Sentenza 11 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di sequestro eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria, l'art. 355 cod. proc. pen. configura due obblighi alternativi del pubblico ministero:l'adozione del provvedimento di convalida del vincolo reale nel rispetto dei termini di legge (48 ore) o la restituzione della "res" all'interessato per caducazione del sequestro provvisorio. L'omessa convalida del vincolo reale da parte del pubblico ministero nel rispetto del termine perentorio di quarantotto ore determina l'inefficacia del sequestro e, di conseguenza, l'obbligo di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/2002, n. 4068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4068 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. NI ZUMBO Presidente
dott. Claudio VITALONE Componente
dott. Vincenzo TARDINO "
dott. Claudia SQUASSONI "
dott. Alfredo Maria LOMBARDI "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AS NI n. il 01/05/1948, avverso ordinanza del 21/06/2002 Trib. Libertà di Avellino;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Squassoni Claudia;
Sentite le conclusioni del P.G. Dr NI Siniscalchi rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 21.06.2002, il Tribunale di Avellino ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro probatorio gravante su videogiochi rilevando la configurabilità dell'illecito previsto dall'art. 110 Tulps perché gli apparecchi non erano conformi alle prescrizioni del c. 5 della norma;
per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno disatteso la prospettazione difensiva secondo la quale la convalida del sequestro era tardiva evidenziando che il provvedimento è stato emesso nel termine di novantasei ore dal sequestro di iniziativa della Polizia.
Tale conclusione è censurata dal ricorrente il quale evidenzia che il decreto di convalida è stato emesso alle ore 11 del 27.5.2002, mentre il verbale della Guardia di Finanza è stato trasmesso alla Procura il 25.5.2002 alle ore 9,50; tale situazione, sostiene il ricorrente, ha determinato la inefficacia del sequestro con necessità di restituzione dei beni allo avente diritto. Tanto premesso, il Collegio precisa che dagli atti processuali (che è facoltizzato ad esaminare essendo stato dedotto un vizio processuale e non motivazionale) risulta che la censura del ricorrente è puntuale;
la deduzione è, anche, corretta di diritto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento.
Dal disposto dell'art. 355 c. 2 cpp si evince che, nel caso di sequestro eseguito dalla Polizia Giudiziaria, il Pubblico Ministero è gravato da due obblighi alternativi;
convalidare il vincolo reale nei termini di legge o restituire la res all'interessato per caducazione del sequestro provvisorio.
Questa interpretazione del testo normativo è confortata dalla sentenza 151/1993 della Consulta (che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 355 cpp nella parte in cui non prevede come perentori i termini entro i quali il verbale di sequestro deve essere inviato all'autorità giudiziaria e deve intervenire la convalida).
Nel citato provvedimento, la Corte Costituzionale ha chiarito che la possibilità di optare per la convalida, ove ne ricorrano i presupposti, si consuma quando il termine di quarantotto ore sia inutilmente spirato;
in tale caso sorge in capo al Pubblico Ministrero l'obbligo, conseguente alla mancata convalida, di provvedere alla restituzioni delle cose sequestrate a seguito della avvenuta inefficacia del sequestro.
Pertanto, in esito alla caducazione del vincolo per il consumarsi delle quarantotto ore, il Pubblico Ministero avrebbe dovuto provvedere alla restituzione dei beni salva la susseguente possibilità di disporre nuovo sequestro a sensi dell'art. 253 cpp.. Il decreto di convalida tardivo deve ritenersi inefficace ed inidoneo a neutralizzare ex post l'effetto caducatorio conseguente al decorso del termine previsto dall'art. 355 c. 2 cpp. (Sez. 6, 4.4.1994 n. 2785).
P.Q.M.
La Corte annulla la ordinanza impugnata ed il decreto di convalida del sequestro del 27.5.2002 e dispone restituirsi gli oggetti allo avente diritto.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 GENNAIO 2003.