Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/10/2003, n. 15932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15932 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione agli SEZIONE TERZA CIVILE atti esecutivi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magist R.G.N. 8837/01 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente Dott. Roberto REDE Consigliere Dott. Luigi Fran co NANNI Consigliere 32444 Cron. Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Rep. 4200 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Ud.28/03/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DAVID SPA, con sede in Siena, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione dott. Marco Paglialunga, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato AMALIA FALCONE, difesa dagli avvocati CARLO CATENACCIO, TERESITA GIOVANETTI, ENRICO DE MARTINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO E INDUSTRIALE SPA FONSPA IST FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE SPA, ENERGY2003 784 FACTOR SPA, FALLIMENTO C.E.S.A. COSTRUZIONI EDILI SENESI ASSOCIATI SRL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 228/00 del Tribunale di SIENA, emessa il 15/03/00 e depositata il 20/04/00 (R.G. 1480/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/03 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Elena GATTO (per delega Avv. Teresita GIOVANETTI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del I motivo e l'assorbimento degli altri. Svolgimento del processo Con ricorso del 14 ottobre 1999 la società David s.p.a. con sede in Siena, assumendo: a) che, a conclu- sione di un giudizio introdotto dinanzi alla pretura di Siena dalla s.r.l. IDEA in liquidazione nei confronti del Fallimento della s.r.l. CESA, il pretore di Siena aveva accertato che fra le due parti era sorto fin dal 5 luglio 1993 un rapporto di locazione del complesso immobiliare posto in Siena, denominato Hotel Academy e che la soc. IDEA aveva gestito fin da allora l'attività alberghiera in detto complesso;
b) che il pretore aveva 2 accertato anche che il rapporto locatizio era attual- mente regolato dalla convenzione stipulata dalla SOC. IDEA con la SOC. CESA in data 28 giugno 1995, conven- zione che non aveva efficacia innovativa del negozio giuridico sorto il 5 luglio 1993; c) che, successiva- mente, con scrittura stipulata il 13 novembre 1996 e registrata il 25 novembre, la soc. IDEA aveva ceduto il ramo d'azienda relativo all'Albergo Academy Hotel alla s.p.a. David, la quale era di conseguenza subentrata nel contratto di locazione dalla prima intrattenuto con la soc. CESA;
d) che sia la soc. IDEA che la soc. David erano intervenute nella procedura esecutiva promossa dal Credito fondiario nei confronti della SOC. CESA ed avente ad oggetto l'immobile adibito ad albergo ma, no- nostante che avessero esposto le suindicate circostan- ze, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza di vendi- ta agli incanti emessa il 27 luglio 1999, aveva dato atto che l'immobile era locato a terzi con contratto non opponibile alla procedura e al futuro acquirente;
tanto premesso, la ricorrente chiedeva che il giu- dell'esecuzione presso il tribunale di Siena, dice istruita la causa, preso atto delle statuizioni della citata sentenza del pretore di Siena, le recepisse in una nuova emananda ordinanza di vendita, revocando al tempo stesso, ° correggendo, l'ordinanza 27 luglio 3 1999. Disposta la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio il Credito fondiario ed industriale -FONSPA Il giudice dell'esecuzione rimetteva le parti dinan- zi a sé in sede di cognizione. Il giudice unico del tribunale di Siena, con sen- tenza depositata il 20 aprile 2000, rigettava l'opposizione, osservando in parte motiva: - che trat- tatasi di opposizione agli atti esecutivi e non di op- posizione di terzo;
- che proprio dal dispositivo della sentenza del pretore di Siena, invocata dall'opponente, emergeva l'accertamento che il contratto di locazione di immobile, adibito ad attività alberghiera, interve- nuto tra la società Idea, dante causa della David e la curatela del fallimento della società C. E. S. A., era stato stipulato in data il 28 giugno 1995 e, quindi, successivamente al pignoramento, che risultava tra- scritto il 26 aprile 1995; - che, pertanto, corretta- mente l'ordinanza 27 luglio 1999 aveva dato atto che il menzionato contratto non era opponibile alla procedura ed all'eventuale acquirente del compendio pignorato. Per la cassazione di tale sentenza la società David s.p.a. ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione 4 Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando vio- lazione del combinato disposto degli artt. 617 e 102 c. p. C. 1 deduce che, qualificata dal giudicante l'opposizione proposta come opposizione agli atti ese- cutivi ai sensi dell'art. 617 c. P. C., il ricorso in- troduttivo della causa non era stato notificato a nes- suna delle parti del giudizio di esecuzione. Solo il creditore procedente FONS PA si era spontaneamente c0- stituito e unicamente con esso si è instaurato il con- traddittorio. Estranei al processo erano rimasti, in- vece, sia l'altra creditrice Energy Factor S. p. a., sia il debitore esecutato, ovvero il Fallimento C. E. S. A. S. r.
1.. Pertanto, il procedimento in questione e la decisione che ne era conseguita presentavano un insanabile vizio, che avrebbe dovuto essere rilevato, anche d'ufficio, dal giudice di merito. Il motivo è fondato. E' pacifico che nelle cause di opposizione agli atti esecutivi, il debitore esecutato, così come creditore procedente, i creditori intervenuti il e gli altri eventuali interessati, sono litisconsorti necessari, anche se l'opposizione sia stata proposta da terzi estranei al giudizio nel cui corso si è formato il titolo esecutivo. Orbene, nella specie, dall'esame degli atti, con- 5 P sentito alla corte, trattandosi della denunzia di un error in procedendo, certamente non risulta citato, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, il debito- re esecutato, cioè il Fallimento CESA s. r. 1., il che è sufficiente per addivenire alla declaratoria di nul- lità della sentenza impugnata. Infatti, allorquando si sia verificata una violazione delle norme sul litiscon- sorzio necessario, non rilevata dal giudice di merito, che erroneamente non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, resta viziato l'intero procedimento e si impone, in sede di giudizio per cassazione, 1'annullamento, anche di ufficio, della pronunzia emessa ed il rinvio della causa al giudice di merito. Questo ultimo dovrà provvedere all'integrazione del contraddittorio non solo nei confronti del debitore esecutato pretermesso, ma di tutti i soggetti del pro- cesso esecutivo indicati dall'art. 485, comma 1, c. p. C., che nella specie non è possibile menzionare, stante la mancata acquisizione agli atti del fascicolo dell'esecuzione. La conclusione che precede impedisce, chiaramente, l'esame degli altri motivi del ricorso, da dichiararsi assorbiti. Si demanda al giudice del rinvio anche la liquida- zione delle spese del giudizio di cassazione. 6
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e di- chiara assorbiti gli altri motivi;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice del tribunale di Siena. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 28 marzo 2003. Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente бабой в ост IL CANCEL ERE DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista Oggi 23 OTT 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 7