865/71, e semplicemente comunicata in causa come allegato della memoria difensiva predisposta dopo il deposito della c.t.u. L'esigenza che il meccanismo che abilita l'espropriato a sottrarsi alla decurtazione sia attivato solo da una formale proposta dell'ente a cui favore il provvedimento ablatorio è stato disposto, comporta che tale proposta debba essere ragionevolmente tempestiva, oltre che congrua, e dunque complessivamente calibrata alla fase processuale in cui essa interviene, e non palesemente mirata ad ottenere l'abbattimento dell'indennità. Ne consegue che non può ritenersi idonea a tal fine la produzione in causa della stima amministrativa definitiva, che pur formulata in precedenza, sia depositata agli atti all'esito del deposito della c.t.u., e prodotta, in allegato a memoria difensiva, al solo fine di confutare i criteri tecnici di valutazione dell'ausiliario del giudice. Anche il quarto motivo è fondato.
Dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 bis l. 8 agosto 1992 n. 359, l'indennità di occupazione va determinata, per i suoli edificatori, non con riferimento al valore venale del bene, bensì ricorrendo ai nuovi criteri dettati per l'indennità di espropriazione (Cass. 20 gennaio 1998, n. 493; 19 novembre 1997, n. 11500; 3 ottobre 1997, n. 9662; 13 maggio 1998, n. 4798; 5 giugno 1998, n. 5537; 7 novembre 1998, n. 11228): da un lato, infatti, il criterio del valore venale, ex art. 39 l. 25.6.1865, n. 2359, non ha più alcuna attualità applicativa in materia di espropriazione di suoli edificabili, dall'altro, l'occupazione di urgenza è divenuta fisiologicamente il momento preliminare della procedura espropriativa, con la quale ha in comune il presupposto della dichiarazione di pubblica utilità e condiziona i tempi di essa, nel senso che il decreto deve intervenire entro il termine di efficacia del decreto di occupazione. La disposizione dell'art. 5 bis, inoltre, è da considerare norma fondamentale in materia espropriativa, che non ammette che deroghe espresse (Cass.6.11.1993, n. 10998; 16.7.1996, n. 6445; Corte Cost. 8.5.1995, n.
153, 19.3.1996, n. 80 e 30.4.1999, n. 147, definiscono la disposizione norma fondamentale di riforma economico-sociale). Applicando per la perdita dei frutti, che l'occupazione comporta, il sistema degli interessi legali, questi vanno calcolati sull'indennità di esproprio, ovvero sul valore determinabile, anno per anno per la durata dell'occupazione, in base al criterio di cui all'art. 5 bis 1° comma l. 359/92: a tale criterio dovrà attenersi il giudice di rinvio nella determinazione dell'indennità di occupazione per i suoli edificabili, mentre per i suoli agricoli deve ritenersi in vigore il criterio stabilito dall'art. 20 l.865/71, pari ad un dodicesimo dell'indennità di esproprio per ogni anno di occupazione (Cass. 29.1.1992, n. 928; 19.6.1992, n. 7566). Riguardo al ricorso incidentale, va disattesa l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla ricorrente: l'assegnazione del residuo attivo del patrimonio sociale ai soci, a chiusura della liquidazione, dà luogo ad una successione a titolo particolare nella titolarità dei singoli beni. Ne consegue che ove tale trasferimento si attui nel corso del processo, gli effetti nei confronti del successore a titolo particolare, che non sia intervenuto nel processo, delle sentenze pronunciate contro la società in liquidazione, sono quelli indicati dall'art. 111 c.p.c., e fermo restando che il processo prosegue tra le parti originarie, la facoltà d'impugnazione può essere esercitata dal successore a titolo particolare.
Nel merito, il ricorso è fondato. Nel giudizio di opposizione avverso la stima dell'indennità di espropriazione, la quale ha natura di debito di valuta, mentre gli interessi, aventi natura corrispettiva o compensativa, fanno parte naturaliter del credito da indennità, diversa natura ha il credito di risarcimento da maggior danno correlato al deprezzamento della moneta, ai sensi dell'art.1224, secondo comma, c.c., che integra una domanda autonoma, fondata su una propria diversa causa petendi (colpa del debitore, esistenza in concreto del maggior danno) (Cass.6.2.1997, n. 1113; 29.11.1993, n. 11791). La rivalutazione non può
dunque essere esclusa sul presupposto di una sufficiente compensazione attraverso gli interessi;
quanto all'affermazione che il debitore non versava in colpa, essa non appare sufficientemente motivata, anche alla luce del presunzione di colpa applicabile all'inadempimento dell'espropriante (Cass.23.1.1990, n. 357). La sentenza va dunque cassata, con rinvio, per un nuovo esame, in relazione ai motivi accolti, ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, che provvederà anche alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il quarto motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale. Rigetta il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale. In relazione alle censure accolte cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 1.6.1999 Depositata in cancelleria il 14 settembre 1999.