Sentenza 15 maggio 2003
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IL FATTO Un Condominio inviava ad una società di manutenzione degli ascensori disdetta del relativo contratto senza rispettare il termine ivi previsto. Del chè tale disdetta veniva ritenuta intempestiva dalla società alla luce degli artt. 3 e 8 del contratto. Il Tribunale, in primo luogo, evidenziava quindi la tardività della disdetta siccome esercitata dal condominio. Tuttavia verificava anche che lo schema contrattuale delineatosi alla luce di una complessiva lettura degli artt. 3 e 8 era da ritenersi vessatorio in quanto il condominio assumeva certamente la veste di consumatore nell'ambito del rapporto contrattuale in esame. Ed invero, il termine entro il quale esercitare la disdetta …
Leggi di più… - 2. Ingiustificato arricchimento, domanda nuova, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2003, n. 7545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7545 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 REPUBBLICA ITALIANA (IST.NE GIUDICE DI PACE) 'IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 07545/03 LA CORTE S Oggetto SEZIONE TERA Пегроплавства Contrattuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23645/00 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. Ernesto LUPO VARRONE Consigliere 16686 Cron. Dott. Michele LIMONGELLI Rep. Dott. Antonio Rel. Consigliere Ud. 02/12/02 PURCARO ConsigliereDott. Italo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COOPERATIVA EDILIZIA a. r.
1. IL CERBIATTO, con sede in Messina, in persona del Presidente legale rappresentante sig. Cama Antonio, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ETTORE FRANCO BELLO, con studio in 98123 MESSINA VIA GHIBELLINA, 133, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro 2002 PU OR;
2381 intimata avversO la sentenza n. 501/00 del Giudice di pace di MESSINA, emessa il 3/4/2000 depositata il 15/05/00; RG.289/2000, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Giudice di pace di Messina la Socie- tà Cooperativa Edilizia a.r.l. "Il Cerbiatto", premesso che PU TU, socia della cooperativa, non ave- va pagato la quota di L 600.000 per fornitura di acqua potabile, ha ottenuto, nei confronti della PU, in- giunzione di pagamento del detto importo. La PU ha proposto opposizione, negando d'essere debitrice della Cooperativa per aver sgomberato il proprio appartamento in esito a ordinanza sindacale di sgombero e per aver, quindi, cessato di usufruire delle erogazioni di acqua. Ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Costitui- tasi, la Cooperativa ha riconosciuto la rispondenza al dell'avverso dedotto ed ha concordato con l'oppo-vero nente per la revoca della ingiunzione. Ha chiesto, pe- raltro la condanna della PU al pagamento della 2 Hese stessa somma а titolo di concorso nelle spira di ge- stione della cooperativa relative all'anno 1998. Con sentenza del 15/5/2000 il Giudice di pace ha ritenuto inammissibile la domanda di condanna proposta dalla Co- operativa per il diverso titolo successivamente dedotto ed, in accoglimento della opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo. Ricorre la Cooperativa con tre mo- tivi. L'intimata PU non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi, che essendo connessi vanno congiuntamente esaminati, la Cooperativa ricorrente de- nunzia violazione degli artt. 132 e 36 Cod. Proc. Civ., 118 Disp. Att. e vizi motivazionali, nonché "violazione del diritto di difesa e del principio di economia pro- cessuale". Sostiene d'avere per mero errore materiale, indicato a fondamento del ricorso per ingiunzione il titolo "consumo di acqua potabile" in luogo del titolo " 'concorso nelle spese di gestione" e lamenta che il Giudice di pace, senza tener conto di ciò, abbia rite- nuto "inaccoglibile" la "domanda riconvenzionale", con cui nel giudizio di opposizione la cooperativa aveva indicato il secondo titolo a giustificazione della ri- chiesta di condanna della opponente PU. La doglian- za non ha fondamento. Da un canto, infatti, la stessa cooperativa ha ri- 3 conosciuto che l'ingiunzione di pagamento era stata emessa per un credito inesistente, tant'è che ha con- cordato con la opponente per la revoca del decreto in- giuntivo. D'altro canto, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo l'opponente (nel caso in esame la PU), sostanzialmente convenuto, può proporre domande riconvenzionali, mentre l'opposto (nella specie la Cooperativa), sostanzialmente attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere (Cass. 25/7/1999, n. 2820 - Cass., con l'ingiunzione Cass., Cass., 6/4/1990, n. 2875 30/7/1988, n. 4795 - - - Cass., 22/3/1995, 3/12/1991, n. 12922 n. 3254 - Cass., 25/3/1999, n. 2820 - Cass., 19/5/2000, n. 6528). Non a torto, quindi, il Giudice di pace ha denegato l'accoglimento di quella che (sia detto per inciso) la Cooperativa insiste nel definire "domanda riconvenzio- nale" e che, in realtà, era una domanda del tutto nuo- va, in quanto assolutamente priva di connessione con le ragioni della opposizione e con il titolo dedotto a fondamento del ricorso per ingiunzione. Col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 132 Cod. Proc. Civ., sotto il profilo di un vizio di omessa pronunzia in ordine alla "domanda ri- convenzionale". Osserva che nel dispositivo della sen- 4 tenza impugnata manca qualsiasi statuizione in ordine a tale domanda e da ciò parrebbe desumere un motivo di nullità della decisione. La censura è infondata, giac- chè il dispositivo deve ritenersi integrato dalla moti- vazione (Cass., 18/7/2002, n. 10409) e nel caso di spe- cie il giudice "a quo" ha chiaramente affermato, in mo- tivazione, la "inaccoglibilità" della "domanda ricon- venzionale". Il ricorso va, dunque, rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo la intimata PU svolto attività difensiva.
P.Q. M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 2/12/2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Стайли F u n IL CANCEL ERE Innocent us) DEPOSITATO IN CANCELLERIA TATS MAG, 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista