Sentenza 8 marzo 1999
Massime • 1
La notifica al condifensore costituito, già difensore in primo grado della parte ma privo della qualità di domiciliatario della medesima per il giudizio di cassazione, deve ritenersi nulla e non inesistente, poiché il professionista presso cui l'atto risulta effettuato è pur sempre un difensore costituito del destinatario, con la conseguenza che tale nullità è senz'altro sanata ove quest'ultimo si costituisca in giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/03/1999, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 8 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, SA EN, LI DA, VI Sas, in persona del socio accomandatario SA EN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso l'avvocato PANARITI BENITO PIERO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI SANGIORGIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
DE BA SpA, divisione della BANCA POPOLARE DI LECCO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARENULA 41, presso l'avvocato MARIO ZACCAGNINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO GEROSA, ARMANDO PANZERI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2730/96 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 27/9/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/98 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Panariti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.p.A. CO, NA LA, e OR ON, citarono davanti al tribunale di lecco la banca Popolare di tela città, chiedendone la condanna al pagamento di lire 51.739.786, oltre interessi e rivalutazione. Esposero al riguardo che: la CO aveva intrattenuto con la banca convenuta un conto corrente di corrispondenza, del quale il LA e la ON si erano costituiti fideiussori;
la CO aveva ottenuto dalla banca una anticipazione su una esportazione di merci in Nigeria, ma la mandataria della Banca Popolare in Nigeria si era resa inadempiente agli obblighi assunti, sì che l'acquirente aveva ricevuto le merci senza corrispondere il prezzo;
il credito indicato nelle fatture di esportazione era stato ceduto alla Banca, per cui in definitiva la CO risultava creditrice della somma anzidetta. Con distinto atto di citazione, la s.a.s. LA, NA LA e OR ON convennero nuovamente la Banca Popolare di Lecco dinanzi al Tribunale di quella città, chiedendo che venisse dichiarato estinto il credito vantato dalla banca nei confronti della IL.
La Banca Popolare di Lecco, costituitasi in entrambi i giudizi, chiese il rigetto delle domande.
Riuniti i giudizi, il tribunale di Lecco rigettò le domande. Avverso detta sentenza proposero appello la s.p.a. CO, il LA, la ON e la s.a.s. LA chiedendone la riforma: la s.p.a. HE NK, costituitasi quale incorporante per fusione della Banca di Lecco, chiese il rigetto dell'appello.
La Corte d'Appello di Milano respinse l'impugnazione, rilevando per quanto attiene alla presente fase che gli attori non avevano provato il presupposto di fatto sul quale CO aveva fondato la sua affermazione di subì to pregiudizio. Infatti l'addebito mosso alla banca di avere consegnato al destinatario finale della merce i documenti di accompagnamento, senza averne ottenuto prima la dichiarazione di impegno a pagare nel termine di trenta giorni, era stato smentito anche dalla produzione in giudizio dei documenti in questione. Peraltro i capitoli di prova proposti sul punto in primo grado non avevano sostenuto neppure essi la pretesa, giacché non tendevano a dimostrare la predetta circostanza della consegna dei documenti al cliente nigeriano.
La Corte di merito ritenne pure che l'ulteriore addebito mosso alla banca italiana di avere tardato ad dare informativa sull'esito negativo della operazione e dunque di avere in tal modo prodotto danno ulteriore, era risultato non provato. In particolare non risultava provato il nesso di causalità tra tale affermato ritardo ed il pregiudizio asseritamente conseguito.
Propongono ricorso per Cassazione s.p.a. CO, il LA, la ON ed s.a.s. LA, con due motivi. resiste EU NK s.p.a., e propone due questioni di inammissibilità del ricorso. Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Debbono essere esaminate, preliminarmente, le eccezioni di inesistenza o nullità insanabile della procura a ricorrere e della notificazione del ricorso per cassazione, avanzate dalla resistente. 1a) Con la prima si sostiene che benché i ricorrenti siano tutti ben identificati in ricorsi, il mandato a ricorrere è firmato da LA NA senza alcuna specificazione che distingua le qualità di rappresentante legale da quella personale. Ciò ad onta del fatto che il LA intende spendere distinte posizioni e, dunque, rappresentare distinti interessi ad agire. Deriverebbe, pertanto, l'imputazione della firma al LA come persona, con la conseguente necessità di dichiarare passata in giudicato la sentenza della corte di merito relativamente alle due persone giuridiche indicate quali altri ricorrenti.
1b) Osserva la Corte che ciò che rileva è la individuazione dei soggetti giuridici titolari dei diversi interessi processuali ed altresì la precisazione, espressa dentro il preambolo del ricorso, che le persone giuridiche in questione sono rappresentate dal LA, il quale, peraltro, agisce anche in proprio.
Rileva ancora che anche nel corpo della procura le medesime distinte posizioni giuridiche sono state precisate. Pretendere dunque tra identiche firme anziché una sola, come è avvenuto, da parte del LA, significherebbe dare luogo ad un formalismo privo di funzione processuale, dal momento che i due atti predetti non lasciano dubbio circa la loro distinta e congiunta imputazione.
L'eccezione è infondata.
2) Con la seconda eccezione la resistente banca afferma la nullità della notifica del ricorso in quanto effettuata ad un codifensore costituito, già difensore in primo grado, che non è tuttavia domiciliatario per il giudizio di Cassazione.
2a) Osserva la Corte che è indubbio che la notificazione dell'atto di impugnazione deve essere fatta al difensore costituito e per di più domiciliatario. Il che nella specie non è avvenuto, giacché la notificazione è stata fatto in luogo diverso da quello indicato con la domiciliazione. Tale circostanza rende "nulla" la formalità, ma non inesistente, coma la resistente pretende, perché il professionista presso il quale è stata effettuata è pur sempre un difensore costituito del destinatario.
Non si è verificata la ipotesi di notifica mancante di collegamento con il destinatario che giustifica la diagnosi di inesistenza (Cass. 6947 del 95). Non sono in discussione, quindi, i principi che la resistente invoca, ne' la giurisprudenza che essa richiama la quale ravvisa l'inesistenza nel caso di notificazione fatta a soggetto che, non essendo più difensore del destinatario per essere stato sostituito, non può vere con lui alcun collegamento.
Nel caso di specie è pacifico che illegale al quale la notificazione è stata fatta è difensore anch'egli per il giudizio di cassazione. la nullità che si è rilevata, quindi, risulta sanata dalla costituzione da parte del destinatario. (cfr. cass. n. 8759 del 1987). Il ricorso può, dunque essere esaminato.
3) Con il primo mezzo i ricorrenti lamentano la motivazione insufficiente o omessa su un punto decisivo della controversia. Sostengono che la sentenza impugnata, in modo apodittico e comunque errato, ha ritenuto rilevante ad escludere la responsabilità della banca la circostanza della produzione in giudizio da parte della medesima dei documenti di accompagnamento della merce. 3a) Osserva la Corte che la sentenza impugnata, esaminando analoga doglianza degli odierni ricorrenti, ha affermato la contestata rilevanza atteso l'assunto dell'impugnazione. Poiché infatti, gli appellanti muovevano alla banca mandataria in Nigeria l'addebito di avere consegnato al destinatario nigeriano della merce i documenti predetti senza avere in cambio ottenuto la dichiarazione di dover pagare entro trenta giorni, la produzione in giudizio tendeva a smentire proprio quell'addebito.
La doglianza, che riproduce quella avanzata al giudice di secondo grado, è comunque infondata laddove censura la motivazione, giacché la corte di merito ha chiarito la circostanza ed ha spiegato le ragioni per le quali essa dimostrava l'infondatezza della pretesa degli appellanti, con motivazione esente da censure in questa sede. Il motivo deve essere, quindi, respinto.
4) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano un ulteriore vizio di insufficienza e/o carenza di motivazione sul punto decisivo relativo al rapporto causale tra la mancata informazione dell'esito negativo dell'operazione commerciale ed il pregiudizio subito da CO.
4a) Osserva la Corte che la sentenza impugnata ha esaminato il punto ed ha ritenuto l'irrilevanza delle prove articolate dagli appellanti a dimostrare la pretesa riferibilità del pregiudizio. Il giudice del merito ha esaminato tutti i capitoli di prova proposti motivando per ciascuno di essi la propria statuizione. Il potere discrezionale che gli spettava è stato esercitato in modo incensurabile in questa sede perché la motivazione non fa emergere alcuna inadeguatezza. Il motivo è, dunque, anch'esso infondato. 5) Il ricorso deve essere respinto. Le ricorrenti debbono essere condannate al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Lire.355.100, oltre a L.
3.000.000 per onorari.
In Roma il 18 novembre 1998.
Depositata in Cancelleria il 8/3/1999.