Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 1
In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, la fattispecie di cui al capoverso dell'art. 659 cod. pen. (esercizio di un mestiere rumoroso), quando l'addebito riguardi solo il superamento dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal d. Pres. Cons. Min. 1 marzo 1991, deve intendersi depenalizzata, in forza del principio di specialità di cui all'art. 9 legge 689/1981, costituendo tale condotta l'illecito amministrativo di cui all'art. 10 comma 2 della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/1999, n. 6291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6291 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 18/3/99
1. " Giovanni MACRÌ Consigliere SENTENZA
2. " Umberto GIORDANO " N. 332
3. " Vincenzo TARDINO " REGISTRO GENERALE
4. " Emilio GIRONI " N. 2177/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da De TR NI, n. a Sava il 16/3/42 Avverso la sentenza emessa il 10/2/98 dal Pretore di Taranto Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giordano
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Giordano che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
Osserva:
con sentenza in data 10/2/98 il Pretore di Taranto ha dichiarato De TR NI colpevole di violazione continuata dell'art. 659 comma 2 C.P. per avere in Lizzano, sino all'estate 1995 e oltre, esercitato un'attività di ricarica di bombole senza rispettare i limiti di esposizione al rumore imposti dal D.P.C.M. 1/3/91 e, con le attenuanti generiche, lo ha condannato a 600.000 lire di ammenda. Ha proposto gravame, qualificato come ricorso per cassazione dalla adita Corte di Appello di Lecce, il difensore dell'imputato sostenendo tra l'altro che il fatto ascritto al suo assistito non era più previsto dalla legge come reato.
La doglianza è meritevole di accoglimento di accoglie, e la sentenza impugnata deve pertanto essere senz'altro annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. a) C.P.P. La giurisprudenza di questa Sezione è invero decisamente orientata (cfr. tra le molte, le sentenze 21/1/97, Marasco Petromilli;
19/6/97, Sansalone e 10/11/97, Antonazzo) nel senso che la fattispecie di cui al capoverso dell'art. 659 C.P. - quando, come nel caso di specie, l'addebito riguardi solo il superamento dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal D.P.C.M. 1/3/91 - deve intendersi depenalizzata, in forza del principio di specialità di cui all'art. 9 legge 689/1981, costituendo tale condotta l'illecito amministrativo di cui all'art. 10 comma 2 della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 1999