Sentenza 22 maggio 1998
Massime • 1
In tema di impugnazioni del contumace, qualora l'appello venga proposto da difensore cui la nomina sia stata conferita con dichiarazione posta in calce all'atto di gravame, essa può essere considerata equivalente allo specifico mandato di cui all'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., in quanto rende evidente che il prevenuto, ben consapevole della propria situazione processuale, chiede al difensore di assisterlo nella fase del giudizio successiva a quella in cui la contumacia è stata dichiarata. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sussistenti i requisiti dello specifico mandato nella nomina del difensore effettuata dall'imputato - contumace in primo grado - con dichiarazione posta in calce all'atto di impugnazione del seguente tenore: "nomino mio difensore in sede di appello l'avv. ...")
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/1998, n. 11789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11789 |
| Data del deposito : | 22 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Brunello DELLA PENNA Presidente del 22/05/98
1.Dott. Antonio ESPOSITO Consigliere SENTENZA
2. " Walter CELENTANO Consigliere N. 561
3. " Nicola BOTTALICO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Secondo libero CARMENINI Consigliere N. 37204/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze
avverso la sentenza emessa in data 26.6.997 dalla Corte di Appello di Firenze che, in riforma della sentenza del Pretore di Firenze del 19.10.994 assolveva l'imputato AL AN dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Antonio Esposito
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. A. Favalli che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto dal P.G. di Firenze.
OSSERVA
Con sentenza del 26.6.997 la Corte di Appello di Firenze, in riforma della decisione del 19.10.994 del Pretore di Firenze, assolveva tale AL AN dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto.
Con la medesima sentenza la Corte territoriale rigettava la richiesta formulata in udienza dal Procuratore Generale di declaratoria di inammissibilità del gravame perché proposto da soggetto non legittimato ex art. 571, 3^ com. c.p.p.. Avverso tale decisione ricorre per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze deducendo che i giudici di II grado avrebbero dovuto accogliere l'eccezione avanzata in udienza e dichiarare l'inammissibilità dell'appello poiché l'atto di impugnazione - proposto nell'interesse dell'imputato contumace - era stato sottoscritto in calce dal difensore avv. E. Galdi il quale, solo, aveva assunto la qualità di appellante, laddove, invece, ai sensi dell'art. 571 3^ com. c.p.p. sarebbe stato necessario uno specifico mandato per legittimare il difensore. Nella specie, quindi, ad avviso del P.G. ricorrente, tale mandato non era stato rilasciato giacché nell'atto sottoscritto dall'imputato, dopo il testo dell'appello, si leggeva letteralmente : "nomino mio difensore in sede di appello..." Il senza alcun riferimento ad un mandato per l'impugnazione.
Il ricorso è infondato.
La Corte territoriale - dopo aver rilevato in fatto, che l'atto d'appello, sottoscritto dall'avv. Edoardo Galdi, conteneva in calce, a firma del AL, contestuale atto di nomina del predetto legale come "difensore in sede di appello", ed elezione di domicilio presso il medesimo "ad ogni effetto" (con firma autenticata dallo stesso difensore) e dopo aver ancora rilevato che l'atto di impugnazione era stato personalmente presentato dal AL nella cancelleria della Pretura Circondariale di Firenze - ha così puntualmente e correttamente motivato:
"In presenza di tali presupposti, ad avviso di questa Corte, non si può seriamente dubitare che il AL, imputato contumace, abbia inequivocabilmente manifestato, con il suo comportamento, l'intenzione di non prestare acquiescenza al provvedimento di condanna, sicché in quella nomina va ravvisato un implicito mandato specifico ad impugnare, quale è richiesto, senza l'uso di formule sacramentali, dal terzo comma dell'art. 571 del codice di rito. D'altra parte, va ricordato che la specificità del mandato regolato da quest'ultima norma è intesa a garantire in ordine all'esercizio del diritto di impugnazione, volendo la legge processuale escludere che il difensore del contumace possa proporre appello senza, o contro, la volontà dell'imputato". Rileva in proposito questa Suprema Corte di legittimità che non vi è dubbio che l'imputato, nominando l'avv. Galdi suo difensore di fiducia" in sede di appello- ed in calce all'atto di impugnazione (peraltro, poi personalmente presentato in cancelleria) - con firma autenticata dal difensore medesimo, abbia voluto conferire a costui il mandato specifico richiesto dall'art. 571 com. 3 c.p.p. poiché da tale nomina emerge in maniera inequivoca la volontà dell'imputato contumace di ottenere che il difensore nominato proponga l'impugnazione si che possa essere celebrata la successiva fase del giudizio.
Del resto, è principio affermato da questa Corte, a sezioni unite, che secondo cui "è valido l'appello proposto dal difensore con atto contenente in calce la nomina- per il giudizio di impugnazione e la sottoscrizione dell'imputato autenticata dal difensore medesimo". Ritiene, quindi, questa Corte di potere, nel caso in esame, enunciare il seguente principio di diritto: Qualora l'appello venga proposto nell'interesse dell'imputato, contumace nel giudizio di primo grado, dal difensore cui la nomina è stata conferita in calce nell'atto di impugnazione - (nella specie con la dicitura "in sede di appello") - tale nomina può essere ritenuta equivalente allo specifico mandato ad impugnare in quanto da essa risulta evidente che il prevenuto - ben consapevole della situazione processuale - chiede al difensore di assisterlo nella successiva fase del giudizio di appello che egli vuole che sia celebrata.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 1998