Sentenza 13 luglio 2011
Massime • 1
Il beneficio penitenziario (nella specie, della liberazione anticipata), già fruito in relazione all'esecuzione di sentenza di condanna per uno specifico reato, non si estende alla esecuzione della pena per altro reato con il primo successivamente posto in continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2011, n. 33054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33054 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 12/07/2011
Dott. SIOTTO Maria Cristina - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2582
Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - N. 15785/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL IO N. IL 26/11/1948;
avverso l'ordinanza n. 51/2010 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 31/01/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO;
lette le conclusioni del PG Dott. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 31/1/2011 la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale accoglimento del ricorso proposto da IO GA avverso il provvedimento di determinazione della pena emesso dal Procuratore Generale in data 3/3/2010, ha detratto dalla pena complessiva da scontare il periodo di mesi quattro e giorni venti di reclusione sofferta dal 18/4/2002 al 3/1/2003, così anticipando alla data del 29/12/2012 il fine pena.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del GA deducendo erronea applicazione di legge e carenza di motivazione, in particolare lamentando l'omessa detrazione per giorni 405 del riconosciuto periodo di liberazione anticipata. Il difensore ricorrente ha rilevato che la Corte non aveva tenuto conto che trattavasi di un unico titolo esecutivo, che era stata riconosciuta la continuazione tra le due sentenze indicate in ordinanza, che la riconosciuta liberazione anticipata andava attribuita alla pena complessiva di cui all'unico titolo esecutivo.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il periodo di liberazione anticipata per giorni 405, al quale ha fatto riferimento il ricorrente, è stato riconosciuto in favore del GA - con ordinanza 16/3/2003 - dal Tribunale di Sorveglianza di Roma con riguardo alla esecuzione delle condanne irrogate con le sentenze 4/12/2000 del Tribunale di Roma e 19/12/2001 della Corte di Appello di L'Aquila. Il fatto che successivamente i reati di cui alla citata sentenza 19/12/2001 siano stati ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione a quelli oggetto della sentenza 8/2/2008 della Corte di Appello di L'Aquila non vale a rendere "estensibile" il beneficio (già applicato) al reato continuato quale ravvisato con siffatta pronuncia, a ciò ostando non solo la pregressa avvenuta fruizione del beneficio ma anche il principio per il quale non trova legittimazione il c.d. "credito di pena", comunque accumulato, per fatti-reato successivamente commessi.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente GA IO al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011