Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2021, n. 7051
CASS
Sentenza 12 marzo 2021

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L'iniziativa del procedimento disciplinare a carico dei notai, regolata dall'art. 153 della l. n. 89 del 1913, è sottoposta a termini che, in mancanza di una espressa qualificazione di perentorietà, sono ordinatori; cionondimeno, pur non essendo prevista dall'art. 146 della l. notarile la decadenza o l'estinzione dell'azione intempestiva ed essendo il sistema presidiato dalla prescrizione, l'espressione "senza indugio", utilizzata dal cit. art. 153, comma 2, ai fini del promovimento del procedimento, impone al giudice l'obbligo di accertare se il tempo impiegato all'uopo possa considerarsi adeguato in relazione all'esigenza di celerità richiesta, giacché la pendenza della fase delle indagini produce un inevitabile pregiudizio indiretto sulla vita e sull'esercizio della vita del notaio assoggettato, oltre a rendere progressivamente più difficile, per quest'ultimo, approntare un'adeguata difesa.

In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 148, 150-bis e 151 della l. n. 89 del 1913, relativamente alla composizione della commissione regionale di disciplina (Co.re.di.), per contrasto con l'art. 111, comma 2, e l'art. 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, § 1, della CEDU, considerando, da un lato, che la legge, nel rispetto dell'esigenza ineludibile, connaturata ad ogni valutazione giustiziale deontologica, di attingere alla categoria professionale di appartenenza, per comporre il collegio giudicante, assicura adeguate condizioni di indipendenza ed imparzialità alla commissione medesima - la quale rappresenta pur sempre un organo amministrativo, cui sono devolute funzioni giustiziali - e, dall'altro, che la garanzia giurisdizionale è assicurata, in primo luogo, dal giudizio successivo che si svolge innanzi alla corte di appello e, quindi, dall'accesso al giudizio di legittimità.

L'art. 93-ter, comma 1-bis, della l. n. 89 del 1913, introdotto dalla l. n. 205 del 2017, che richiama l'art. 8, comma 2, della l. n. 287 del 1990, pur disponendo per l'avvenire, è norma ricognitiva di un principio costituente diritto vivente, secondo cui ai Consigli notarili distrettuali che assumano l'iniziativa del procedimento disciplinare non si applicano le previsioni in tema di tutela della concorrenza e del mercato, atteso che, limitatamente all'esercizio della vigilanza, essi non regolano i servizi offerti dai notai sul mercato, ma adempiono una funzione sociale, affidatagli dalla legge e fondata su un principio di solidarietà, esercitando prerogative tipiche dei pubblici poteri. Ne consegue che l'attività - doverosa per legge - di promovimento dell'azione disciplinare e degli atti istruttori ad esso propedeutici non va previamente o successivamente sottoposta al controllo dell'Autorità antitrust che, al contrario, è limitato a verificare se, attraverso "screening" di massa, il consiglio notarile ponga in essere, per la natura delle informazioni richieste (coinvolgenti dati economici sensibili), una condotta diretta ad incidere sulla libera concorrenza.

In tema di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e cautelari a carico dei notai, il reclamo dinanzi alla Corte d'appello avverso la decisione della Commissione amministrativa regionale è soggetto, agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. con espressa esclusione dei commi 2 e 3 dell'art. 702-ter; in assenza di una previsione specifica sulla pubblicità delle udienze, opera, dunque, il regime generale della pubblicità della sola udienza di discussione, pienamente compatibile con l'art. 6 CEDU, in virtù del quale non tutta l'attività processuale deve svolgersi pubblicamente, a condizione che sia assicurato un momento di trattazione della causa in un'udienza pubblica.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2021, n. 7051
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7051
Data del deposito : 12 marzo 2021

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