Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 febbraio 1948 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 dicembre 1967 |
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Versioni del testo
- Art. 1.
La questione di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, e' rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione. - Art. 2.
Quando una Regione ritenga che una legge ed atto avente forza di legge della Repubblica invada la sfera della competenza ad essa assegnata dalla Costituzione, puo', con deliberazione della Giunta regionale, promuovere l'azione di legittimita' costituzionale davanti alla Corte, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge.
Una legge d'una Regione puo' essere impugnata per illegittimita' costituzionale, oltre che nei casi e con le forme del precedente articolo e dell' art. 127 della Costituzione , anche da un'altra Regione, che ritenga lesa da tale legge la propria competenza.
L'azione e' proposta su deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge. - Articolo 3Art. 3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1967, N. 2)) I giudici della Corte costituzionale non possono essere rimossi, ne' sospesi dal loro ufficio se non con decisione della Corte, per sopravvenuta incapacita' fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni.
Finche' durano in carica, i giudici della Corte costituzionale godono della immunita' accordata nel secondo comma dell'art. 68 della Costituzione a membri delle due Camere. L'autorizzazione ivi prevista e' data dalla Corte costituzionale.