Sentenza 11 aprile 2000
Massime • 1
In tema di omessa condanna alla rifusione delle spese processuali in favore delle costituite parti civili, il pubblico ministero, estraneo al rapporto civilistico incidentalmente instauratosi nel procedimento penale, è, come tale, indifferente alle questioni ed ai profili propri dell'azione risarcitoria civile, ancorché spiegata nel procedimento penale, e, quindi, anche ai profili di soccombenza propri dell'azione civile; non è, perciò, legittimato ad impugnare un provvedimento all'esclusivo fine di tutelare gli interessi civili della parte privata, ne' a surrogarsi all'eventuale inerzia di quest'ultima che rimanga acquiescente alla decisione a sè pregiudizievole, così consentendo il formarsi del giudicato sul punto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/04/2000, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1) Dott. Mauro Domenico LO SAPIO - Presidente;
del 11/04/2000
2) Dott. Fabio MAZZA - Consigliere;
SENTENZA
3) Dott. Benito Romano DE GRAZIA - Consigliere;
N.2346
4) Dott. Vito SAVINO - Consigliere;
REGISTRO GENERALE
5) Dott. Francesco MARZANO - Cons. rel.; N.1718/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: 1) Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di CO;
2) Parte civile CE ES, n. in Arcevia (AN) il 25.02.1945;
avverso la sentenza del G.I.P. della Pretura di CO in data 21 ottobre 1998, nei confronti di Porfiri Rosanna, n. in Roma il 07.12.1966;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Francesco Marzano;
Vista la richiesta del P.G., che ha concluso per la rettifica della sentenza impugnata nel senso della condanna ai danni e spese in favore della parte civile;
Osserva:
1. Il 21 ottobre 1998 il TO di CO, nel corso di un procedimento nei confronti di Porfiri Rosanna per imputazione di cui all'art. 589 c.p., nel quale si erano costituiti parti civili CE EP, CE NE, CE AN, CE ES, CE AI, CE OM e CE GI, applicava alla Porfiri pena di legge, nulla statuendo in ordine alle spiegate costituzioni di parte civile.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di CO e, per mezzo del difensore, la parte civile CE ES. Il primo deduce il vizio di violazione di legge, per avere la impugnata sentenza "omesso la pronuncia di condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali in favore delle costituite parti civili", ai sensi dell'art. 444.2, c.p.p., in relazione alla sentenza n. 443/1990 della Corte Costituzionale. Analogo vizio denunzia anche il secondo ricorrente, rilevando che "il G.I.P. di CO ha omesso ogni pronuncia in ordine alle richieste formulate dalle parti civili costituite ivi compresa la istanza di refusione delle spese relative alla costituzione ed alla difesa delle parti stesse".
3.0 Il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica è inammissibile.
Avendo, difatti, esso ad oggetto esclusivamente le statuizioni civili, la parte pubblica non è legittimata a proporre impugnazione al riguardo. In particolare, in tema di omessa condanna alla rifusione delle spese processuali in favore delle costituite parti civili, il pubblico ministero, estraneo al rapporto civilistico incidentalmente instauratosi nel procedimento penale, è, come tale, indifferente alle questioni ed ai profili propri dell'azione risarcitoria civile, ancorché spiegata nel procedimento penale, e, quindi, anche ai profili di soccombenza propri dell'azione civile e, conseguentemente, a quelli relativi al trattamento della rifusione o compensazione delle spese del giudizio tra le parti private;
egli non è, perciò, legittimato ad impugnare un provvedimento all'esclusivo fine di tutelare gli interessi civili della parte privata, ne' a surrogarsi all'eventuale inerzia di quest'ultima che rimanga acquiescente alla decisione a sè pregiudizievole, così consentendo il formarsi del giudicato sul punto (cfr., per i profili sistematici della materia, Cass., Sez. Un., n. 5/1999, e, per ipotesi di specie, Cass., Sez. I. n. 3776/1998).
3.1 Fondato, invece, è il ricorso proposto dalla parte civile CE ES.
Nel rendere, difatti, la impugnata sentenza ex art. 444 c.p.p., il TO ha omesso del tutto di statuire sulle spese sostenute dalla parte civile, ai sensi del 2^ c. di tale norma, nella sua lettura conseguente alla pronuncia di parziale illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 443/1990. Non versandosi in ipotesi sussumibile nella previsione di cui all'art. 619 c.p.p., come dedotto dal P.G. requirente, ne' di mero errore materiale, ex art. 130 c.p.p. (essendo stata, per come s'è detto, del tutto omessa la Pronuncia di merito al riguardo), la impugnata sentenza va annullata limitatamente alla omessa decisione in punto di spese di costituzione e rappresentanza della parte civile CE ES;
e, concernendo l'annullamento i soli effetti civili suindicati, deve disporsi, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., il rinvio per la relativa statuizione al giudice civile competente in grado di appello.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale;
annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa decisione in punto spese di costituzione e rappresentanza della parte civile CE ES e rinvia per le relative statuizioni al giudice civile competente in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2000