Sentenza 1 aprile 2003
Massime • 1
Nel giudizio finalizzato alla determinazione dell'indennità di occupazione temporanea di un bene, ove non vi sia accordo sull'ammontare della somma da versare, l'accertamento della natura del terreno occupato è compito e giudice di merito che non può essere lasciato alla concorde determinazione delle parti circa la natura dell'area occupata. Infatti, la quantificazione dell'indennità di occupazione, in difetto di altri elementi di giudizio, deve essere eseguita calcolando, sull'indennità di espropriazione virtuale, diversamente determinata, ai sensi dell'art. 5 "bis" della legge n. 359 del 1992, a seconda della natura (edificabile o meno) dei terreni interessati, la misura degli interessi legali annui.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/04/2003, n. 4920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4920 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GOLAMETTO 2, presso l'Avvocato ROBERTO DE MARTINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato GIUSEPPE BICOCCHI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MB PI in proprio, MB AR, MB PI, MB RC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ORAZIO 31, presso l'avvocato COSTANTINO TONELLI CONTI, rappresentati e difesi dall'avvocato PI MB, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
FI IA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1095/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 10/08/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il resistente, l'Avvocato TONELLI CONTI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento dei motivi primo, secondo e terzo con l'assorbimento del quarto motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Villa Collemandina disponeva l'occupazione temporanea e d'urgenza dei terreni necessari per la costruzione di n. 6 alloggi economici e popolari in loc. Vergala e di un campo di calcio in loc. Piane e in data 8.5.1988 notificava ai proprietari che la Commissione provinciale aveva determinato in L. 10.350 al mq. l'indennità dovuta per i terreni siti nella prima località e in L. 10.500 al mq.
l'indennità dovuta per i terreni ricompresi nella seconda località.
Avverso tali indennità proponevano opposizione alla stima i proprietari dei terreni occupati RO, GH PI ed LA MB nonché l'usufruttuaria MA IT lamentando l'esiguità della somma liquidata.
Si costituiva in giudizio il Comune di Villa Collemandina che resisteva alla domanda attrice, assumendo che l'indennità determinata dalla Commissione provinciale espropri era equa, tenuto conto della natura montana dei terreni occupati.
Con sentenza in data 10.8.1999 la Corte di appello di Firenze dichiarava inammissibile l'opposizione alla stima proposta avverso l'indennità di espropriazione, non essendo stato pronunziato il decreto di esproprio e liquidava in favore degli attori la sola indennità di occupazione legittima, determinata sulla base degli interessi legali annui applicati sull'indennità di espropriazione virtuale.
Avverso la sentenza della Corte, di appello propone ricorso, fondato su quattro motivi, il Comune di Villa Collemandina.
Resistono con controricorso gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis L. 359/1992 nonché erronea motivazione su un punto decisivo della controversia. Assume la ricorrente che la Corte di appello dopo avere esattamente distinto le aree edificabili da quelle non edificabili ha poi considerato, ai fini del calcolo dell'indennità di occupazione legittima, l'intero terreno occupato come area edificabile, sulla base dell'erroneo presupposto che sul punto si era formato un accordo delle parti.
La Corte territoriale non ha tenuto conto che le conclusioni formulate all'udienza 12.3.1996 e riportare nell'epigrafe della sentenza, erano state superate dalle conclusioni precisate all'udienza del 25.11.1997.
Con tali conclusioni, in relazione al merito, il Comune aveva chiesto la reiezione di tutte le domande attrici sicché in ordine al valore delle aree non si era concluso alcun accordo. Osserva altresì l'Amministrazione ricorrente che il rilievo relativo alla non edificabilità delle aree non costituisce un'eccezione in senso tecnico ma solo una difesa in diritto ragione per cui era onere del giudice distinguere, ai fini della corretta applicazione dell'art. 5 bis L. 359/1992, le aree edificabili da quelle non edificabili, diverse essendo le modalità di calcolo dell'indennità di espropriazione e quindi dell'indennità di occupazione legittima nei due casi.
Il motivo, articolato in due distinte censure, è fon dato per quanto di ragione e va pertanto accolto nei limiti in prosieguo di motivazione precisati.
Invero riguardo alla prima censura va rilevato che l'Amministrazione ricorrente lamenta un errore di percezione nel quale sarebbe caduto il giudice di merito, errore che avrebbe poi dato causa alla decisione assunta.
Tale tipo di errore previsto e regolato dall'art. 395 n. 4 c.p.c. integra un errore revocatorio non deducibile nel giudizio di legittimità.
Invero l'errore revocatorio si sostanzia allorché venga "supposto un fatto incontrovertibilmente escluso o venga al contrario considerato inesistente un fatto positivamente accertato, in conseguenza non già di un errore di diritto ma di un errore di percezione delle risultanze processuali che si concretizzi in una svista materiale, immediatamente rilevabile dagli atti, senza necessità di particolari indagini "(Cass. civ. sez. L. 29.11.1989 n. 5259). Nella specie risulta dagli atti che le parti hanno precisato le conclusioni due volte e che in particolare il Comune aveva chiesto in data 12.3.1996 determinarsi le indennità di esproprio nelle misure indicate nella relazione del proprio C.T. e in data 25.11.1997 aveva chiesto respingersi tutte le domande attrici. Delle conclusioni precisate in data 25.11.1997 il giudice di merito non ha tenuto conto, considerando quindi inesistente un fatto positivamente ed incontrovertibilmente risultante dagli atti, senza bisogno di particolari accertamenti o giudizi.
La prima censura va quindi dichiarata inammissibile. Fondata è al contrario la seconda censura, in relazione alla quale si osserva che nel giudizio finalizzato alla determinazione dell'indennità di occupazione temporanea di un bene è onere del giudice di merito accertare la natura del terreno occupato, posto che l'indennità di occupazione, in difetto di altri elementi di giudizio, deve essere determinata nella misura degli interessi legali annui, applicati all'indennità di espropriazione virtuale, da determinarsi sulla base dell'art. 5 bis L. 359/1992, che prevede distinte modalità di calcolo dell'indennità di espropriazione secondo che si tratti di terreni edificabili o meno.
Ne consegue che essendo le modalità di calcolo dell'indennità di espropriazione previste dalla legge in modo diverse a secondo della natura delle aree, non poteva il giudice di merito sottrarsi al relativo accertamento, sul presupposto di un accordo delle parti circa la natura edificabile delle aree medesime, permanendo però il contrasto in ordine all'ammontare dell'indennità di occupazione dovuta, contrasto che doveva necessariamente essere risolto in base al dettato dell'art. 5 bis L. 359/1992. Il giudice di merito sarebbe stato esonerato da ogni indagine solo se le parti si fossero accordate sull'ammontare della somma da versare alla Cassa depositi e prestiti, ponendo così termine alla controversia, con conseguente cessazione della materia del contendere, ipotesi non ricorrente nella specie.
Il primo motivo va pertanto accolto nei limiti indicati. Con il secondo motivo l'Amministrazione ricorrente deduce nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c, in riferimento all'art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia sull'eccezione del Comune in punto di parziale inedificabilità dei suoli, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla determinazione del thema decidendum. Espone l'Amministrazione ricorrente che nel corso del giudizio di merito aveva eccepito che una parte della superficie oggetto della procedura ablativa era destinata a verde pubblico ovvero assoggettata a vincolo stradale e che su tale punto la Corte territoriale non si è pronunziata incorrendo così in vizio di omessa pronunzia.
Nè la richiesta espressamente formulata può ritenersi superata dalla presunta concordanza intervenuta fra le parti, essendo all'uopo necessaria un'espressa rinunzia all'eccezione di inedificabilità.
Il motivo deve ritenersi assorbito nelle argomentazioni in precedenza svolte posto che il giudice di rinvio dovrà procedere alla determinazione dell'indennità di occupazione temporanea dopo avere accertato l'esatta natura dei terreni occupati. Con il terzo motivo il Comune censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis L. n. 359/1992 nonché per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Assume il ricorrente che la valutazione effettuata dal C.T.U con riferimento al valore dei terreni liberamente edificabili è certamente illegittima per quanto attiene alla parte resa edificabile dalla variante edilizia.
In particolare in base alla sentenza ed alla C.T.U. è emerso che:
a) 1808 mq. dell'intero comparto erano e sono rimasti assolutamente inedificabili;
b) mq. 4538 sono stati resi edificabilì solo dal vincolo preordinato all'esproprio.
Da tali accertamenti in fatto deriva che, anche a voler ritenere edificabili i terreni resi tali dalla variante preordinata all'esproprio, il parametro di valutazione del valore di tali beni non può essere rapportato a quello del libero mercato ma ad un valore che "faccia riferimento agli standar edilizi contenuti nella variante approvata e quindi nei limiti da essa posti." Limitazione riferibile alla quasi totalità del lotto sito in località Le Piane con destinazione di "zona a verde pubblico ed attrezzature sportive".
Anche il terzo motivo deve ritenersi assorbito a seguito dell'accoglimento del primo motivo posto che, come detto, il giudice di merito dovrà procedere ad una nuova determinazione dell'indennità di occupazione, valutando l'edificabilità delle aree nell'ambito dello strumento urbanistico vigente. Con il quarto ed ultimo motivo l'Amministrazione comunale impugna la sentenza di merito per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis L. n. 359/1992 nonché per omessa insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Rileva il comune che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che l'indennità di espropriazione da porre a fondamento dei conteggi dell'indennità di occupazione non dovesse essere decurtata del 40%, avendo gli attori accettato l'indennità determinata dal C.T.U. nel corso del giudizio.
È vero al contrario che pur avendo gli attori manifestato la volontà di accettare l'indennità determinata dal C.T.U. hanno poi adottato un comportamento processuale non conseguente. Infatti nei conteggi allegati alle conclusioni gli attori hanno, in aggiunta a quanto stabilito dal c.t., chiesto la liquidazione degli interessi e del maggior danno ex art. 1224 c.c. pervenendo così a formulare richieste in misura tale da rendere impossibile ogni accordo.
Si rendeva quindi necessario l'abbattimento del 40% previsto dal più volte richiamato art. 5 bis comma 1 L. n. 359/1992. Il motivo è anch'esso assorbito, per le ragioni in precedenza esplicate, dovendo il giudice di rinvio rivalutare, in base al disposto dell'art. 5 bis L. 359/1992, l'intera vicenda. Pertanto va accolto per quanto di ragione il primo motivo del ricorso assorbiti gli altri motivi e l'impugnata sentenza va conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassa sul punto l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Firenze, diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2003