Sentenza 9 marzo 1999
Massime • 1
Per dimostrare la sussistenza del requisito contributivo valido ai fini dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della L. 12 giugno 1984 n. 222, non è sufficiente dimostrare di aver ottenuto l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, ma è necessario altresì dimostrare la data di ammissione a detta prosecuzione (Nella specie l'assicurata aveva versato i primi contributi volontari nel 1972, allorquando - vigente il D. P. R. 31 dicembre 1971 n. 1432 - era necessario il possesso di soli dodici contributi mensili , ovvero 52 settimanali, che erano insufficienti ad integrare il diritto all'assegno; mentre è stato ritenuto inconferente il fatto che la successiva legge 18 febbraio 1983 n. 47 abbia poi elevato il requisito per la contribuzione volontaria parificandolo a quello necessario per aver diritto all'assegno, giacché l'interessata non aveva neppure allegato di aver ottenuto l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari sotto la vigenza di detta legge).
Commentario • 1
- 1. L’illecito aquiliano e le sue funzioniSilvia Saliola · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 14 luglio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/1999, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 9 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Mario PUTATURO DONATI - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL OS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TENCHINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, GIULIANO MANNA, GIORGIO STARNONI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 11181/95 del Tribunale di ROMA, depositata il 07/09/95 R.G.N.5963/90;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/98 dal consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22 marzo 1989 il Pretore di Roma, espletata consulenza tecnica medico legale, respingeva la domanda proposta dalla signora RO EL nei confronti dell'INPS per ottenere la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità.
La decisione veniva impugnata dalla assicurata, che lamentava l'erroneità delle valutazioni medico - legali del CTU poste a base del rigetto. L'INPS resisteva, eccependo l'inesistenza del requisito contributivo alla data di presentazione della domanda amministrativa. Con sentenza del 7 marzo - 7 settembre 1995 il Tribunale di Roma rigettava l'appello, ritenendo insussistente il requisito contributivo.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la sig.ra EL, formulando un unico motivo di annullamento. L'INPS ha depositato solo procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360, n. 5, c.p.c.), la ricorrente lamenta che il Tribunale non si è avveduto, nell'esame dell'estratto conto contributivo del 10.10.91, che si trattava di un estratto proveniente dall'archivio centralizzato dei prosecutori volontari e che riguardava solo i contributi volontari. Deduce che per poter essere ammessi alla contribuzione volontaria è necessario, ai sensi dell'art.1 della legge 18 febbraio 1983 n. 47, far valere: 1) 260 contributi settimanali accreditati in qualunque epoca;
2) oppure 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la domanda. Sia nell'una che nell'altra ipotesi la signora EL avrebbe perfezionato il requisito contributivo, al più tardi, il 26 settembre 1987; e il perfezionamento di tale requisito è possibile anche dopo l'esaurimento dell'iter amministrativo (Corte Cost., sent. n. 355/1989). Il ricorso è infondato.
I calcoli effettuati dalla ricorrente si basano sui requisiti minimi richiesti dalla legge 18 febbraio 1983 n. 47 per poter essere ammessi alla prosecuzione volontaria.
Ma la ricorrente non ha dedotto ne' provato di essere stata ammessa alla prosecuzione volontaria dopo il 1^ gennaio 1983, data di decorrenza delle nuove disposizioni di cui alla legge n. 47 del 1983 (art.4).
Dall'esame dell'estratto contributivo in questione - esame consentito alla Corte quando venga denunciato vizio di motivazione nell'esame di un documento ritenuto decisivo - risulta che la signora EL ha versato i primi contributi volontari dall'8 luglio al 30 settembre 1972.
All'epoca i requisiti per essere ammessi alla prosecuzione volontaria erano diversi: era necessario far valere, nel quinquennio precedente la domanda, almeno 12 contributi mensili o 52 contributi settimanali, oppure 93 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini, o 62 contributi giornalieri agricoli, per le donne;
in alternativa, era sufficiente far valere cinque anni di contribuzione effettivamente versata in qualsiasi epoca (artt. 1 e 2 del D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432).
Non avendo la ricorrente precisato - ne' provato nella fase di merito - il numero di contributi effettivi di cui era in possesso al momento della domanda di contribuzione volontaria, le sue argomentazioni, fondate sui requisiti minimi richiesti, ai sensi della legge 18 febbraio 1983 n.47, per essere ammessi alla contribuzione volontaria, risultano inconferenti. Attesa la diversa normativa vigente all'epoca del versamento dei primi contributi volontari, il ragionamento sviluppato dalla ricorrente sarebbe valido solo nell'ipotesi della sussistenza del requisito di cinque anni di contribuzione in qualsiasi epoca;
nell'altro caso, ove la sig.ra EL avesse ottenuto l'autorizzazione al versamento volontario con il minimo di 12 contributi mensili o 52 contributi settimanali nel quinquennio precedente la domanda, la stessa non raggiungerebbe i requisiti richiesti dalla legge 12 giugno 1984 n. 222 neppure alla invocata data del 26 settembre 1987.
Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato.
Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese poiché, a prescindere dall'applicazione dell'art.152 disp.att. c.p.c., l'INPS non ha svolto alcuna attività difensiva in questo giudizio di legittimità, limitandosi a depositare la procura speciale di cui all'art. 365 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 1999