Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/1999, n. 2039
CASS
Sentenza 9 marzo 1999

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Per dimostrare la sussistenza del requisito contributivo valido ai fini dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della L. 12 giugno 1984 n. 222, non è sufficiente dimostrare di aver ottenuto l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, ma è necessario altresì dimostrare la data di ammissione a detta prosecuzione (Nella specie l'assicurata aveva versato i primi contributi volontari nel 1972, allorquando - vigente il D. P. R. 31 dicembre 1971 n. 1432 - era necessario il possesso di soli dodici contributi mensili , ovvero 52 settimanali, che erano insufficienti ad integrare il diritto all'assegno; mentre è stato ritenuto inconferente il fatto che la successiva legge 18 febbraio 1983 n. 47 abbia poi elevato il requisito per la contribuzione volontaria parificandolo a quello necessario per aver diritto all'assegno, giacché l'interessata non aveva neppure allegato di aver ottenuto l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari sotto la vigenza di detta legge).

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    Silvia Saliola · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 14 luglio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/1999, n. 2039
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2039
Data del deposito : 9 marzo 1999

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