Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2014, n. 37169
CASS
Sentenza 6 maggio 2014

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In presenza di interventi edilizi in zona paesaggisticamente vincolata, ai fini della loro qualificazione giuridica e dell'individuazione della sanzione penale applicabile, è indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale, in quanto l'art. 32, comma terzo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede espressamente che tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2014, n. 37169
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37169
    Data del deposito : 6 maggio 2014

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