Sentenza 5 agosto 2003
Massime • 1
La pensione di invalidità civile di cui agli artt. 12 e 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, non può essere riconosciuta a favore dei soggetti il cui stato di invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età - o che, comunque, ne abbia fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età - , come si evince dal complessivo sistema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per invalidità già in godimento, e come è stato espressamente confermato dall'art. 8 del D.Lgs. 23 Novembre 1988, n. 509. Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 21 marzo 1988, n. 93, autenticamente interpretato dall'art. 13, comma terzo, della legge 30 Dicembre 1991, n. 412 - disposizione che ha anche superato lo scrutinio di costituzionalità (sentenza della Corte Costituzionale n. 454 del 1992) - , il diritto alla pensione sociale cosiddetta sostitutiva spetta, alle più favorevoli condizioni reddituali previste per il conseguimento delle prestazioni erogate agli invalidi civili dal Ministero dell'Interno, al mutilato o all'invalido civile che sia stato riconosciuto tale dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, soltanto se entro il 7 febbraio 1988, termine ultimo di vigenza del D.L. 9 dicembre 1987, n. 495, non convertito, e, quindi, decaduto, sia stato adottato da parte dell'INPS il provvedimento di liquidazione della pensione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11812 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA GE in qualità di erede di AN NC AV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE ROPERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 41/00 del Tribunale di LAMEZIA TERME, depositata il 08/11/00 - R.G.N. 80/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 16 ottobre '97 l'Istituto nazionale della previdenza sociale appellava la sentenza del Pretore di Lamezia Tenne, essendo stato condannato ad erogare al sig. SC AV US la pensione sociale a decorrere dalla domanda amministrativa.
L'Istituto esponeva, chiedendo il rigetto della domanda dell'assicurato, che il 1^ aprile '83 (non 1993, come si legge nella sentenza impugnata) il US aveva reclamato il pagamento della pensione sociale, rigettata in sede amministrativa per insussistenza del requisito reddituale, e aggiungeva che il 18 aprile di quello stesso anno il US aveva domandato, pur avendo compiuto il 65 (essendo nato nel 1909) anno di eta', d'essere riconosciuto invalido civile per ottenere le conseguenti provvidenze economiche. L'Inps aggiungeva che tali provvidenze gli erano state negate sia perche' egli disponeva di redditi superiori alla soglia legale, sia perché, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 93/88, di conversione del d.l. n. 25/88, le prestazioni in favore degli invalidi civili, riconosciuti tali dopo il 65 anno di età, potevano essere messe in pagamento solo se fossero state già liquidate, come ribadito dall'art. 8 del d.lgs. n. 509/88. Costituendosi in appello il sig. ER GE, erede di SC AV US, resisteva all'impugnazione obiettando che il Comitato d'assistenza e beneficenza pubblica aveva riconosciuto (nel gennaio 1984) invalido civile, con riduzione del 100% della sua capacità lavorativa, il suo dante causa e, pertanto, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
Il Tribunale ha condiviso la tesi dell'Inps osservando che il US non aveva diritto ne' al riconoscimento dello stato d'invalidità civile, per mancanza del requisito anagrafico, ne' alla pensione sociale, per mancanza del requisito reddituale. La sentenza impugnata osserva, richiamando il precedente di questa Corte n. 2893/1992, che l'art. 1, comma 1^, della legge n. 93 del 1988 ha autorizzato, "l'Inps a corrispondere le prestazioni già
liquidate in favore dei mutilati, invalidi civili e sordomuti anche se riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età", sicché la sanatoria operata da tale legge "concerne esclusivamente le posizioni già definite, ossia esaurite mediante l'adozione da parte dell'INPS del provvedimento finalizzato alla materiale liquidazione della prestazione", mentre "l'Inps non aveva mai provveduto a liquidare la richiesta prestazione, come affermato nello stesso ricorso introduttivo.".
Aggiunge il Tribunale che la sentenza di primo grado "si basava sull'erroneo presupposto che il ricorrente, in data 1.4.83, aveva presentato domanda per ottenere la trasformazione automatica della pensione di invalidità civile, allo stesso già erogata, in pensione sociale, laddove il 1.4.83 il US aveva presentato domanda di pensione sociale e, a quella data, non godeva di alcuna pensione di invalidità civile". Contro questa sentenza il ER propone due motivi di ricorso per Cassazione.
Resiste l'Istituto con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso GE ER, nella qualità, denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.l. 8 febbraio 1988, n. 25 in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ..
Sostiene che al US, pur essendo stato riconosciuto invalido dopo il compimento del 65^ anno d'età, "spetta la prestazione ... liquidata dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica", come disposto dal relativo decreto prefettizio, che assegna la liquidazione della pensione sociale a carico dell'Inps dal 1^ maggio 1983.
Con sentenza n. 1823 del 13 febbraio 1993 le Sezioni unite della Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto "L'art. 1 della legge 21 marzo 1988, n. 93 - che, dopo la mancata conversione del D.L. 9 dicembre 1987, n. 495 (il cui art. 1, primo comma, recava l'interpretazione autentica degli artt. 10 e 11 della legge n. 854 del 1973, nel senso che i mutilati e gli invalidi civili, anche se riconosciuti tali a seguito di istanza alle apposite commissioni sanitarie dopo il compimento di sessantacinque anni di età, sono ammessi al godimento della pensione sociale in base ai limiti di reddito stabiliti per l'erogazione delle prestazioni economiche, da parte del Ministero dell'interno, alle rispettive categorie di appartenenza) ha convertito il D.L. 8 febbraio 1988, n. 25 e sancito la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e la salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base del non convertito decreto n. 495 del 1987 - va interpretato nel senso che il diritto alla pensione sociale "sostitutiva" compete - alle più favorevoli condizioni reddituali stabilite per l'accesso alle suddette prestazioni ministeriali - al mutilato o invalido civile riconosciuto tale dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, solo se, nel periodo di vigenza (dal 10 dicembre 1987 al 7 febbraio 1988) del non convertito decreto n. 495 del 1987, sia stato adottato, da parte dell'I.N.P.S., il provvedimento di liquidazione della pensione stessa.".
Detto insegnamento, di seguito confermato (v. da ultimo. Cass., sez. lav., 8 giugno 2001, n. 7807, secondo cui "La pensione di invalidità civile di cui agli artt. 12 e 13 della legge 30 Marzo 1971, n. 118, non può essere riconosciuta a favore dei soggetti il cui stato di invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età - o che, comunque, ne abbia fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età -, come si evince dal complessivo sistema normativo, che per gli utrasessantacinquenni prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per invalidità già in godimento, e come è stato espressamente confermato dall'art. 8 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509.". Infatti "ai sensi dell'art. 1, comma 2^, della legge 21 marzo 1988, n. 93, autenticamente interpretato dall'art. 13, comma terzo, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 - disposizione che ha anche superato lo scrutinio di costituzionalità (sentenza della Corte Costituzionale n. 454 del 1992) -, il diritto alla pensione sociale cosiddetta sostitutiva spetta, in base alle più favorevoli condizioni reddituali previste per il conseguimento delle prestazioni erogate agli invalidi civili dal Ministero dell'Interno, al mutilato o all'invalido civile che sia stato riconosciuto tale dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, soltanto se entro il 7 febbraio 1988, termine ultimo di vigenza del D.L. 9 dicembre 1987, n. 495, non convertito, e, quindi, decaduto, sia stato adottato da parte dell'INPS il provvedimento di liquidazione della pensione") rende evidente l'assoluta inconsistenza del motivo in rassegna, di cui la stessa parte dubita, come riconosce nel corso dell'esposizione del secondo motivo. Con il secondo mezzo parte ricorrente prospetta che, "pur potendo convenire sull'inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni del d.l. 8.2.1988, n. 25" (denunciate, appunto, sotto il primo profilo), la sentenza va annullata per violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 14 e 19 della l. 30 marzo '71, n. 118, e della l. 30 aprile '69, n. 153, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.", posto che, essendo stato riconosciuto invalido civile, ex artt. 12 e 14 legge cit., pur dopo il compimento del 65^ anno, il Tribunale doveva affrontare il problema dell'accertamento dei piu' rigorosi limiti di reddito e non limitarsi ad accettare apoditticamente le deduzioni dell'Inps, godendo egli, nel 1983 ("risulta in fascicolo..."), di reddito inferiore al limite legale. La contestazione, essendo formulata in modo generico, non merita apprezzamento alcuno.
La sentenza rileva, infatti, che "dall'esame degli atti di causa risulta che la domanda di pensione sociale non veniva accolta da parte dell'INPS in quanto il ricorrente disponeva di redditi superiori a quelli previsti dalla legge per il conseguimento di detto beneficio".
A questa precisazione, costituente giudizio di fatto meritevole di considerazione, il ricorrente, riservandosi di precisare i limiti di reddito di riferimento con successiva memoria (che peraltro neppure ha depositato), si limita a contrapporre vagamente, senza identificare la relativa documentazione assertiva, che "risulta in fascicolo che il US nel 1983 aveva un reddito di L.
2.870.000 inferiore al limite INPS di lire 2.927.500 stabilito per la pensione sociale" (ma, si dice, riferibile all'invalido parziale e, quindi, incrementabile per l'invalido al 100 %).
Non si fa luogo alla condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di Cassazione ex art. 152, disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Nulla per le spese processuali ex art. 152, disp. att. c.p.c..
Cosi' deciso in Roma, il 2 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2003