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Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20164 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO IO nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria del 13/01/2026; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso, letta la memoria dell'avv. FRANCESCO DONATO NO che ha insistito per l'annullamento del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20164 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 07/05/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria respingeva le domande di affidamento in prova e di semilibertà avanzate da NN AC, detenuto in espiazione della pena inflittagli dalla Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza pronunciata il giorno 22 novembre 2019. In sostanza, il Tribunale - pur dando atto della regolare condotta inframuraria e della avvenuta espiazione della pena relativamente al reato c.d. 'ostativo'- evidenziava che l'osservazione della personalità della condotta non aveva evidenziato progressi trattamentali di entità tale da consentire la concessione di una delle misure alternative invocate, tenuto anche conto della gravità dei reati commessi e del contenuto non rassicurante delle informazioni fornite dall'autorità di polizia. 2. Avverso la citata ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Francesco TO AC, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento con riferimento al diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 47 Ord. pen ed il vizio di omessa motivazione;
al riguardo osserva che il Tribunale di sorveglianza ha immotivatamente respinto la domanda di affidamento senza tenere conto della sua incensuratezza sino alla condanna ora in espiazione, del fatto che il reato da lui commesso risale al 2011, dell'ammissione delle proprie responsabilità e del suo forte legame con i figli che costituisce un forte deterrente alla ricaduta nel reato. 3. Il Sostituto Procuratore generale Pietro Molino ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto della impugnazione. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2 2. Invero, l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 Ord. pen., è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena. Essa può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che la medesima, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla menzionata rieducazione, prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Ciò che assume rilievo, rispetto all'affidamento, è l'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001-01). Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, [...], Rv. 248984- 01; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, [...], Rv. 244654-01; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413-01). 3. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento sull'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle diverse misure alternative in astratto concedibili (e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto). Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, [...], Rv. 189375-01), la quale non può prescindere da un'esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio. 4. Ciò posto, la ordinanza impugnata non è censurabile poiché ha dato rilievo, in modo non contraddittorio, alla gravità dei reati commessi, al contenuto negativo delle informazioni inviate dalla polizia e, soprattutto, al carattere solo parziale della revisione critica da parte del condannato e della conseguente necessità della prosecuzione della osservazione infrannuraria al fine di valutare compiutamente la sua affidabilità esterna. Pertanto, le censure difensive (peraltro, in gran parte rivalutative) non scalfiscono il congruo argomentare del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria per respingere la richiesta di affidamento in prova. 3 Il Consigliere estensore II OS 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026. Primq_Sezione Cenale
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso, letta la memoria dell'avv. FRANCESCO DONATO NO che ha insistito per l'annullamento del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20164 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 07/05/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria respingeva le domande di affidamento in prova e di semilibertà avanzate da NN AC, detenuto in espiazione della pena inflittagli dalla Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza pronunciata il giorno 22 novembre 2019. In sostanza, il Tribunale - pur dando atto della regolare condotta inframuraria e della avvenuta espiazione della pena relativamente al reato c.d. 'ostativo'- evidenziava che l'osservazione della personalità della condotta non aveva evidenziato progressi trattamentali di entità tale da consentire la concessione di una delle misure alternative invocate, tenuto anche conto della gravità dei reati commessi e del contenuto non rassicurante delle informazioni fornite dall'autorità di polizia. 2. Avverso la citata ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Francesco TO AC, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento con riferimento al diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 47 Ord. pen ed il vizio di omessa motivazione;
al riguardo osserva che il Tribunale di sorveglianza ha immotivatamente respinto la domanda di affidamento senza tenere conto della sua incensuratezza sino alla condanna ora in espiazione, del fatto che il reato da lui commesso risale al 2011, dell'ammissione delle proprie responsabilità e del suo forte legame con i figli che costituisce un forte deterrente alla ricaduta nel reato. 3. Il Sostituto Procuratore generale Pietro Molino ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto della impugnazione. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2 2. Invero, l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 Ord. pen., è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena. Essa può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che la medesima, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla menzionata rieducazione, prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Ciò che assume rilievo, rispetto all'affidamento, è l'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001-01). Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, [...], Rv. 248984- 01; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, [...], Rv. 244654-01; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413-01). 3. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento sull'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle diverse misure alternative in astratto concedibili (e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto). Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, [...], Rv. 189375-01), la quale non può prescindere da un'esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio. 4. Ciò posto, la ordinanza impugnata non è censurabile poiché ha dato rilievo, in modo non contraddittorio, alla gravità dei reati commessi, al contenuto negativo delle informazioni inviate dalla polizia e, soprattutto, al carattere solo parziale della revisione critica da parte del condannato e della conseguente necessità della prosecuzione della osservazione infrannuraria al fine di valutare compiutamente la sua affidabilità esterna. Pertanto, le censure difensive (peraltro, in gran parte rivalutative) non scalfiscono il congruo argomentare del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria per respingere la richiesta di affidamento in prova. 3 Il Consigliere estensore II OS 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026. Primq_Sezione Cenale