Sentenza 6 maggio 2014
Massime • 1
In presenza di interventi edilizi in zona paesaggisticamente vincolata, ai fini della loro qualificazione giuridica e dell'individuazione della sanzione penale applicabile, è indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale, in quanto l'art. 32, comma terzo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede espressamente che tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2014, n. 37169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37169 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 06/05/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1218
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 6949/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO PP, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 13/12/2012 della Corte di appello di Lecce sez. dist. di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DI NICOLA Vito;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
uditi per l'imputato l'avv. CAMPANELLI PP.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza emessa in data 13 dicembre 2012, ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, che aveva condannato LO PP alla pena di giorni dieci di arresto ed Euro 16.000,00 di ammenda per il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), per avere, quale responsabile della
LIMA S.r.l. impresa esercente attività edilizia, dato corso a lavori di edificazione delle seguenti opere: realizzazione di una scala in e.a. sul lato ovest con annessa rampa;
realizzazione di una rampa scale che conduce al lastrico solare;
realizzazione sul terrazzino, posto al lato Ovest, di strutture architettoniche a vela;
realizzazione nell'area di pertinenza posta a Nord dell'immobile di n. 4 pilastri in c.a.; ampliamento di circa mq. 4 del vano identificato in progetto come "servizi"; fusione di locali commerciali al piano terra, da tre unità previste in progetto a due unità.
Inoltre i locali al piano terreno subivano modifiche di divisione (in particolare i bagni e i locali di accesso e sala con conseguenti variazioni prospettiche), la scala di accesso al piano primo, posta sul lato Est, veniva chiusa, consentendo la realizzazione di un vano sottoscala;
sul lato Sud/Est della proprietà, veniva realizzata una vasca fontana avente un diametro di circa mt. 6; i balconi, posti a copertura del piano terra, venivano demoliti;
inoltre, al piano primo, con variazioni interne, venivano realizzate n. 6 unità abitative anziché 4, come da progetto e cosi conseguendo volumetrie aggiuntive in totale difformità dal permesso di costruire del 18 febbraio 2008.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, LO PP ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione affidando il gravame a due motivi che sono di seguito riassunti.
2.1. Con il primo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 c.p.p., con riferimento al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a) e lett. a), nonché con riferimento alla novella legislativa introdotta dall'art. 30 del D.L. n. 69 del 2013, convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98. Si assume che la Corte territoriale ha erroneamente interpretato del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 31 e segg., ritenendo gli abusi commessi dal LO in variazione essenziale ed in totale difformità dal permesso di costruire laddove, trattandosi invece di parziali difformità, il fatto andava sussunto nell'ambito della fattispecie prevista del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a) e non avendo, in ogni caso, la Corte d'appello tenuto in considerazione la novella di cui al D.L. n. 69 del 2013 che, con l'art. 30, ha modificato l'art. 3, comma 1, lett. d) T.U.E prevedendo la soppressione delle parole "e sagoma" così da rendere irrilevanti le "modifiche interne e di prospetto" sulla cui base sarebbe stata fondata la sentenza di condanna emessa a carico del ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato fondata sulla non impugnazione dell'ordinanza di sospensione dei lavori e sulle difformità aggiuntive relative al locale caldaia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente fondato.
2. I motivi, in quanto tra loro collegati possono essere congiuntamente esaminati.
Il secondo motivo è aspecifico perché la ratio decidendi della Corte territoriale è fondata sulla ritenuta totale difformità di quanto realizzato rispetto a quanto assentito, ossia è basata esclusivamente sul rilievo che i lavori eseguiti esulassero radicalmente dal progetto approvato, avendo comportato la realizzazione di opere aggiuntive aventi una loro autonomia e novità, oltre che sul piano costruttivo, sul piano della valutazione economico sociale con conseguente stravolgimento complessivo del progetto, non più riferibile all'immobile realizzato e con pesanti ricadute anche sul carico urbanistico attesa la fusione dei locali commerciali al piano terra, da tre unità previste in progetto a due unità, con conseguenti modifiche interne e di prospetto, e l'aumento di unità immobiliari al primo piano, da quattro unità a sei unità immobiliari, con conseguenti modifiche interne e variazioni prospettiche, oltre che ad aumento di volume (ampliamento di circa mq. 4 del vano indicato in progetto come "servizi" e la chiusura della parte sottostante la scala di accesso al primo piano, la quale ha comportato un nuovo "vano sottoscala") e di abitabilità (aumento delle unità immobiliari al primo piano).
Ciò esclude che lo ius superveniens di cui al D.L. n. 69 del 2013 possa incidere sul trattamento del caso di specie non avendo la Corte territoriale fondato la rilevata difformità solo ed esclusivamente sulle modifiche prospettiche e di sagoma, pur esistenti. Peraltro è assorbente il rilievo che l'abuso è stato realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e questa Corte ha recentemente riaffermato il principio secondo il quale, in tema di reati edilizi, si considerano in ogni caso eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire gli interventi che ricadono in zona paesaggisticamente vincolata (Sez. 3^, n. 1486 del 03/12/2013, dep. 15/01/2014, P.M. in proc. Aragosa ed altri, Rv. 258297), tanto perché, in presenza di interventi edilizi in siffatte zone, è indifferente, ai fini della loro qualificazione giuridica e dell'individuazione della sanzione penale applicabile, la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale, in quanto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 32, comma 3, prevede espressamente che tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali (Sez. 3^, n. 16392 del 17/02/2010, Santonicola ed altro, Rv. 246960).
Le difformità parziali risultano peraltro pacificamente ammesse dal ricorrente e la realizzazione dell'abuso in zona paesaggisticamente vincolata non è neppure contestato, essendosi il LO giovato, nel corso del primo giudizio, della causa di non punibilità di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1 quinquies, per aver eseguito la rimessione in pristino.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2014