Sentenza 19 dicembre 2014
Massime • 1
Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2014, n. 11150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11150 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 19/12/2014
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - N. 2151
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 23303/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA AN N. IL 28/01/1988;
avverso l'ordinanza n. 14/2013 CORTE APPELLO di POTENZA, del 14/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del PG Dott. RIELLO Luigi che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. LL TO, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 6.8.2010 al 22.2.2011, per il reato di concorso in detenzione di cocaina e di una pistola, per i quali era stato assolto con sentenza passata in giudicato il 19.7.2011. La Corte territoriale ha ravvisato l'insussistenza dei presupposti del diritto alla riparazione di cui all'art. 314 c.p.p., comma 1, in quanto il comportamento del LL aveva dato corso all'ordinanza di custodia cautelare, individuando gli estremi della colpa grave, preclusiva al riconoscimento dell'indennizzo richiesto. E ciò in quanto il medesimo era stato visto dagli investigatori mentre, uscendo da un locale dismesso, si guardava intorno con fare sospetto, si portava dietro un muretto dove prelevava qualcosa, si recava verso un muraglione posto di fronte e si abbassava mentre sopraggiungeva HE CH che alla vista di un agente di polizia si dava alla fuga, cercando nel contempo di avvertire SI TO, residente in un civico lì insistente, della presenza della polizia, mentre il LL tentava di allontanarsi. Ha aggiunto la Corte distrettuale che nel locale dismesso venne rinvenuta droga (hashish per gr. 487 e cocaina per g. 136) ed una pistola a tamburo cl. 38 con cinquanta proiettili;
sul retro del muretto veniva rinvenuta altra bustina contenente gr. 11,60 di cocaina, a terra un bilancino di precisione. Nella busta di plastica che conteneva l'hashish vi era uno scontrino fiscale riportante la tessera a punti di LL IA, moglie del DI e sorella del ricorrente. Il menzionato HE attribuiva tutto quanto rinvenuto a LO AR, proprietario del locale.
2. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., rilevando che la Corte territoriale ha operato una rilettura dei fatti completamente contrastante con il giudicato, tanto in relazione alla valutazione degli accertamenti, quanto alla considerazione di dati e circostanze.
3. Con memoria depositata il 3.12.2014 l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato.
La motivazione resa dalla Corte di appello circa il comportamento del LL è viziata dalla circostanza, dedotta dal ricorrente, che la stessa è sostanzialmente fondata su una interpretazione dei fatti accertati nel processo di merito sostanzialmente "innovativa", nel senso che rifiuta quanto a riguardo degli stessi è stato affermato dal giudice della cognizione (che ha dato credito al LL quando questi ha sostenuto di essere stato presente sul teatro dell'azione degli investigatori perché in compagnia del proprio cane) per concludere a favore di una propria ricostruzione. Ora, il giudice della riparazione, che pur svolge il proprio giudizio in piena autonomia ed è dunque libero di valutare diversamente i fatti accertati in sede penale, non può però spingere tale autonomia e libertà fino a ritenere provati fatti che tali non sono stati ritenuti dal giudice penale o non provate circostanze che questi ha ritenuto dimostrate. L'errata impostazione dell'ordinanza impugnata, peraltro, non permette neppure di cogliere quali siano stati i comportamenti pacificamente attribuibili al LL e se questi, perché accompagnati da un patrimonio informativo pertinente, potessero far prevedere che essi avrebbero potuto essere malamente interpretati dagli investigatori. Infatti, non si può obliare che la colpa ostativa richiede condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. Sicché non è sufficiente individuare una condotta che possa ragionevolmente apparire agli inquirenti come concretante indizi di reità; occorre anche che tale condotta sia tale da poter essere percepita dall'agente medesimo come eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti.
5. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Potenza, la quale dovrà procedere a nuove esame tenendo conto di quanto sopra evidenziato. Ad essa si demanda il regolamento delle spese tra le parti anche per il presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla la impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Potenza, cui demanda il regolamento delle spese tra le parti anche per il presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 dicembre 2014. Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2015