Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11812
CASS
Sentenza 5 agosto 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La pensione di invalidità civile di cui agli artt. 12 e 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, non può essere riconosciuta a favore dei soggetti il cui stato di invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età - o che, comunque, ne abbia fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età - , come si evince dal complessivo sistema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per invalidità già in godimento, e come è stato espressamente confermato dall'art. 8 del D.Lgs. 23 Novembre 1988, n. 509. Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 21 marzo 1988, n. 93, autenticamente interpretato dall'art. 13, comma terzo, della legge 30 Dicembre 1991, n. 412 - disposizione che ha anche superato lo scrutinio di costituzionalità (sentenza della Corte Costituzionale n. 454 del 1992) - , il diritto alla pensione sociale cosiddetta sostitutiva spetta, alle più favorevoli condizioni reddituali previste per il conseguimento delle prestazioni erogate agli invalidi civili dal Ministero dell'Interno, al mutilato o all'invalido civile che sia stato riconosciuto tale dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, soltanto se entro il 7 febbraio 1988, termine ultimo di vigenza del D.L. 9 dicembre 1987, n. 495, non convertito, e, quindi, decaduto, sia stato adottato da parte dell'INPS il provvedimento di liquidazione della pensione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11812
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11812
    Data del deposito : 5 agosto 2003

    Testo completo