Sentenza 18 novembre 2019
Massime • 1
In tema di violazioni edilizie, la cd. procedura di "fiscalizzazione" dell'abuso di cui all'art. 34, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - secondo la quale, per le opere eseguite in parziale difformità, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente dell'ufficio preposto dispone, in luogo della demolizione, una sanzione ammnistrativa più elevata - non è mai applicabile alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, perché queste non possono essere mai essere ritenute "in parziale difformità", atteso che tutti gli interventi realizzati in tale zona eseguiti in difformità dal titolo abilitativo si considerano in variazione essenziale e, quindi, in difformità totale rispetto all'intervento autorizzato.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2019, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2019 |
Testo completo
01443-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 1751 - Presidente - Sent. n. sez. Elisabetta Rosi Angelo Matteo Socci CC - 18/11/2019 R.G.N. 30172/2019 Giovanni Liberati Andrea Gentili Antonio Corbo -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CC LA UC, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza in data 22/05/2019 del Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 22 maggio 2019, depositata il 23 maggio 2019, il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata da LA UC CC, di revoca o sospensione dell'ingiunzione del Pubblico ministero a demolire in esecuzione dell'ordine di demolizione adottato a seguito della sentenza pronunciata dal Tribunale di Velletri in data 21 aprile 2010, divenuta irrevocabile sul punto il 20 aprile 2011, che aveva assolto la precisata istante e condannato il coimputato VA CC per i.M reati di abuso edilizio (art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001), di violazione della disciplina antisismica (art. 95 d. P.R. n. 380 del 2001) e di violazioni in materia paesaggistica (art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004), ed aveva disposto la demolizione delle opere abusive. A fondamento della decisione, il giudice ha osservato, in particolare, che: a) l'ordine di demolizione ha carattere reale e si impone anche nei confronti dei soggetti estranei alla commissione del reato;
b) è irrilevante la pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale amministrativa avverso l'analogo ordine di demolizione emesso dal sindaco, sia per l'autonomia del provvedimento del giudice rispetto a quello dell'autorità amministrativa, sia per il prevedibile esito negativo per il privato del procedimento giudiziario;
c) l'esecuzione dell'ordine di demolizione, nella specie, non comporta un pregiudizio per la statica delle opere legittimamente realizzate, stanti le risultanze del sopralluogo effettuato dall'ufficio tecnico del comune;
d) le opere illegittimamente realizzate e di cui si è disposto l'abbattimento non sono sanabili in quanto situate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe l'avvocato Alberto Colella, quale difensore di LA UC CC, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla omessa valutazione delle prospettazioni difensive, e, in particolare, di quella collegata alla pendenza del procedimento giurisdizionale amministrativo. Si deduce che illegittimamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto irrilevante la pendenza del procedimento giurisdizionale amministrativo attivato avverso l'ordine di demolizione emesso dal sindaco. Si premette che questa conclusione è stata affermata dopo l'esame del primo esito giudiziario e la valorizzazione del rigetto del ricorso da parte del T.A.R. Si rappresenta che una sospensione dell'ordine dell'esecuzione sarebbe stata ragionevole anche perché il procedimento giurisdizionale amministrativo già pendeva davanti al Consiglio di Stato e che, inoltre, l'ordinanza impugnata non ha spiegato perché è prevedibile un esito negativo per il ricorrente del precisato giudizio. Si aggiunge che, in casi analoghi, anche quando l'impugnazione amministrativa pende ancora davanti al T.A.R., il Tribunale di Velletri quale giudice dell'esecuzione ha disposto la sospensione dell'ordine di demolizione in attesa dell'esito del processo davanti al giudice amministrativo.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata valutazioneM 2 delle conseguenze che deriverebbero per la struttura edilizia preesistente dall'esecuzione dell'ordine di demolizione. Si deduce che l'ordinanza impugnata non espone alcuna motivazione in ordine al danno derivante dalla demolizione per la struttura edilizia preesistente. Si precisa che l'ordine di abbattimento ha ad oggetto la scala esterna di accesso al primo piano dell'edificio e che proprio per questa ragione si era chiesta l'applicazione della sanatoria prevista dall'art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001. Si aggiunge che la valutazione sulla possibilità che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la demolizione possa incidere sulla stabilità dell'intero fabbricato deve essere oggetto di approfondita valutazione (si cita Sez. 3, n. 19090 del 13/02/2013). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, nel complesso, infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel primo motivo, che contestano la ritenuta irrilevanza, ai fini della revoca о sospensione dell'ingiunzione del Pubblico ministero a demolire in esecuzione dell'ordine di demolizione disposto dal giudice penale con sentenza irrevocabile, della pendenza davanti al Consiglio di Stato del procedimento giurisdizionale amministrativo avverso l'ordine di demolizione del sindaco.
2.1. Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di revocare l'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili, ed ha, invece, la facoltà di disporne la sospensione quando sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili (cfr. per tutte, Sez. 3, n. 24273 del 24/03/2010, Petrone, Rv. 247791-01, e Sez. 3, n. 25212 del 18/01/2012, Maffia, Rv. 253050-01). La soluzione dell'insussistenza dell'obbligo per il giudice penale di sospendere l'ordine di demolizione imposto sulla base di sentenza penale solo per il fatto obiettivo della pendenza di un procedimento amministrativo o giurisdizionale diretto "salvare" le opere abusivamente realizzate è coerente con il complessivo sistema normativo. Invero, da un lato, è insegnamento costantemente ribadito quello per cui anche l'adozione di atti amministrativi incompatibili non impone la revoca dell'ordine di demolizione disposto in sentenza, stante il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità di tali provvedimenti sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei 3 requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, dep. 2019, B., Rv. 274135-01, e Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260972- 01); sicché la sospensione dell'ordine di demolizione impone comunque una valutazione prognostica favorevole alla "salvezza" delle opere non condizionata dalla possibile adozione di un provvedimento amministrativo favorevole. Dall'altro, non è ragionevole ipotizzare un dovere generale di rinvio dell'attuazione del giudicato senza limiti di tempo, in difetto di specifiche disposizioni di legge. Del tutto in linea con questa impostazione, e con la sua ragione giustificativa, si pone l'indirizzo in forza del quale l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016, Citarella, Rv. 268032-01, e Sez. 3, n. 16686 del 05/03(2009, Marano, Rv. 243463- 01), ovvero, come nel caso di specie, avverso l'ordine di demolizione adottato dal sindaco (cfr. Sez. 3, n. 43878 del 30/09/2004, Cacciatore, Rv. 230308-01).
2.2. Dato il principio di diritto indicato, corretta è la decisione impugnata per aver escluso di revocare o spendere l'ingiunzione del Pubblico ministero a demolire. L'ordinanza impugnata, infatti, in particolare rappresenta che il ricorso giurisdizionale avverso l'ordine di demolizione del Sindaco di Velletri è stato rigettato in primo grado dal Tar Lazio, con sentenza del 12/04/2016, che detta sentenza è «in atti», e che non è prevedibile, «allo stato e tenuto conto delle motivazioni ivi riportate», un esito favorevole del giudizio per l'istante. In questo modo, il Giudice dell'esecuzione ha preso atto della pendenza del ricorso giurisdizionale amministrativo ed ha proceduto ad una valutazione delle prospettive concernenti l'esito dello stesso, facendo espresso riferimento alla motivazione del Tar. Del resto, l'odierno ricorrente non ha nemmeno indicato perché, a suo avviso, la motivazione della sentenza del Tar di rigetto del ricorso avverso l'ordine di demolizione del Sindaco di Velletri sarebbe errata od incongrua. Né può avere rilevanza l'invocazione, effettuata in modo del tutto generico, di casi analoghi in cui il Tribunale di Velletri, sempre come Giudice dell'esecuzione, avrebbe disposto la sospensione dell'ordine di demolizione in attesa dell'esito del processo davanti al giudice amministrativo.
3. Infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la mancata considerazione delle conseguenze derivanti per la struttura edilizia preesistente dall'esecuzione dell'ordine di demolizione e, quindi, la mancata 4 M applicazione della procedura di "fiscalizzazione” di cui all'art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001. 3.1. L'art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, recita: «2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.». Questa disposizione è inserita in un articolo rubricato «Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire», ed in un contesto di disciplina in cui è reiteratamente indicato come presupposto della procedura di tale procedura, denominata di "fiscalizzazione" dell'illecito edilizio, l'essere state le opere realizzate in parziale difformità» (cfr. commi 1, 2-bis e 2-ter). Di conseguenza, costituisce principio consolidato quello secondo cui la disciplina prevista dall'art. 34, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, e non equivale ad una "sanatoria" dell'abuso edilizio, in quanto non integra una regolarizzazione dell'illecito e non autorizza il completamento delle opere realizzate (così, tra le tante, Sez. 3, n. 28747 del 11/05/2018, Pellegrino, Rv. 273291-01, e Sez. 3, n. 19538 del 22/04/2010, Alborino, Rv. 247187-01). Ciò posto, con riferimento ad opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, l'art. 32, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 dispone che le stesse sono da ritenere sempre o «in totale difformità» o «variazioni essenziali». In questo senso è chiaramente orientata anche la giurisprudenza, secondo la quale, infatti, in presenza di interventi edilizi in zona paesaggisticamente vincolata, ai fini della loro qualificazione giuridica e dell'individuazione della sanzione penale applicabile, è indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale, in quanto l'art. 32, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede espressamente che tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 37169 del 06/05/2014, Longo, Rv. 260181-01, e Sez. 3, n. 1486 del 03/12/2013, dep. 2014, Aragosa, Rv. 258297-01). Ne discende, in conclusione, che la procedura di "fiscalizzazione" di cui all'art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 non è mai applicabile alle opere realizzate in"M 5 zona sottoposta a vincolo paesaggistico, siccome queste non possono essere mai ritenute in parziale difformità».
3.2. Affermato che la procedura di "fiscalizzazione" non è applicabile alle opere realizzate in zona paesaggisticamente vincolata, la conclusione dell'ordinanza impugnata risulta immune da vizi. Il Giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato come, nella specie, l'intervento fosse stato realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Per completezza, peraltro, l'ordinanza impugnata ha pure rappresentato che il responsabile dell'area tecnica del Comune nel quale sono ubicate le opere ha attestato, all'esito di sopralluogo, che la rimessione in pristino dello stato dei luoghi con eliminazione delle opere abusive non arreca pregiudizio alla staticità delle porzioni di immobile non abusive.
4. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/11/2019 Threebel Ron Il Presidente Il Consigliere estensore 1 Antonio, Corbo Elisabetta Rosi Antour love [DEPORTINIAINEN 15 GEN 2020 IL CANCEL BERL ESPERTO Luana Mari 6