Sentenza 27 settembre 2001
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, diversamente da quando sono soggette a vincolo le "cose pertinenti al reato", non è necessario, allorché il sequestro riguarda cose che assumono la qualifica di "corpo di reato", che si provveda a una specifica motivazione circa la necessità del sequestro stesso in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che la qualità di corpo del reato comporta l'esistenza di un rapporto di immediatezza tra le cose e l'illecito penale e di una conseguente necessaria efficacia probatoria diretta, a meno che non vengano mosse specifiche e motivate contestazioni circa la fondatezza e la necessità della misura (Nell'affermare tale principio la Corte ha rigettato il ricorso nei confronti di ordinanza confermatoria del sequestro di corpo di reato che si limitava a motivare che esso "in concreto, appare necessario per l'accertamento dei fatti").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2001, n. 38851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38851 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TORIELLO FRANCESCO - Presidente - del 27/09/2001
1. Dott. ACCATTATIS NZ - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE MAIO GUIDO - Consigliere - N. 02755/2001
3. Dott. TERESI ALFREDO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE FRANCESCO - Consigliere - N. 016956/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE SI NZ N. IL 23/05/1920
avverso ORDINANZA del 20/02/2001 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO MOTIVAZIONE
Il giorno 10.1.2001 militari della Guardia di Finanza di Catanzaro effettuarono, di iniziativa, il sequestro probatorio di un'area di mq. 1000 circa, sita in località Pilacco del comune di Simeri Crichi, lungo la sponda del fiume Alli, piena di cumuli di arance, intere o in decomposizione, nonché di ammassi di poltiglia dello stesso genere. Il P.M. presso il Tribunale di quella città, con decreto in data 13.1.2001, convalidò il sequestro, ravvisando la violazione dell'art.51 D.Lvo 22/97.
Avverso il decreto di convalida il difensore del De SI propose istanza di riesame, che il Tribunale di Catanzaro, sezione delle impugnazioni in materia cautelare, rigettò con ordinanza in data 20.2.2001, impugnata, con ricorso per cassazione dal difensore predetto. E ricorrente denuncia con unico motivo la violazione degli artt. 111 Cost. e 125 co. 3 c.p.p., lamentando l'elusione, in punto di specificazione di esigenze probatorie, da parte del giudice del riesame, del suo compito istituzionale di controllo in concreto del provvedimento impugnato. Il ricorrente precisa che "i giudici del riesame, pur in presenza di specifica doglianza difensiva in punto di assenza di attuali esigenze probatorie, si sono limitati a concludere apoditticamente ('consegue il mantenimento del vincolo cautelare reale che, in concreto, appare necessario per l'accertamento dei fattì) per nulla ovviando, ..., alle carenze, sul medesimo nevralgico punto, sia del verbale di sequestro ..., sia del successivo decreto del P.M. che, discostandosi dalla valutazione della G. di F. circa l'ipotesi di reato (abbandono rifiuti/discarica abusiva), ne convalidava tuttavia l'operato, ma senza specificare nulla in tema di finalità probatorie, che costituiscono la ragion d'essere dello stesso vincolo cautelare".
Il ricorso è infondato. Infatti, il principio richiamato dal ricorrente (secondo cui "anche quando il provvedimento cada su cose qualificabili come corpo de reato, esso deve essere adeguatamente motivato con riguardo alla ritenuta sussistenza di dette esigenze, dovendosi escludere l'operatività di automatismi legati alla sola qualità della res"), pur essendo stato affermato in una sentenza, peraltro non recente, di questa Corte (sez. 1^, 17.11.92 n. 4722, Gennari), necessita, nell'assolutezza propria della massima, di una qualche precisazione. Infatti, principio-cardine del sequestro probatorio - in riferimento alla necessità di dimostrazione della sussistenza delle esigenze probatoria - è la distinzione tra corpo del reato e cose pertinenti al reato, nel senso che la possibilità del sequestro per l'accertamento dei fatti riguarda soltanto le cose pertinenti al reato, e non già il corpo del reato, che è sequestrabile senza condizioni, possedendo in sè, e senza necessità di apposito accertamento, l'attitudine probatoria in questione. Tale attitudine, tuttavia, deve esserci, come affermato nella decisione citata dal ricorrente. La differenza che esiste, con specifico riferimento appunto alle esigenze probatorie, tra corpo del reato e cose pertinenti al reato è riflessa pur nella formulazione legislativa dell'art. 253 c.p.p. ("L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti"). E fatto che la necessarietà per l'accertamento dei fatti sia riferita grammaticalmente solo alle cose pertinenti al reato, e non anche al corpo del reato, non potendo chiaramente significare l'obbligatorietà in ogni caso del sequestro nel caso di corpo del reato (ché, altrimenti, verrebbe meno la funzione propria dell'istituto del sequestro finalizzato alla ricerca delle prove), intende sottolineare la circostanza che il corpo del reato stesso è tendenzialmente necessario per l'accertamento del fatto, non escludendo - in base a quanto testè precisato - che possa anche non esserlo. La formulazione legislativa ha, quindi, il suo unico possibile senso in riferimento alla entità motivazionale del provvedimento coercitivo che, in relazione al corpo del reato, può essere anche soltanto apodittica (come lo è stato nel caso in esame), mentre in relazione alle cose pertinenti al reato, essa deve essere puntuale e diffusa circa il nesso strumentale con riferimento alla finalità probatoria. Tutto ciò comporta che l'obbligo della motivazione circa la sussistenza delle esigenze probatorie, in ipotesi di sequestro del corpo del reato, è necessariamente contratto e la motivazione stessa può (come tante volte affermato da questa Corte regolatrice) anche essere limitata all'indicazione della detta qualità della res;
l'obbligo della motivazione riprende, invece, la sua naturale espansione allorché l'esigenza probatoria venga, specificamente e con argomenti rilevanti, contestata, ciò che non può dirsi essere avvenuto nel caso. in esame in cui la detta contestazione è stata essenzialmente apodittica e comunque non dimostrata. Ed invero, non costituisce contestazione validamente motivata l'affermazione, contenuta nel ricorso, secondo cui i verbalizzanti "avevano proceduto, immediatamente, ad effettuare numerosi rilievi fotografici... e sul luogo avevano, altresì, sentito" alcuni testi, "acquisendo la documentazione ritenuta necessaria". È, infatti, evidente che i rilievi fotografici e le affermazioni dei testi ben potevano non esaurire le esigenze probatorie, soprattutto in un momento iniziale del procedimento, caratterizzato dalla fluidità dell'imputazione (nulla escludendo che, in relazione alla qualità e all'entità dei rifiuti, possano essere ravvisate anche ipotesi criminose diverse e anche ulteriori (quali, ad esempio, quelle paesaggistiche o quelle contravvenzionali concernenti la incolumità delle persone). Nel caso in esame era, quindi, sufficiente, nell'assenza di contestazione specifiche e rilevanti (e non meramente assertive), la pur sintetica motivazione del Tribunale ("consegue il mantenimento del vincolo cautelare reale che, in concreto, appare necessario per l'accertamento dei fatti"). Deve, di conseguenza, concludersi che, essendo infondata l'unica censura (che, per l'appunto, ha investito quella motivazione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2001