Sentenza 25 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2002, n. 9242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9242 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2002 |
Testo completo
O L L 2 O -7 B 0 -1 I IN09 24 2/ 02 6 D 3 L E A D T S 3 4 O 6 P . .R M I .P UR D A l.B E PUBBL D l E a . T b N ta E S 2 2 E t. r LA COR SUPREMA DI CASSAZIONE a oggetto 1^ sezione civile conguaglio cessione e composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: dr. Giovanni Olla Presidente decorrenza interessi. dr. Giammarco Cappuccio R.G. N. 16467/00 Consigliere dr. Giuseppe Vito Antonio Magno Consigliere Consigliere Cron.24945 dr. Salvatore Salvago Consigliere rel. Rep. 1852 dr. Fabrizio Forte ha pronunciato la seguente: Ud. 14.02.2002 SENT ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso iscritto al n. 16467 del Ruolo Generale UFFICIO COPIE Richiesta copia studio degli affari civili dell'anno 2000, proposto: COLE 24 ORE 0 dal Sig. per diritti € 3 DA FRANCESCO TUTINELLI, rappresentato e difeso dall'avy 25 GIU. 2002- IL CANCELLIERE DA SO OZ ed elettivamente domicilia- to in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino n.1/b, presso l'avv. Maria Cristina Pieretti, per procura per notar Gamberale di Roma del 30 maggio 2000, Rep. n. 116570. RICORRENTE
CONTRO
COMUNE DI ATINA, in persona del sindaco, rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso e de- libera della G.M. n. 185 dell'11 settembre 2000, dall' 393 2002 2 - avv. Vincenzo di Mambro e con questo elettivamente do- miciliato in Roma, Via Tuscolana n. 55, presso l'avv. Salvatore Patti. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, 1^ Sez.civ. n. 3243, del 17 settembre 8 novembre 1999. Udita, all'udienza del 14 febbraio 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Enrico Gabrielli con delega, che insiste per l'accoglimento del ricorso e il P.M. dr. Dario Ca- fiero, che conclude per l'accoglimento del secondo e quarto motivo di ricorso. Svolgimento del processo Nella cessione del 31 luglio 1984 di due terreni da RA LI al comune di Atina per il corri- spettivo provvisorio, liquidato ex art. 12 della L. 865/71 in £. 11.416.800, erano fatti salvi i "diritti ри a conguaglio a favore del privato cedente..."reffetto di"..approvazione di leggi statali in materia d'espro- priazione di terreni per pubblica utilità ad esso fa- vorevoli"; con citazione notificata il 25 luglio 1995, il LI ha convenuto in giudizio davanti al Tri- bunale di Cassino il comune di Atina e chiesto di de- terminare il conguaglio di cui sopra ex art. 5 bis L. - 3 - 359/92 e il convenuto ha resistito, negando di dovere rivalutazione e interessi. Il Tribunale nel 1997 accoglieva la domanda e condan- nava il comune a pagare £. 206.025.870, oltre agli in- teressi sulla somma annualmente rivalutata;
con grava- me notificato il 9 gennaio 1998, il comune di Atina e- scludeva di dovere la rivalutazione nell'obbligazione che era di valuta e il LI eccepiva l'inammissi- bilità dell'appello, notificato al difensore revocato nel domicilio eletto in primo grado e non a quello in- dicato con la notifica della sentenza impugnata, aven- do effetti ex nunc la sanatoria derivata dalla sua co- stituzione avvenuta oltre i termini per impugnare. L'appellato, nel merito e in via incidentale, ha insi- stito per la già chiesta dichiarazione di nullità del- la cessione e della clausola di conguaglio. La Corte di appello di Roma, ritenuta sanata la nulli- tà della notifica del gravame principale dalla costi- tuzione del LI, ha accolto l'appello e ridotto a £. 123.304.541 la somma dovuta all'appellante, oltre agli interessi a decorrere dall'entrata in vigore del- la Legge 359/92, cui la volontà delle parti, formatasi il conguaglio, nella consapevolezza dell'illegittimità H dopo la sentenza della Corte Costituzionale 19 luglio 1983 n. 223, aveva validamente rinviato per liquidare costituzionale dichiarata della L. 385/80, già inesi- stente quando si stipulò la cessione in base alla L. n. 865/71, per cui ben potevano le parti rimettere al- la volontà di un terzo (il legislatore) la determina- zione definitiva del corrispettivo ancora dovuto, li- quidando consapevolmente un prezzo provvisorio in base a leggi illegittime per i suoli edificabili. Applicando i criteri dell'art. 5 bis della L. n.359/92 la Corte ha liquidato il conguaglio nella misura indi- cata, con gli interessi dalla data di esigibilità del credito, individuata nel dispositivo in quella dell' entrata in vigore della legge da ultimo citata, negan- do la rivalutazione per la natura dell'obbligazione pecuniaria oggetto di causa, di valuta e non di valore. L'appello incidentale sulla nullità della cessione e della clausola di rinvio alla futura legge per deter- minare il conguaglio, per i motivi di cui sopra, é stato rigettato. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ri- corso il LI con sei motivi illustrati da memo- ria e il comune di Atina s'é difeso con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Anzitutto deve dichiararsi l'inammissibilità del controricorso per tardività della notifica. Con la notificazione del ricorso del 2 agosto 2000,il - 5 - LI ha eletto domicilio in Roma, V. S. Nicola da Tolentino n. 1/b, presso l'avv. Maria Cristina Pieret- ti che il 6 settembre 2000 ha trasferito il suo studio alla V. Monte Zebio n.30; la notifica del controricor- so del 23 ottobre 2000 presso il primo degli indicati studi é rimasta senza effetto per il dedotto trasferi- mento ed é stata rinnovata il 7 novembre 2000, con il deposito presso il Registro Generale della Cassazione prima dell'assegnazione del ricorso ad una sezione e individuazione della Cancelleria ove potesse deposi- tarsi, dovendo parificarsi la situazione a quella del- l'omessa elezione di domicilio in Roma, di cui al 2° comma dell'art. 366 c.p.c. (S.U. 14 giugno 1999 n. 92, Cass. 13 maggio 1998 n. 4813 e 18 ottobre 1994 n.8497). La seconda notifica, valida ed efficace, non rispetta i termini dell'art. 370 c.p.c. e il controricorso é quindi inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 330, 83 c.p.c. e 1724 c.c., degli artt. 156, 3° comma, e 325 c.p.c. ed erronea e carente motivazione sul rigetto dell'eccezione d'inammissibilità dell'ap- pello, per avere la Corte di merito ritenuto che la costituzione del LI sanasse retroattivamente la nullità della notifica del gravame presso un domicilio diverso da quello eletto con la notificazione della sentenza impugnanda. L'appello era inammissibile perchè notificato in luogo senza riferimenti al destinatario dell'atto, presso l' avv. Bartolomucci, che alla data della notifica (9 gen- naio 1998) non era difensore o domiciliatario nè parte del giudizio per la revoca del mandato e la sua sosti- tuzione con l'avv. Rocco Baldassini, nuovo domicilia- tario, per cui la notificazione era inesistente e in- sanabile se non con effetti ex nunc per la costituzio- ne del LI del 5 marzo 1998, successiva alla scadenza del termine per impugnare. Con la procura notarile all'avv. Rocco Baldassini del 25 maggio 1996, depositata il 18 ottobre 1996, il Tu- tinelli aveva eletto domicilio presso detto difensore e sostituito gli avv.ti Pallotta e Bartolomucci;
nes- sun rilievo possono avere l'equivoca formula dell'atto di costituzione del nuovo difensore, che afferma di a- gire in unione all'avv. Bartolomucci nè l'intestazione della sentenza da appellare, nella quale, per errore, کے é riportato detto precedente difensore, nè le azioni di quest'ultimo che il LI non aveva modo di controllare e impedire, ignorandole. La nuova procura, ai sensi dell'art. 1724 c.c., deter- mina revoca del mandato precedente, e l'eventuale er- rore della Corte di merito sul contenuto e la portata - 7. dell'atto di conferimento dello jus postulandi al se- condo difensore e sull'elezione di un nuovo domicilio non può avere rilievo sanante d'una situazione insana- bile, con le conseguenze indicate. Si é poi violato il 1°comma dell'art. 330 c.p.c. per avere il LI eletto domicilio, con la notifica della sentenza da appellare, presso l'avv. Giuseppe Eramo, in luogo diverso dallo studio dell'avv. Barto- lomucci, che nessun collegamento aveva ormai con il destinatario della notifica dell'appello, da ritenere anche per tale profilo inesistente e insanabile, con nullità del procedimento di secondo grado (Cass. 21 novembre 1998 n. 11799, e 24 marzo 1995 n. 3492).
2.1. Il LI ha personalmente chiesto la notifica della sentenza di primo grado con condotta legittima, la quale non osta alla decorrenza del termine breve per l'appello rispetto al destinatario, non essendovi differenza di disciplina tra gli artt. 137 e 285 c.p. c. (Cass. 12 maggio 1988 n. 2489). E' peraltro nulla e non inesistente la notifica del gravame al difensore domiciliatario nel grado prece- dente, come tale indicato in sentenza e nell'atto di costituzione del nuovo difensore nominato in sua so- stituzione, ma che ha dichiarato d'agire unitamente al - 8 - destinatario dell'atto notificato, avvocato intervenu- to in più udienze dopo il deposito della procura nota- rile al nuovo difensore, così apparendo legittimato a ricevere l'impugnazione ai sensi dell'art. 330, 1˚com- ma, secondo inciso (Cass. 21 aprile 1990 n. 3344), in quanto codifensore non qualificato domiciliatario (c- fr. Cass. 8 marzo 1999 n. 1944). Il riferimento del soggetto che ha ricevuto la notifi- cazione dell'appello al LI si fonda nella pro- cura ricevuta per difendere questo all'inizio del pro- cesso e nell'originaria elezione di domicilio modifi- cata con una procura notarile depositata in atti, con conseguente nullità e non inesistenza della notifica- zione dell'appello che é quindi sanato ex tunc dalla costituzione dell'appellato (così Cass. 8 marzo 1996 n. 1862 e 10 giugno 1992 n. 7146), come correttamente rilevato dai giudici del merito, la cui statuizione sul punto non può che confermarsi.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 12 della L. 865/71 e 1419 c.c. oltre che motiva- zione contraddittoria, illogica ed erronea sul punto, per avere la Corte di merito affermato la validità del contratto di cessione, che la stessa sentenza qualifi- ca di diritto pubblico e con contenuto predeterminato, pure in ordine al prezzo, con esclusione d'ogni auto- nomia al riguardo, dato che l'art. 12 della L. 865/71 consente al privato di decidere o meno la cessione, ma impone parametri legali per fissare il corrispettivo. Non potevano quindi le parti inserire nella cessione un criterio di determinazione dell'indennità illegit- timo costituzionalmente, come quello previsto dalla L. 385/80, e sul punto la sentenza ha erroneamente rite- nuto valida la cessione che invece é nulla;
esse dove- vano rifarsi al criterio di determinazione del prezzo di cui all'art. 39 della L. 2359 del 1865, come impo- sto dalla legislazione all'epoca del trasferimento del bene, non avendo rilievo il fatto che la dichiarazione d'illegittimità costituzionale é anteriore all'atto. Ambedue le parti hanno riconosciuto applicabile l'art. 5 bis della L. 359/92 per fissare il conguaglio dovuto e escluso l'autonomia privata;
la nullità denunciata ha rilievo per individuare il titolo in base al quale il LI ha agito. Strettamente collegato al secondo é il terzo motivo di ठ ricorso che lamenta, in subordine, violazione degli ar- tt. 345 e 346 e 324 e 112 c.p.c., con falsa applica- zione dell'art. 39 della L. 2359 del 1865, per non a- vere la Corte territoriale rilevato la nullità della clausola di rinvio ad altra norma e la conseguente im- mediata applicabilità della legge generale regolatrice - 10 degli espropri, per la quale unico corrispettivo é il prezzo di mercato del bene. In sostanza, si censura un'erronea interpretazione dei giudici del merito che non avrebbero rilevato l'appli- cabilità immediata del giusto prezzo del terreno ex art. 39 della L. 2359 del 1865 al caso, aderendo così alla tesi della controparte, comportante domanda nuova e motivo d'appello inammissibile, fondati sul caratte- re derogatorio della clausola di rinvio rispetto alla legge generale sull'espropriazione.
2.1. La sentenza impugnata affronta la questione della nullità della cessione, ritenendola ammissibile e in- fondata e nel merito deve condividersi, alla luce del- la sentenza di questa Corte 7 novembre 1997 n. 10945: "In tema di espropriazione per pubblica utilità, la cessione volontaria del bene conclusa da espropriante ed espropriato in epoca successiva alla dichiarazione d'illegittimità costituzionale dei criteri indennitari di cui alla legge n. 385 del 1980 e nella quale non risulti indicato, in concreto, il criterio ispiratore della determinazione del corrispettivo (essendosi il cedente determinato ad accettare un prezzo inferiore al valore venale del bene in attesa dell'entrata in vigore dell'annunciata legge sostitutiva delle norme dichiarate incostituzionali, con espressa riserva 11 - - menzionata nell'atto di cessione - di conguaglio a proprio favore, ove l'attesa normativa avesse dettato un nuovo criterio tale da comportare un incremento del valore pattuito), costituisce espressione di autonomia negoziale, a norma dell'art. 1322 c.c., e pertanto non consente al privato d'invocare, dopo la cessione, qua- le criterio integrativo del pattuito corrispettivo, quello del valore venale del bene di cui al disposto dell'art. 39 della legge n. 2359 del 1865". E' quindi logica e corretta la motivazione della Corte di merito che ha ritenuto espressione d'autonomia pri- vata, in un atto ad evidenza pubblica, la cessione og- getto di causa, da qualificarsi valida perchè conforme ai principi applicabili in materia;
l'incontestata va- lidità dell'acquisizione mostra che la cessione é va- lida in ordine al suo risultato principale che é quel- lo dalla procedura espropriativa, dato il carattere di acconto provvisorio del corrispettivo versato e deter- minato in applicazione di criteri che le parti cono- scevano come illegittimi se definitivi, per i principi costituzionali sui suoli edificatori. A base della validità del contratto vi é la consape- volezza delle parti sull'insufficienza del prezzo ver- sato per cui il cessionario ha diritto a conservare le somme ricevute e a pretendere il conguaglio. - 12 - L'esclusione del carattere definitivo del corrispetti- vo pagato é d'altronde conforme ad una delle rationes decidendi della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/83, che a fronte dell'ennesima proroga legislativa al 31 dicembre di quell'anno dei criteri di determina- zione dell'indennità di cui alla L. 22 ottobre 1971 n. 865 dichiarati illegittimi con altra sentenza (n. 5 del 30 gennaio 1980) e prorogati per un solo anno, ha ri- tenuto non conforme alla Costituzione la L. n. 385/80, per l'insicurezza della provvisorietà della permanenza dei criteri illegittimi;
ciò non esclude la liceità di una proroga volontaria e non legalmente coatta dell' applicazione provvisoria ed eccezionale della normati- va illegittima fino al superamento di questa. Anzi, in ordine alla clausola di rinvio a future leggi per la determinazione del conguaglio da pagare, la va- lidità di questa consegue proprio alla natura pubblica e al contenuto predeterminato dell'atto, che dà luogo a inserzione automatica delle nuove previsioni norma- tive cui si collega la determinazione del corrispetti- vo definitivo, per cui il secondo motivo di ricorso é anche esso infondato. Deve anche escludersi ogni ultrapetizione della deci- sione impugnata che riporta la domanda del LI come diretta alla determinazione del corrispettivo da 13 liquidare ai sensi dell'art. 5 bis della L. 359/92. Nel riepilogare l'appello del comune, la Corte di me- rito, con i motivi che lamentano l'erronea attribuzio- ne degli interessi e della rivalutazione dal Tribunale di Cassino, richiama la specifica censura sull'"ecces- sività della stima effettuata dal c.t.u. in contrasto anche con altre valutazioni in sede giudiziaria", che comporta impugnazione della misura dell'indennità li- quidata, sulla quale si é sviluppato il contradditto- rio tra le parti. La Corte ritiene di ridurre la valutazione del tribu- nale, indicando le ragioni per le quali il valore ve- nale scende a £. 50.000 a mq. (pag. 7 della sentenza) e, esattamente applicando l'art. 5 bis L. 359 del 1992, determina l'indennità in base a quest'ultima norma e ricava quindi l'integrazione dovuta. La contestazione della liquidazione operata in primo grado consentiva alla Corte anche di ufficio d'appli- care lo jus superveniens e di rettificare gli eventua- li errori nei criteri di legge con i quali era stato determinato il conguaglio dovuto al cessionario, che erano quelli del 1° comma dell'art. 5 bis L. 359/92, per cui la Corte non ha violato alcuna delle norme indicate nel terzo motivo di ricorso, che é quindi anche esso infondato. - 14 4. Il LI, con il quarto motivo d'impugnazione, lamenta violazione degli artt. 1499 e 1282 c.c., anche per illogica ed erronea motivazione sul punto, avendo la sentenza fatto decorrere gli interessi dalla messa in mora e raccomandata del LI a pag. 8 e dalla data dell'entrata in vigore della legge 359/92 a pag. 9, e non dal giorno della cessione, pur trattandosi di interessi compensativi, indipendenti da dolo o colpa dell'alienante; la Corte ha ritenuto esigibile il cre- dito solo dalla data di entrata in vigore della L. 359 /92, dalla quale dovrebbero decorrere gli interessi e ciò é errato sia se si ritenga parzialmente nullo il contratto, relativamente alla clausola di rinvio e non al trasferimento del bene, dovendosi in tal caso paga- re gli interessi dal perfezionamento della cessione. Il comune di Atina doveva considerarsi in mora dall'1 agosto 1984 e comunque é in atti una messa in mora già con raccomandata A. R. del 22 aprile 1985; il carattere provvisorio del prezzo pagato evidenzia con chiarezza come sin dall'atto di cessione le parti sapevano che l'indennità sarebbe stata diversa e maggiore di quella pagata, trattandosi di credito illiquido e inesigibile. Gli interessi compensativi servono a ristabilire l'e- quilibrio economico tra i contraenti e decorrono a prescindere dalla liquidità ed esigibilità del cre- 15 dito, pure se il prezzo é inesigibile (art.1499 c.c.).
4.1. Il motivo di ricorso é fondato già per l'illogico richiamo nella motivazione della sentenza di due ter- mini iniziali degli interessi, diversi tra loro uno della messa in mora e l'altro dell'entrata in vigore della L. 359/92 con il contrasto conseguente tra uno - di essi e quello riportato in dispositivo, il quale comporta in ogni caso la cassazione della decisione, non potendosi logicamente far prevalere l'una o l'al- tra delle contrastanti statuizioni. Nel caso comunque "il prezzo dell'immobile si pone in funzione equipollente a quella dell'indennità d'espro- priazione in sede di trasferimento autoritativo e poi- chè in concreto i criteri che sarebbero applicabili per la determinazione dell'indennità vengono in consi- derazione quale parametro della determinazione del conguaglio del corrispettivo della cessione, non può non trovare, anche in questo procedimento, applicazio- ne il principio per il quale gli interessi devono pa- garsi dal giorno del trasferimento del bene e cioè in questo caso della cessione volontaria" (Cass. 27 giu- gno 1997 n. 5758); tale conclusione é condivisibile, perchè pure nell'esproprio gli interessi compensativi decorrono dalla data del decreto che segna il momento in cui deve iniziarsi a "compensare" il godimento dei 16 - frutti della proprietà ricevuta senza corrispettivo. La regola dell'art. 1499 c.c. é principio generale da applicare per ogni trasferimento di diritti anche nel caso di corrispettivo non esigibile e quindi il quarto motivo di ricorso é fondato.
5. Il quinto motivo d'impugnazione lamenta violazione degli artt. 1224 e 2729 c.c., oltre ad erronea motiva- zione sul rigetto della domanda di rivalutazione;
pure escludendo la nullità della cessione dovrebbe ricono- scersi la rivalutazione, per la natura reintegratoria del conguaglio chiesto dovendosi ritenere dovuti, ol- tre agli interessi compensativi, anche la rivalutazio- ne a titolo risarcitorio spettante per il grave ritar- do nel pagamento delle somme dovute successivamente all'acconto provvisorio, ritardo derivato dal versa- mento, in luogo del giusto prezzo dell'art. 39 della legge del 1865, della minor somma di cui all'art. 5bis della L.359/92. La Corte di merito avrebbe violato l'art. 1224, 1° e 2° comma, c.p.c. nel rifiutare la rivalutazione dovuta a titolo di maggior danno per la notoria svalutazione di quegli anni e le condizioni del LI.
5.1. La Corte territoriale chiarisce semplicemente che "anche a voler interpretare la domanda come tendente a chiedere il maggior danno nel pagamento ex art. 1224 17- c.c., l'appellato non ha fornito prova al riguardo, nè ha offerto elementi di sorta su cui fondare l'eventua- le applicazione di presunzioni logiche atte ad esone- rarlo dall'onere di provare l'assunto maggior danno". La motivazione é chiara e risponde alle regole di di- ritto in coerenza con l'affermata validità della con- venzione e al conseguente carattere di valuta che ha l'obbligo assunto, per il quale non dovrà essere pa- gato nessun maggior danno se non provato e comunque mai prima della domanda giudiziale che pretende l'e- ventuale reintegrazione completa delle perdite da ri- tardo nel pagamento.
6. Il motivo di ricorso relativo alla disciplina delle spese é inammissibile relativamente alla richiesta di riesame di quelle del giudizio di primo grado e resta assorbito per le spese del secondo grado, a causa del- la cassazione della decisione per l'accoglimento del quarto motivo. Non essendo necessari altri accertamenti di fatto in ordine alla decorrenza degli interessi al tasso lega- le, con la cassazione della sentenza relativamente a detto punto, può decidersi nel merito la questione e possono dichiararsi dovuti gli interessi al tasso le- gale dalla data della cessione cioè dal 31 luglio 1984 al saldo, concorrendo giusti motivi per compensare le 18 spese di quel grado con la conferma delle residue sta- tuizioni della decisione impugnata che ha sostanzial- mente accolto l'appello dell'ente locale. Soccorrono giusti motivi per compensare interamente anche le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e riget- ta gli altri;
dichiara inammissibile il controricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., dichiara dovuti sulla somma liquidata a titolo di conguaglio gli interessi al tasso legale dal 31 luglio 1984 al saldo. Compensa le spese del N I O D giudizio di appello e quelle della presente fase. Così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2002. forpresidente Il Consigliere estensore IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 25 GIU. 2002 Maria Di Nuzzo Oggi, IL CANCELLIERE 2 O 7 - Maria Di Nuzzo L 0 L 1 - O 6 B 2 L I Di E D D 2 A 4 6 T . S R . O 109T129.11 P P . к с D M I B . l l A a . D b 456T E a t T 2 N 2 . E t S r TOT. E a