Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2010, n. 24273
CASS
Sentenza 24 marzo 2010

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Massime1

Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di revocare l'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili, ed ha, invece, la facoltà di disporne la sospensione quando sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili.

Commentario1

  • 1URBANISTICA: EFFETTI DELLA REVOCA O SOSPENSIONE DELL’ORDINE DI DEMOLIZIONE.
    Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    URBANISTICA: EFFETTI DELLA REVOCA O SOSPENSIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE. In tema di reati edilizi, la revoca/sospensione dell'ordine di demolizione (e anche di rimessione in pristino), può essere disposto dal giudice dell'esecuzione previo accertamento di una situazione (presentazione di istanza di condono o provvedimento stesso) che lo renderebbero incompatibile (tra le tante Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna). In presenza di un'istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto a un'attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2010, n. 24273
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24273
Data del deposito : 24 marzo 2010

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