Sentenza 6 dicembre 2013
Massime • 2
In tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente. (Nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza dell'attenuante con riguardo alla ricettazione di reperti archeologici di valore).
Le massime di esperienza sono generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, fondate su ripetute esperienze ma autonome e sono tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione, in quanto non si risolvono in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze o parametri riconosciuti e non controversi. (Fattispecie, relativa a ricettazione di reperti archeologici in cui la Corte ha ritenuto conforme a massima di esperienza l'inattendibilità della tesi difensiva della custodia temporanea di un reperto esposto in una vetrina quale parte dell'arredo della casa dell'imputato).
Commentari • 9
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La massima Per la sussistenza dell'elemento materiale del delitto di calunnia, nella forma della incolpazione c.d. reale o indiretta, è sufficiente che siano portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria - sia con scritti che con informazioni o anche testimonianze rese nello svolgimento di un processo - circostanze idonee ad indicare taluno come responsabile di un fatto costituente reato che non ha commesso. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sussistente l'elemento materiale del reato nella produzione, in un processo per i reati di minaccia ed ingiuria, di un falso verbale di contravvenzione per violazione del codice della strada, finalizzata a dimostrare che l'imputato si trovava …
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La massima Ai fini della configurabilità del reato di concussione non è sufficiente lo stato di timore riverenziale o autoindotto del destinatario di una richiesta illegittima proveniente da un pubblico ufficiale, neppure quando quest'ultimo riveste una posizione sovraordinata e di supremazia rispetto al primo, poiché il delitto di cui all'art. 317 c.p. richiede che l'agente provvisto di qualifica pubblicistica, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, esteriorizzi concretamente un atteggiamento idoneo ad intimidire la vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso la configurabilità del reato in presenza di una richiesta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2013, n. 51818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51818 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 06/12/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - N. 2807
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 37754/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE LE N. IL 25/02/1963;
avverso la sentenza n. 4213/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 05/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cesqui Elisabetta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 5 dicembre 2012, la Corte di appello di Roma, 3A sezione penale, ha confermato la sentenza dei Tribunale in sede appellata da NE AL e IN FO, con la quale questi erano stati prosciolti per prescrizione dal reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 124 ed erano stati dichiarati colpevoli di ricettazione (art. 648 c.p.) di vari oggetti di interesse archeologico provento del reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 125 e condannati, concesse le attenuanti generiche, alla pena, sospesa alle condizioni di legge per NE, di un anno quattro mesi di reclusione e seicento Euro di multa ciascuno, con confisca di quanto in sequestro.
La Corte territoriale escludeva la credibilità delle tesi difensive (custodia solo temporanea dei beni da parte di NE;
rinvenimento fortuito o acquisto in buona fede nei mercatini da parte di IN) in quanto per il primo veniva valorizzata la circostanza che i beni erano esposti in una vetrina dell'appartamento e per entrambi che alla perquisizione nelle rispettive abitazioni si era giunti nel corso delle indagini per diverso procedimento relativo alla vendita illegale di una preziosa opera d'arte, indagine che aveva consentito di accertare contatti con un tombarolo di professione.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato NE, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 c.p., perché nessuna delle condotte previste dall'art. 648 c.p., poteva essergli ascritta, essendosi limitato a custodire temporaneamente beni di proprietà del padre, quali rimanenze dell'attività di antiquario da questi esercitata, secondo quanto da quest'ultimo confermato fin dalla fase delle indagini, con spiegazione anche delle circostanze di acquisto risalente agli anni 60, elementi di prova che escludevano il dolo;
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza della legge penale in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648 cpv. c.p. per la particolare tenuità del fatto, in cui riconoscimento è stato apoditticamente omesso dalla Corte distrettuale;
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza di motivazione n ordine alla responsabilità del prevenuto per i reati ascrittigli, per avere la sentenza impugnata ripercorso l'iter argomentativo della sentenza di primo grado, senza alcun apprezzamento dei motivi di gravame sia sotto il profilo materiale che psicologico, senza dare conto delle ragioni per le quali sono state disattese le prove contrarie a quelle di accusa (le deposizioni dell'imputato e del di lui padre, assenza di riscontri provenienti dalla poderosa attività captativa;
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità del prevenuto per i reati ascrittigli, in quanto fondata su deduzioni presuntive prive di oggettivi riscontri originate dal solo dato obiettivo del rinvenimento di reperti archeologici nell'abitazione del ricorrente, senza tener conto che essi erano di esclusiva spettanza del padre e oggetto di temporanea custodia da parte del figlio, con ragionamento non fondato su criteri inferenziali ragionevoli essendosi piuttosto valorizzata una mera congettura insuscettibile di verifica empirica;
- - violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta, senza alcuna indicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente perché sotto diverse prospettive affrontano la medesima questione che attiene alla sussistenza del reato e alla responsabilità dell'imputato, sono infondati, perché la sentenza ha congruamente valutato gli elementi di prova a carico e le contrapposte ragioni difensive. In particolare non ha omesso di prendere in considerazione le circostanze risultati dalle dichiarazioni dell'imputato e di suo padre. La tesi difensiva della custodia temporanea è stata ritenuta inattendibile in quanto smentita dall'accertata modalità di detenzione dei beni, esposti in una vetrina dell'appartamento, parte quindi dell'arredo della casa. La Corte territoriale ha fondato il suo convincimento attraverso il ricorso ad una regola di esperienza che non può definirsi manifestamente inaccettabile e superata dalla cultura media ovvero contraddetta da regole tecniche o scientifiche o contrastanti con il senso comune. Ha inoltre corroborato il proprio convincimento attraverso la valorizzazione dei frequenti contatti telefonici del ricorrente con il fratello che a sua volta era in relazione con tale PA (tombarolo di professione) e NE nonché del rinvenimento di venti quadri falsi (c.d. falsi d'autore) del pittore SC che per il numero e le modalità di conservazione davano conto di contatti nell'ambito di un particolare mondo delinquenziale. Il ricorso per questo profilo esclude la ragionevolezza del criterio inferenziale adottato e sostiene che i giudici di merito abbiano fatto ricorso ad un ragionamento di tipo congetturale insuscettibile di verifica empirica.
Le massime di esperienza sono generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, fondate su ripetute esperienze ma autonome e sono tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione, in quanto non si risolvono in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze o parametri riconosciuti e non controversi. (Cass. Sez. 6, 9.10.2012-15.1.2013 n. 1775.).
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata ha correttamente giustificato il convincimento della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 c.p. in considerazione del valore economico dei reperti archeologici oggetto di ricettazione.
Vero è che la giurisprudenza di questa Corte (anche a sezioni unite) ha affermato il principio secondo il quale ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 648 c.p., comma 2, non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti. (Cass. SU. 12.7.2007 n. 35535:
fattispecie nella quale la Corte ha escluso la ricorrenza dell'attenuante in parola nella ricettazione di un blocchetto di assegni di conto corrente bancario, successivamente riempiti per un ammontare complessivo di circa L. quattro milioni). Ma tale principio conferma il costante canone ermeneutico, richiamato anche nella sentenza impugnata, secondo il quale in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine;
soltanto se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 c.p., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (ad es., l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo (ad es., capacità a delinquere dell'agente). (Cass. Sez. 2, 9.7.2010 n. 28689: nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza dell'attenuante con riguardo alla ricettazione di due autoradio di ottima marca, una delle quali munita anche di telecomando), principio ribadito anche di recente da Cass. Sez. 1, 13.3.2012 n. 13600 secondo cui l'attenuante della particolare tenuità del fatto nel reato di ricettazione va sempre esclusa se il fatto non è particolarmente lieve, risultando superflua ogni ulteriore indagine;
mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, ai fini del riconoscimento della circostanza può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 c.p.. 3. L'ultimo motivo di ricorso, che denuncia mancanza di motivazione in ordine all'entità della pena inflitta, per non avere la sentenza impugnata indicato quali dei criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 c.p. siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, è inammissibile per carenza di interesse, posto che la pena detentiva inflitta è stata quantificata nel minimo edittale (due anni di reclusione) con riduzione massima di un terzo per le riconosciute attenuanti generiche, mentre quella pecuniaria finale (seicento euro di multa) è prossima al minimo edittale.
4. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2013