Sentenza 8 giugno 2001
Massime • 2
La pensione di invalidità civile di cui agli artt. 12 e 13 della legge 30 Marzo 1971, n. 118, non può essere riconosciuta a favore dei soggetti il cui stato di invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età - o che, comunque, ne abbia fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età - , come si evince dal complessivo sistema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per invalidità già in godimento, e come è stato espressamente confermato dall'art. 8 del D.Lgs. 23 Novembre 1988, n. 509.
Ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 21 marzo 1988, n. 93, autenticamente interpretato dall'art. 13, comma terzo, della legge 30 Dicembre 1991, n. 412 - disposizione che ha anche superato lo scrutinio di costituzionalità (sentenza della Corte Costituzionale n. 454 del 1992) - , il diritto alla pensione sociale cosiddetto sostitutiva spetta, in base alle più favorevoli condizioni reddituali previste per il conseguimento delle prestazioni erogate agli invalidi civili dal Ministero dell'Interno, al mutilato o all'invalido civile che sia stato riconosciuto tale dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, soltanto se entro il 7 febbraio 1988, termine ultimo di vigenza del D.L. 9 dicembre 1987, n. 495, non convertito, e, quindi, decaduto, sia stato adottato da parte dell'INPS il provvedimento di liquidazione della pensione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7807 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TI CO - CC DR - CC OL - CC PE - CC AN - CC GE RI tutti quali eredi di CC RIno, rapp.ti e difesi dall'avv. Pasquale Nappi, presso il quale elett.te domiciliano in Roma, via Agri, n. 01, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO
in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale legalmente domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. \12,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 03605/98 del 04.06.1997/24.02.1998, R.G. n. 41900/89, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07 marzo 2001 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. PE Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza n. 8413/97 del 18 luglio - 02 agosto 1988 il Pretore di Roma, accoglieva la domanda proposta da RIno IC contro il Ministero dell'Interno diretta al riconoscimento del suo diritto alla pensione di invalidità e alla condanna del Ministero al pagamento dei ratei arretrati, oltre accessori.
Il Tribunale di Roma, in riforma della sentenza appellata, rigettava le domande tutte proposte dal IC;
irripetibili le spese del doppio grado.
osservava il Tribunale limitatamente a quanto ancora sub iudice:
pacifico il superamento da parte del IC da oltre dodici anni, del sessantacinquesimo anno di età, al momento della proposizione della domanda della pensione di invalidità, non spettava la prestazione richiesta ai sensi dell'art. 19 della n. 118/91, confermato dal successivo art. 8 del d.lvo n. 509 del 1988, ancorché quest'ultimo intervenuto dopo la domanda amministrativa del IC, evincendosi dalla citate norme che l'arco di età per il conseguimento del beneficio era limitato al periodo dal diciottesimo al sessantacinquesimo anno di età.
Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza NT ON, e IC DR, OL, PE, AN e GE RI, quali eredi di IC RIno, con unico motivo di censura. Il Ministero dell'Interno si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso NT ON, e IC DR, OL, PE, AN e GE RI denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, 1 d.l. 09 dicembre 1987, e 1 della legge 21 marzo 1988, n. 93, nonché difetto assoluto e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: premessa la sostituzione automatica della prestazione di invalidità civile con la pensione sociale a carico dell'Inps ai sensi dell'art. 19 della legge n. 118 del 1971, il Tribunale non aveva tenuto conto delle successive disposizioni legislative;
già, in realtà, in precedenza il Ministero si era dimostrato favorevole al riconoscimento della invalidità civile oltre il compimento del 65^ anno di età, ma tale prassi era stata poi congelata;
il d.l. n. 495/87, mai convertito in legge, aveva fatto salvi i casi di accertamento oltre il 65^ anno di età per ciechi e sordomuti;
la legge n. 93/88, di conversione del d.l. n. 25/88, a sua volta, aveva mantenuto validi i casi degli invalidi ritenuti tali dopo i 65 anni purché beneficiari di prestazioni già liquidate dall'Inps ma non erogate per contrario parere del Consiglio di Stato, pur riconoscendo validi gli atti e i provvedimenti adottati e salvi gli effetti creati e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato d.l. n. 495/87; dunque, erano validi sia i provvedimenti amministrativi di riconoscimento dello stato invalidante prima e durante il periodo di vigenza del citato d.l. n. 495/87, sia la domanda amministrativa presentata prima dell'08 febbraio 1988, come nel caso di specie del 25 marzo 1986; la tesi di cui sopra evitava la discriminazione tra invalidi con meno di 65 anni e invalidi superiori a tale età, tenuto conto delle diverse limitazioni di reddito per il conseguimento delle diverse prestazioni di invalidità e sociale;
il Tribunale, inoltre, aveva omesso di motivare sul mancato riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 12 della legge n. 118 del 1971. Il motivo è infondato.
È pacifico che ai sensi degli artt. 19 della legge n. 118 del 1971 e 8 del d. lgs.vo n. 509 del 1988, le prestazioni assistenziali dell'assegno e della pensione di invalidità civile possono essere acquisite dall'invalido tra il 18^ e il 65^ anno di età. Risulta altrettanto pacifico il principio secondo cui "la pensione e l'assegno di inabilità civile di cui agli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 non possono essere riconosciuti a favore dei soggetti il cui stato di invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, e come è stato espressamente confermato dall'art. 8 del D.Lgs. 23 novembre 1988 n. 509" (Cass. 12.03.1996, n. 0 2011).
Quanto alla opposta sanatoria di cui alla legge n. 93 del 1988, già questa Corte, con consolidato orientamento giurisprudenziale ha più volte precisato che "ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988 n. 93, autenticamente interpretato dall'art. 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, il diritto alla pensione sociale c.d. sostitutiva spetta, in base alle più favorevoli condizioni di reddito previste per il conseguimento delle prestazioni erogate agli invalidi civili dal Ministero dell'Interno, al mutilato o all'invalido civile che sia stato riconosciuto tale dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, soltanto se entro il 7 febbraio 1988, termine ultimo di vigenza del d.l. 9 dicembre 1987 n. 495, non convertito e quindi decaduto, sia stato adottato da parte dell'INPS il provvedimento di liquidazione della pensione". (Cass. 02 novembre 1965, n. 11368, Cass. 14 novembre 1965, n. 11802, ed ancora Cass. nn. 01618 e 01823, entrambe SS.UU., del 1993, 00 274 e 0 1645 del 1995, 11086 e 0 5588 del 1994). Si è precisato nelle dette decisioni di legittimità che la salvaguardia degli effetti giuridici, derivanti da atti e provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del d.l. 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore della prestazione, e che da siffatta disposizione (art. 13, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412), che ha anche superato lo scrutinio di costituzionalità (Corte Cost. 17 novembre 1992, n. 454) e che ha certamente natura di interpretazione autentica, si desume la chiara intenzione del legislatore di intendere la locuzione atti come riferibile ai soli provvedimenti del citato ente, con esclusione di quelli del privato (quali, in ipotesi, domande di pensione). Tali principi, assolutamente condivisi, da questo Collegio, vanno applicati al caso di specie, tenuto conto che il IC RIno aveva presentato la domanda della prestazione addirittura ben circa dodici anni dopo il raggiungimento del 65^ anno di età, sicché ad esso non poteva applicarsi sanatoria o salvaguardia di sorta.
Il ricorso, pertanto, va rigettato, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in applicazione del principio di irripetibilità di cui al ripristinato art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso, e dichiara non doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2001