CASS
Sentenza 27 marzo 2026
Sentenza 27 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/03/2026, n. 11753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11753 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ID EL HA EL, nato in [...] il [...], contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, avverso l'ordinanza del 25 novembre 2025 della Corte d'appello di Roma;
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DA RO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25 novembre 2025 la Corte d’appello di Roma ha respinto la domanda formulata da ID EL HA per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere dal 23 aprile 2023 - data in cui veniva tratto in arresto in esecuzione di un decreto di fermo – all’8 gennaio 2024 - data in cui con sentenza emessa dal Tribunale di Roma (irrev. 23 aprile 2024) veniva assolto dagli addebiti - con la formula per non aver commesso il fatto - e contestualmente rimesso in libertà. Penale Sent. Sez. 4 Num. 11753 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 11/03/2026 2 La misura fu disposta per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato pluriaggravato di tentata rapina. 1.1. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., ostativa al riconoscimento dell’equo indennizzo, avuto riguardo alla condotta extraprocessuale ed a quella processuale. I giudici della riparazione hanno valorizzato a tal fine l’individuazione effettuata dalla persona offesa, l’aver assistito all’aggressione senza alcuna “presa di distanza”, neppure in sede di interrogatorio, e l’adozione di uno stile di vita antigiuridico – in ragione dei precedenti penali, dell’assenza di fonti lecite di sussistenza e dell’essere noto alle forze dell’ordine con diversi alias. 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione ID EL HA, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen. Si osserva al riguardo che i giudici della riparazione hanno incentrato la loro attenzione sul merito della imputazione (così operando una non consentita rivalutazione del giudizio sulla responsabilità), facendo dipendere la colpa grave ostativa da elementi irrilevanti rispetto all’adozione della misura, rivelatori al più di una colpa soggettivamente intesa, quale appunto lo stile di vita, la presenza sul luogo della rapina, la mancanza di un alibi e di una fissa dimora, nonché l’assenza di una “presa di distanza dal reato”. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge anche con riguardo all’evidente rovesciamento della prospettiva cui, invece, deve correttamente attenersi il giudice della riparazione, al quale non è consentita una nuova analisi dei fatti posti a fondamento del giudizio assolutorio. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio della motivazione, poiché apparente, nella misura in cui l’ordinanza impugnata non individua, in chiave oggettiva, il comportamento che ha contribuito alla emanazione della misura cautelare. 2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione, poiché omessa, non avendo il giudice della riparazione valutato il grado della colpa. Osserva il ricorrente che solo la colpa grave esclude il diritto all’indennizzo, non anche la colpa lieve, che può essere valutata ai fini della determinazione della somma dovuta. 3 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi tre motivi di ricorso, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. 2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, essendo stata dedotta una ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice della riparazione valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno l’autorità giudiziaria in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. In tal modo la connotazione solidaristica dell'istituto viene quindi ad essere contemperata in rapporto al dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha più volte ribadito che il giudice della riparazione deve procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze processuali rispetto al giudice penale. Ciò in quanto è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante - anche nel concorso dell'altrui errore - alla produzione dell'evento "detenzione" (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203638 – 01; conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263 – 01). L'autonomia tra i due giudizi riguarda però la valutazione dei fatti, non l'accertamento degli stessi, irrevocabilmente compiuto nel giudizio di cognizione. Per tale ragione, la sussistenza del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto all'indennizzo non può essere desunta da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (cfr., Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, cit., secondo cui il giudice dell'equa riparazione deve valutare se certi comportamenti “accertati o non negati”, e pur sempre riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano avere svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l'autorità giudiziaria;
Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350 - 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957 – 01; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, Rv. 250385 – 01). Da quanto detto è possibile trarre una prima importante conseguenza: il giudizio riparatorio non ha per oggetto né la rivalutazione del merito dell’imputazione, né il riesame della misura cautelare. 4 Spetta invece alla Corte territoriale la verifica sulla condotta del richiedente, e sulla valenza sinergica nel determinare l’adozione della misura. 2.1. Nella specie la Corte territoriale non ha fatto buon governo di tali consolidati principi. Nel descrivere il comportamento ritenuto ostativo all’indennizzo, la Corte d’appello ha innanzitutto valorizzato il riconoscimento del richiedente, compiuto nel corso delle indagini, in uno di coloro che parteciparono all’azione predatoria, anche in ragione del fatto che costui indossava una felpa con particolari caratteristiche. Ma in tal modo è incorsa sia in un errore di metodo – non dovendo ripetere alcuna valutazione sul merito della imputazione - sia nella indebita valorizzazione, al fine di ritenere provata la condotta ostativa, di fatti esclusi dal giudice della cognizione, che ha ritenuto inattendibile il riconoscimento (sul rapporto tra prova dichiarativa e giudizio riparatorio, Sez. 4, n. 25342 del 29/03/2023, non mass.; Sez. 4, n. 2202 del 12/01/2022, Rv. 282570 – 01). Per analoghe ragioni, si collocano al di fuori del perimetro del giudizio riparatorio i riferimenti agli elementi idonei a corroborare la “scorta indiziaria” (p. 8 ordinanza impugnata) o alla “scelta della misura” in relazione all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (p. 9). 2.2. Sempre nel novero delle condotte extraprocessuali l’ordinanza impugnata colloca il richiamo allo “stile di vita antigiuridico” del ricorrente (pp. 8 e 9) che si fonderebbe sull’esistenza di precedenti penali, nell’assenza di fonti di reddito e nell’essere noto alle forze dell’ordine con diversi alias. Osserva al riguardo il Collegio che si tratta di espressioni evanescenti, prive di specifica attitudine descrittiva di una condotta colposa (cfr., Sez. 4, n. 17534 del 05/03/2020, non mass., con riferimento alla locuzione “stile di vita opaco”), e che, in ogni caso, l’ordinanza non spiega in che termini avrebbero determinato, anche in concorso con l’errore dell’autorità giudiziaria, l’emissione della misura cautelare. La Corte della riparazione, infatti, non ha specificato se i precedenti penali sono stati considerati dal giudice della cautela non ai fini della prognosi di pericolosità, qui irrilevante - ma in tal senso sembra esprimersi il giudice della riparazione (p. 9, con specifico riferimento alla scelta della misura) - bensì per avvalorare il coinvolgimento del ricorrente nel reato per cui fu tratto in arresto. 2.3. L’esistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo è stata inoltre motivata attraverso il riferimento alla presenza del ricorrente sul luogo del delitto, poiché seguita da una condotta “inerte”. 5 Il Collegio ricorda, al riguardo, che a determinate condizioni è possibile rinvenire un profilo di colpa nella condotta del richiedente, commessa nella consapevolezza dell’altrui illecito, che sia percepibile come espressione di connivenza. È stato affermato, e va qui ribadito, che la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, può ravvisarsi anche in relazione ad una ipotesi di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Rv. 280391 – 01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Rv. 275970 – 01; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Rv. 263139 – 01). Se, infatti, va escluso, in via generale, che la connivenza possa essere di per sé ritenuta ostativa all'indennizzo a causa della mancata denuncia all'autorità giudiziaria del reato alla cui consumazione si sta assistendo, essa può assumere rilievo nella misura in cui è ritenuta espressione della violazione di un dovere solidaristico (cfr., per un’ampia ricostruzione, Sez. 4, n. 33999 del 14/06/2022, non mass.). Tuttavia, non è questa la prospettiva adottata nell’ordinanza impugnata, in cui si fondono condotte extraprocessuali (l’aver assistito inerte al fatto) e condotte processuali (il non aver “preso le distanze” dal reato nel corso dell’interrogatorio), erroneamente messe in relazione alla scelta del tipo di misura, ovvero alla valutazione in punto di periculum libertatis, come detto estranea al perimetro conoscitivo del giudice della riparazione. 2.4. Il diniego dell’indennizzo è stato inoltre motivato con riguardo alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, in ordine alle ragioni per le quali il richiedente si trovava nel luogo in cui fu commessa la rapina. In linea generale tali dichiarazioni possono al limite assumere rilievo quanto al mantenimento della misura, non certo in ordine alla sua adozione, fermo restando che l’ordinanza neppure spiega se l’alibi offerto – che la Corte della riparazione indica come inconsistente (p. 9) - è stato ritenuto “falso” dai giudici di merito. 6 2.5. L’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso comporta l’assorbimento del quarto. 3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 11 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DA RO RE AG
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DA RO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25 novembre 2025 la Corte d’appello di Roma ha respinto la domanda formulata da ID EL HA per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere dal 23 aprile 2023 - data in cui veniva tratto in arresto in esecuzione di un decreto di fermo – all’8 gennaio 2024 - data in cui con sentenza emessa dal Tribunale di Roma (irrev. 23 aprile 2024) veniva assolto dagli addebiti - con la formula per non aver commesso il fatto - e contestualmente rimesso in libertà. Penale Sent. Sez. 4 Num. 11753 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 11/03/2026 2 La misura fu disposta per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato pluriaggravato di tentata rapina. 1.1. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., ostativa al riconoscimento dell’equo indennizzo, avuto riguardo alla condotta extraprocessuale ed a quella processuale. I giudici della riparazione hanno valorizzato a tal fine l’individuazione effettuata dalla persona offesa, l’aver assistito all’aggressione senza alcuna “presa di distanza”, neppure in sede di interrogatorio, e l’adozione di uno stile di vita antigiuridico – in ragione dei precedenti penali, dell’assenza di fonti lecite di sussistenza e dell’essere noto alle forze dell’ordine con diversi alias. 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione ID EL HA, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen. Si osserva al riguardo che i giudici della riparazione hanno incentrato la loro attenzione sul merito della imputazione (così operando una non consentita rivalutazione del giudizio sulla responsabilità), facendo dipendere la colpa grave ostativa da elementi irrilevanti rispetto all’adozione della misura, rivelatori al più di una colpa soggettivamente intesa, quale appunto lo stile di vita, la presenza sul luogo della rapina, la mancanza di un alibi e di una fissa dimora, nonché l’assenza di una “presa di distanza dal reato”. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge anche con riguardo all’evidente rovesciamento della prospettiva cui, invece, deve correttamente attenersi il giudice della riparazione, al quale non è consentita una nuova analisi dei fatti posti a fondamento del giudizio assolutorio. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio della motivazione, poiché apparente, nella misura in cui l’ordinanza impugnata non individua, in chiave oggettiva, il comportamento che ha contribuito alla emanazione della misura cautelare. 2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione, poiché omessa, non avendo il giudice della riparazione valutato il grado della colpa. Osserva il ricorrente che solo la colpa grave esclude il diritto all’indennizzo, non anche la colpa lieve, che può essere valutata ai fini della determinazione della somma dovuta. 3 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi tre motivi di ricorso, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. 2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, essendo stata dedotta una ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice della riparazione valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno l’autorità giudiziaria in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. In tal modo la connotazione solidaristica dell'istituto viene quindi ad essere contemperata in rapporto al dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha più volte ribadito che il giudice della riparazione deve procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze processuali rispetto al giudice penale. Ciò in quanto è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante - anche nel concorso dell'altrui errore - alla produzione dell'evento "detenzione" (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203638 – 01; conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263 – 01). L'autonomia tra i due giudizi riguarda però la valutazione dei fatti, non l'accertamento degli stessi, irrevocabilmente compiuto nel giudizio di cognizione. Per tale ragione, la sussistenza del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto all'indennizzo non può essere desunta da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (cfr., Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, cit., secondo cui il giudice dell'equa riparazione deve valutare se certi comportamenti “accertati o non negati”, e pur sempre riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano avere svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l'autorità giudiziaria;
Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350 - 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957 – 01; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, Rv. 250385 – 01). Da quanto detto è possibile trarre una prima importante conseguenza: il giudizio riparatorio non ha per oggetto né la rivalutazione del merito dell’imputazione, né il riesame della misura cautelare. 4 Spetta invece alla Corte territoriale la verifica sulla condotta del richiedente, e sulla valenza sinergica nel determinare l’adozione della misura. 2.1. Nella specie la Corte territoriale non ha fatto buon governo di tali consolidati principi. Nel descrivere il comportamento ritenuto ostativo all’indennizzo, la Corte d’appello ha innanzitutto valorizzato il riconoscimento del richiedente, compiuto nel corso delle indagini, in uno di coloro che parteciparono all’azione predatoria, anche in ragione del fatto che costui indossava una felpa con particolari caratteristiche. Ma in tal modo è incorsa sia in un errore di metodo – non dovendo ripetere alcuna valutazione sul merito della imputazione - sia nella indebita valorizzazione, al fine di ritenere provata la condotta ostativa, di fatti esclusi dal giudice della cognizione, che ha ritenuto inattendibile il riconoscimento (sul rapporto tra prova dichiarativa e giudizio riparatorio, Sez. 4, n. 25342 del 29/03/2023, non mass.; Sez. 4, n. 2202 del 12/01/2022, Rv. 282570 – 01). Per analoghe ragioni, si collocano al di fuori del perimetro del giudizio riparatorio i riferimenti agli elementi idonei a corroborare la “scorta indiziaria” (p. 8 ordinanza impugnata) o alla “scelta della misura” in relazione all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (p. 9). 2.2. Sempre nel novero delle condotte extraprocessuali l’ordinanza impugnata colloca il richiamo allo “stile di vita antigiuridico” del ricorrente (pp. 8 e 9) che si fonderebbe sull’esistenza di precedenti penali, nell’assenza di fonti di reddito e nell’essere noto alle forze dell’ordine con diversi alias. Osserva al riguardo il Collegio che si tratta di espressioni evanescenti, prive di specifica attitudine descrittiva di una condotta colposa (cfr., Sez. 4, n. 17534 del 05/03/2020, non mass., con riferimento alla locuzione “stile di vita opaco”), e che, in ogni caso, l’ordinanza non spiega in che termini avrebbero determinato, anche in concorso con l’errore dell’autorità giudiziaria, l’emissione della misura cautelare. La Corte della riparazione, infatti, non ha specificato se i precedenti penali sono stati considerati dal giudice della cautela non ai fini della prognosi di pericolosità, qui irrilevante - ma in tal senso sembra esprimersi il giudice della riparazione (p. 9, con specifico riferimento alla scelta della misura) - bensì per avvalorare il coinvolgimento del ricorrente nel reato per cui fu tratto in arresto. 2.3. L’esistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo è stata inoltre motivata attraverso il riferimento alla presenza del ricorrente sul luogo del delitto, poiché seguita da una condotta “inerte”. 5 Il Collegio ricorda, al riguardo, che a determinate condizioni è possibile rinvenire un profilo di colpa nella condotta del richiedente, commessa nella consapevolezza dell’altrui illecito, che sia percepibile come espressione di connivenza. È stato affermato, e va qui ribadito, che la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, può ravvisarsi anche in relazione ad una ipotesi di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Rv. 280391 – 01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Rv. 275970 – 01; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Rv. 263139 – 01). Se, infatti, va escluso, in via generale, che la connivenza possa essere di per sé ritenuta ostativa all'indennizzo a causa della mancata denuncia all'autorità giudiziaria del reato alla cui consumazione si sta assistendo, essa può assumere rilievo nella misura in cui è ritenuta espressione della violazione di un dovere solidaristico (cfr., per un’ampia ricostruzione, Sez. 4, n. 33999 del 14/06/2022, non mass.). Tuttavia, non è questa la prospettiva adottata nell’ordinanza impugnata, in cui si fondono condotte extraprocessuali (l’aver assistito inerte al fatto) e condotte processuali (il non aver “preso le distanze” dal reato nel corso dell’interrogatorio), erroneamente messe in relazione alla scelta del tipo di misura, ovvero alla valutazione in punto di periculum libertatis, come detto estranea al perimetro conoscitivo del giudice della riparazione. 2.4. Il diniego dell’indennizzo è stato inoltre motivato con riguardo alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, in ordine alle ragioni per le quali il richiedente si trovava nel luogo in cui fu commessa la rapina. In linea generale tali dichiarazioni possono al limite assumere rilievo quanto al mantenimento della misura, non certo in ordine alla sua adozione, fermo restando che l’ordinanza neppure spiega se l’alibi offerto – che la Corte della riparazione indica come inconsistente (p. 9) - è stato ritenuto “falso” dai giudici di merito. 6 2.5. L’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso comporta l’assorbimento del quarto. 3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 11 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DA RO RE AG