Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2025, n. 37442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37442 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37442/2025 Roma, li, 17/11/2025
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
RE RE NA D'RI
SC UI AN
-Presidente -
Sent. n. sez. 936/2025 UP 16/10/2025 R.G.N. 17785/2025
NA LU GE CI NI DA
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BR MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/05/2024 del GIUDICE DI PACE di Pisa Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini con cui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
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Firmato Da: GIANFRANCO CA Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698 Firmato Da: RE RE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: NA LU CI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial#:2b76485beee17102
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di Pace di Pisa ha condannato MA BR, nella qualità di insegnante presso la scuola dell'infanzia Nazario Sauro, in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen, così derubricata la originaria contestazione di cui agli artt. 582, 61 nn. 9 e 11 ter cod. pen., in danno dell'alunno NC AL (commesso il 22 settembre 2017) alla pena di euro 500 di multa.
2. I fatti sono stati descritti nella sentenza nel modo seguente. Alla data su indicata, nel corso della festa dell'accoglienza, a ogni bambino era stato consegnato un palloncino di colore corrispondente a quello della propria classe;
il piccolo NC, al rifiuto della maestra di dargli un palloncino di colore diverso, si era messo a piangere e, sdraiato per terra, aveva incominciato a scalciare;
l'imputata era intervenuta afferrandolo per un braccio per circa dieci minuti, fino a che non si era calmato e, in tal modo, gli aveva causato ecchimosi all'arto. Il Giudice di Pace ha ritenuto che le lesioni non fossero state cagionate volontariamente, bensì colposamente.
Firmato Da: GIANFRANCO CA Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698 Firmato Da: RE RE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 11104417ac3eb30b Firmato Da: NA LU CI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 2b76485beee17102
2. Avverso la sentenza, l'imputata ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e in specie dell'art. 522 cod. proc. pen, per avere il giudice affermato la responsabilità per un fatto diverso da quello contestato in imputazione. La riqualificazione del reato da doloso a colposo era stata effettuata a sorpresa al momento della emanazione di una sentenza non appellabile, ma solo ricorribile per cassazione e all'imputata era stato negato il diritto di poter interloquire sulla diversa qualificazione della condotta. Mentre l'accusa mossa all'insegnante era quella di aver provocato volontariamente, attraverso un'azione di strattonamento, dei segni rossi nell'avambraccio del bambino, la condanna era intervenuta per il reato di lesioni colpose. Il Pubblico Ministero aveva indicato nella lista testimoniale i genitori del bambino che dovevano deporre sul racconto ricevuto dal minore, l'agente di polizia giudiziaria che aveva acquisito la querela e la psicologa a cui era stato affidato l'incarico di valutare la capacità a testimoniare della persona offesa: è evidente, dunque, che la pubblica accusa voleva fare emergere che la maestra, a fronte di un normale capriccio, aveva afferrato il braccio del bambino con entrambe le mani e lo aveva strattonato, storcendoglielo. Dal canto suo la difesa, considerato il perimetro accusatorio disegnato dal Pubblico Ministero nel capo di imputazione, aveva indicato come testimoni alcuni colleghi dell'imputata che dovevano deporre in ordine al comportamento tenuto dal bambino in generale e il giorno dei fatti in particolare. La difesa voleva dimostrare che NC era un
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bambino particolarmente agitato;
che frequenti erano gli episodi in cui si buttava a terra, piangendo e scalciando;
che anche gli altri docenti erano stati costretti, talvolta, a intervenire fisicamente sul minore;
infine che l'arrossamento nel braccio poteva essere stato cagionato da una manovra necessitata dalla situazione di fatto e non in conseguenza di un gesto volontario, posto in essere al fine di nuocere al bambino o comunque accettando tale rischio. Ricostruita dal giudice la vicenda in termini di adempimento del dovere o stato di necessità, al venire meno di qualsivoglia profilo doloso, la difesa aveva richiesto l'assoluzione. Il Giudice di pace, invece, senza che mai il profilo di colpa fosse stato anche solo sfiorato nel corso del dibattimento, aveva derubricato l'originaria contestazione in lesioni colpose. In realtà quella che nel dispositivo viene definita derubricazione è attribuzione di un fatto storico diverso: l'accusa originaria era di aver strattonato per un braccio un piccolo alunno con abuso dei poteri, all'esito del processo la condotta è mutata "nell'aver posto in essere in modo errato una manovra di contenimento volta a tutelare la incolumità del minore". Il difensore ha richiamato il consolidato indirizzo per cui è prospettabile una lesione del diritto di difesa quando sia configurabile un regresso sul piano dei diritti difensivi attraverso un mutamento della cornice accusatoria con novazione dei termini dell'addebito. Se BR fosse stata edotta di una contestazione declinata come colposa avrebbe spiegato e documentato come la condotta tenuta fosse stata in linea con le regole indicate nei protocolli di prevenzione e gestione delle crisi comportamentali degli alunni a scuola.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla indicazione della regola cautelare violata e del titolo di rimproverabilità. Il Giudice di Pace non ha spiegato come sia giunto a ritenere fondata la responsabilità colposa e in particolare non ha individuato quale fosse la regola cautelare violata, né ha specificato se l'addebito fosse di colpa generica o specifica.
3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Francesca Costantini, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo.
2. Il primo motivo, incentrato sulla violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato per avere il giudice condannato l'imputata in ordine al delitto di lesioni colpose a fronte della contestazione di lesioni dolose, è infondato.
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CA Emesso Da: RU
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Firmato Da: GIANFRANCO Firmato Da: NA LU CI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial#:2b76485beee17102
Al fine dell'inquadramento del tema sollecitato dal motivo in esame, occorre ricordare che negli artt. 516 e ss cod. proc. pen. (contenuti nel capo IV intitolato nuove contestazioni) sono dettate le regole da osservarsi in dibattimento nel caso in cui il fatto risulti diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, nel caso in cui emerga un reato connesso a norma dell'art. 12 comma 1 lett. b) o una circostanze aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio e nel caso in cui risulti un fatto nuovo: tali regole prevedono la contestazione della imputazione modificata da parte del Pubblico Ministero o, per il fatto nuovo, la possibilità della contestazione, condizionata oltre che al consenso dell'imputato anche al fatto che non derivi pregiudizio per la speditezza del processo. L'art. 521 cod. proc. pen. è la norma di chiusura che, enunciando il principio della correlazione fra imputazione e sentenza, stabilisce al comma 1 che il giudice ha sempre il potere di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella imputazione (purché il reato non ecceda la sua competenza, né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica) e al comma 2 che il giudice deve disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, ovvero nelle contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518 cod. proc. pen.. L'art. 522 cod. proc. pen. stabilisce che la inosservanza delle disposizioni precedenti è causa di nullità. Limitando l'analisi al caso che viene in rilievo nel ricorso, occorre chiedersi a quali condizioni il fatto ritenuto dal giudice in sentenza possa definirsi diverso da quello contestato ab origine o per effetto della modifica della imputazione da parte del pubblico ministero e si determini, dunque, la violazione del principio della necessaria correlazione tra imputazione e sentenza. In tal senso si è sostenuto che la diversità del fatto (da intendersi come fatto storico costituito dalla condotta, dall'evento e dal nesso causale, dalla riferibilità soggettiva della prima e dalla sua realizzazione nelle circostanze di tempo e di luogo date: Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, [...], Rv. 231799; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, [...], Rv. 273220) che impone la modifica del capo di imputazione e preclude al giudice di pronunciarsi, imponendogli di restituire gli atti al pubblico ministero, si configura in caso di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a
Firmato Da: GIANFRANCO
CA Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698 Firmato Da: RE RE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 11104417ac3eb30b Firmato Da: NA LU CI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 2b76485beee17102
trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, [...]; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [...], da ultimo, Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Rv. 284846-04). Il principio di correlazione tra accusa e sentenza costituisce, infatti, corollario del diritto dell'imputato di essere informato, in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico, sancito anche dall'art. 6, comma 3, lett. a), Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha precisato che tale diritto è funzionale a quello di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare le proprie difese, diritto garantito dall'art. 6, comma 3, lett. b), Convenzione E.D.U., e del più generale diritto a un processo equo, sicché l'informazione data deve contenere gli elementi necessari per permettere all'imputato di preparare le proprie difese (Corte E.D.U. Ciardelli
contro
Italia, 15/12/1998; Mattoccia
contro
Italia, 25/07/2000; Drassich
contro
Italia, 11/12/2007).
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Nella giurisprudenza di legittimità si è, dunque, consolidata interpretazione teleologica del principio di correlazione tra accusa e sentenza per la quale questo non impone una conformità formale tra i termini in comparazione, ma implica la necessità che il diritto di difesa dell'imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente, risultando quindi preclusi dal divieto di immutazione quegli interventi sull'addebito che gli attribuiscano contenuti in ordine ai quali le parti -e in particolare l'imputato- non abbiano avuto modo di dare vita al contraddittorio, anche solo dialettico (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013 - dep. 29/11/2013, Rv. 257278). Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Rv. 281477 - 01; Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, Rv. 276955-01, secondo cui non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando vi è corrispondenza tra l'individuazione degli elementi tipici della fattispecie contestata e l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna, a nulla rilevando eventuali difformità quantitative e qualitative degli elementi di definizione della condotta, dell'evento e del nesso causale in considerazione della relatività delle tecniche descrittive utilizzate nella redazione della imputazione). Nella specifica materia dei reati colposi la sentenza Sez. 4, n. 19028 del 01/12/2016, [...], Rv. 269601-01 ha coerentemente osservato che "non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se l'affermazione di responsabilità per il reato si fonda su diverse possibili alternative condotte colpose, ciascuna delle quali avente efficienza
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Firmato Da: GIANFRANCO CA Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698 Firmato Da: RE RE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 11104417ac3eb30b Firmato Da: NA LU CI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 2b76485beee17102
causale in relazione all'evento, allorché l'imputato sia stato posto in condizione di esercitare i diritti di difesa in merito alle diverse ipotesi ricostruttive. In tale pronuncia si è mosso dal rilievo che la "condotta colposa può essere identificata solo attraverso la integrazione del dato fattuale e di quello normativo, con un continuo trascorrere dal primo al secondo e viceversa", onde il richiamo alla necessità di tener conto della complessiva condotta addebitata e di quanto è emerso dagli atti processuali. Può, dunque, affermarsi, in linea generale, che le modificazioni rilevanti ai fini della configurabilità della violazione del principio di corrispondenza fra accusa e sentenza sono in concreto quelle che determinano una immutazione del fatto e perciò pregiudichino l'esercizio del diritto di difesa. Laddove la modificazione della imputazione non determini lesioni in tal senso, in quanto il contraddittorio nel corso dell'istruttoria dibattimentale ha investito anche il tema oggetto della modifica, non sarà configurabile la nullità della sentenza ex art. 522 cod. proc.
pen.
2.1. Nel caso di specie, il Giudice di Pace, nel condannare l'insegnante in ordine allo stesso fatto contestato nell'imputazione, ovvero l'avere cagionato all'alunno ecchimosi tramite la trattenuta del suo braccio, ha riqualificato il reato di cui all'art. 582 cod. pen. in quello di cui all'art. 590 cod. pen., rilevando che non intenzionalmente, bensì colposamente ella aveva prolungato detta trattenuta per un tempo eccessivo. La censura, secondo cui la modifica della imputazione da dolosa a colposa avrebbe comportato nel caso di specie la nullità della sentenza, non coglie nel segno. La ricorrente lamenta che il mutamento dell'addebito da doloso a colposo operato dal giudice avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa, ma effettua in tal senso una prospettazione generica, in quanto non chiarisce in quale senso tale diritto non abbia potuto in concreto dispiegarsi in maniera effettiva. Il percorso argomentativo della sentenza, piuttosto, rende evidente come proprio attraverso l'esame dei testi della difesa (la collaboratrice scolastica e gli altri insegnanti) fosse emerso che l'imputata aveva agito allo scopo di contenere il piccolo alunno ed evitare che questi potesse fare male a sé o ad altri. Il giudice, infatti, ha ripercorso nel dettaglio le dichiarazioni di tali testi, i quali avevano riferito che il piccolo NC era un bambino particolarmente vivace e agitato, che per "calmarlo" tutti gli insegnanti si adoperavano nei modi più vari, ovvero coccolandolo, ma, talvolta, anche contenendolo fisicamente e che con tale intento aveva agito l'insegnante anche in occasione dell'episodio in esame. Il tema di prova che la ricorrente assume non aver potuto approfondire in chiave difensiva in ragione della imputazione dolosa, ovvero quello della situazione concreta in cui l'insegnante si era trovata a intervenire, delle modalità del suo agire e delle intenzioni da cui era stata animata e, più in generale, delle prassi
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Firmato Da: GIANFRANCO
CA Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698 Firmato Da: RE RE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 11104417ac3eb30b Firmato Da: NA LU CI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial#:2b76485beee17102
seguite dagli insegnanti nell'approcciare con alunni più vivaci, risulta, al contrario, essere stato introdotto e dibattuto nel processo attraverso le testimonianze della difesa, che hanno indotto il giudice a ricostruire la condotta lesiva posta in essere dall'imputata come non volontaria, ma solo colposa, ovvero "contro l'intenzione".
3.Il secondo motivo, incentrato sul difetto di motivazione in ordine alla specifica individuazione dell'addebito di colpa, è, come detto, fondato.
3.1.Il giudice ha escluso che l'imputata avesse agito dolosamente, assumendo che ella avesse ritenuto "di porre in essere una manovra contenitiva allo scopo di impedire che il piccolo NC potesse compiere azioni pericolose per se stesso ed altri bambini"; tuttavia -ha rilevato il giudice- l'azione di trattenuta si era prolungata nel tempo, circa dieci minuti, e aveva provocato sul braccio del bambino "i segni... che avrebbero potuto essere evitati, ponendo in essere una manovra, come abbracciare a sé il bambino, che potesse evitare la stretta sul braccio per un tempo così prolungato" (pag. 13 della sentenza impugnata). L'imputazione a titolo colposo, dunque, è stata affermata, come rilevato nel ricorso, in assenza di qualsivoglia indicazione, in ordine alla regola cautelare violata, sia essa generica (negligenza, imprudenza, imperizia), sia essa specifica (violazione di leggi, regolamenti, ordine e discipline).
3.2.Si deve ricordare che la colpa si identifica con la trasgressione della condotta di una o più norme cautelari, siano esse scritte in una disposizione di legge, di regolamento, in ordini o discipline (c.d. colpa specifica) siano esse corrispondenti ad una regola cautelare non scritta, che viene individuata dal giudice nel patrimonio di conoscenze già formatosi al tempo in cui deve essere tenuta la condotta. Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, al fine di individuare la colpa in senso oggettivo, non è corretto ricollegare l'evento infausto ai generici doveri connessi alla posizione di garanzia rivestita dal soggetto agente, ma è necessario individuare con precisione la regola cautelare, la cui inosservanza si imponeva nel caso specifico. Si afferma, infatti, che la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire, sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso (cfr. Sez. 4, n. 21554 del 05/05/2021, [...], Rv. 281334-01).
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Con riferimento specifico alla colpa generica, si è sostenuto che anche le locuzioni previste dall'art. 43 cod. pen., negligenza, imprudenza e imperizia, non sono realmente esplicative, ma sono sintesi verbali di regole cautelari che vanno, comunque, individuate e esposte dal giudice. Il grado di indeterminatezza della colpa generica deriva dalla impossibilità di positivizzare tutte le regole prudenziali astrattamente convergenti verso una determinata attività pericolosa, ma proprio in ragione di tale indeterminatezza, la identificazione della regola violata da parte del giudice deve fondarsi su un processo ricognitivo, e non già creativo, pena la violazione dei principi di legalità e di colpevolezza. La regola cautelare, in altri termini, non deve essere individuata a ritroso, partendo dalla situazione come si è verificata, e interrogandosi su cosa avrebbe impedito il suo verificarsi, ma deve essere preesistente all'evento e deve essere dettata proprio al fine di prevenire eventi del genere di quello effettivamente occorso. Il giudice, dunque, sulla base dell'analisi concreta dell'evento, deve chiedersi se tale evento era prevedibile ed evitabile ex ante, alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle massime di esperienza [da intendersi come generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, fondate su ripetute esperienze ma autonome da quello, tratte con procedimento induttivo dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spaziotemporale in cui matura la decisione (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Rv. 258117-01; Sez. 6, n. 1775 del 09/10/2012 - dep. 2013, Rv. 254196)]. Le stesse Sezioni Unite hanno segnalato "il pericolo che il giudice prima definisca le prescrizioni o l'area di rischio consentito e poi ne riscontri la possibile violazione, con una innaturale sovrapposizione di ruoli che non è sufficientemente controbilanciata dalla terzietà". Il Giudice ha chiarito questa Corte- non è produttore di leggi scientifiche e di prescrizioni cautelari, ma deve rinvenire "la fonte precostituita alla stregua della quale gli sia poi possibile articolare il giudizio senza surrettizie valutazioni a posteriori" nella scienza e nella tecnologia (Sez. U. 383423 del 24 aprile 2014, Rv 261108; nello stesso senso: Sez. 4, n. 9390 del 13/12/2016 - dep. 27/02/2017,Rv. 269254; Sez. 4, n. 36400 del 23/05/2013, dep. 2013, [...]).
3.3. Nel caso in esame, effettivamente la motivazione resa dal giudice non esibisce il percorso all'esito del quale è stata individuata la regola cautelare secondo la quale, nella situazione data, l'insegnante avrebbe dovuto 'abbracciare il minore'; né esplica i contenuti della pretesa regola cautelare (abbracciare con quale forza? Contenendo quali parti del corpo del minore? Persistendo pur a fronte di qualsiasi reazione? E così seguitando). In definitiva, il giudice ha omesso di operare la ricognizione delle regole cautelari dettate per la gestione di quel rischio e ha "creato" egli stesso la regola cautelare che assume essere stata violata, senza ancorare tale giudizio, come avrebbe dovuto, a saperi esperenziali o tecnici
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Firmato Da: GIANFRANCO CA Emesso Da: RU
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che diano conto delle regole di condotta elaborate per il governo di situazioni quale quella in concreto verificatasi.
4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Pisa, diversa persona fisica, che nel nuovo giudizio, nel valutare la sussistenza di profili di colpa nella condotta dell'imputata, dovrà attenersi ai principi su indicati. In caso di diffusione del provvedimento si dovranno omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs n. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Pisa, diversa persona fisica. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento venga omessa l'indicazione dei dati identificativi perché imposto dalla legge.
Così è deciso, 16/10/2025 Il Consigliere estensore Anna Ricci
Il Presidente Salvatore Dovere
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