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Sentenza 20 febbraio 2023
Sentenza 20 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2023, n. 7043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7043 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AP DO, nato a [...] il [...] avverso il provvedimento emesso in data 03/11/2021 dalla Corte d'appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dei Sostituti Procuratori generali Nicola Lettieri e Franca Zacco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria presentata dall'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a firma dell'avvocato Fabio Tortora, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva presentata dal difensore del ricorrente, avvocato RE AC, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7043 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento emesso in data 3 novembre 2021, la Corte di appello di Perugia, pronunciando in sede di rinvio all'esito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, ha rigettato la domanda presentata da DO AP per la riparazione dell'errore giudiziario a seguito della sentenza di proscioglimento, pronunciata in sede di revisione, dai reati di omicidio premeditato di cui agli artt. 110, 575, 576, n. 2, 577, n. 3, cod. pen., nonché di detenzione e porto illegale di arma da sparo di cui agli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre* 1974, n. 497. Secondo quanto indicato nel provvedimento impugnato, DO AP, nel periodo interessato dalla domanda di riparazione, decorrente dal 22 febbraio 1987 al 14 ottobre 1993, era gravato da più titoli esecutivi relativi a pene temporanee, sufficienti a giustificare la detenzione pur eliminando la pena dell'ergastolo inflitta con la sentenza oggetto di revisione. La precedente ordinanza di rigetto dell'istanza era stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione (Sez. 4, n. 24849 del 16/03/2021), perché, in quella occasione, il giudice di merito si era limitato a formare un mero elenco di provvedimenti di cumulo, individuando le condanne e le pene inflitte, senza un riferimento analitico alla decorrenza di ciascuna delle pene espiate. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello indicata in epigrafe DO AP, con atto a firma degli avvocati EL CO e RE AC, articolando un unico motivo. Con l'unico motivo di ricorso, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 643 e ss. cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza, nel corso del periodo espiato in forza della sentenza di condanna revocata, di altri legittimi titoli di detenzione. Si deduce che la Corte territoriale, pronunciando in sede di rinvio, è incorsa nel medesimo errore che aveva viziato , la precedente decisione annullata, perché non ha proceduto ad elaborare alcun prospetto analitico dei titoli di detenzione rilevanti per il periodo oggetto della richiesta, ma si è limitata a negare l'indennizzo richiesto unicamente sulla base del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale della Corte di appello di Roma il 12 marzo 1986, senza rilevare: -) la presenza di numerosi provvedimenti successivi di indulto e amnistia;
-) la revoca di alcuni titoli esecutivi;
-) l'emissione di molteplici decreti di rettifica del cumulo di pene da parte dell'organo esecutivo che hanno concretamente inciso sulla pena finale da 2 espiare. Si osserva che, nel periodo intercorrente tra il 22 febbraio 1987 e il 14 ottobre 1993, data in cui il ricorrente è stato raggiunto da un'ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere, lo stesso si trovava detenuto unicamente in forza della sentenza oggetto di revisione, atteso che: -) il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 31 marzo 1989 aveva individuato, attraverso il criterio moderatore di cui all'art. 72 cod. pen., la pena finale da espiare nell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di due mesi;
-) successivamente a quella data sono intervenute una serie di vicende estintive dei titoli detentivi, a seguito di concessione di amnistia e indulto, che hanno comportato la riduzione della pena da scontare;
-) in seguito è intervenuta la revoca di un'ulteriore sentenza di condanna inflitta nei confronti del ricorrente;
-) dalla pena così residuata, pari a sei anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione, inoltre, andavano scomputati 1.165 giorni a titolo di liberazione anticipata. Di conseguenza, a seguito di tali decurtazioni, la pena finale da scontare era pari a tre anni, sei mesi e quindici giorni di reclusione, con fine pena anticipato al 22 febbraio 1987. Si evidenzia, ancora, con richiami alla giurisprudenza di legittimità, che il diritto alla riparazione non è escluso se, nel medesimo periodo temporale, l'istante abbia sofferto la restrizione anche per altro titolo, ferma restando la possibilità di liquidazione del danno per una sola volta (si cita Sez. 3, n. 18833 del 13/04/2011, Santagata, Rv. 250331-01), e che le limitazioni sofferte in forza di altro titolo idonee ad escludere il diritto all'indennizzo sono solo quelle relative a misure di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quelle in relazione a cui è chiesto il risarcimento (si cita Sez. 4, n. 4533 del 27/10/2015, dep. 2016, Ricco, Rv. 265975-01). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per non essersi il provvedimento impugnato uniformato a quanto indicato nella sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione, Sez. 4, n. 24849 del 16/03/2021. 2. A norma dell'art. 628, comma 2, cod. proc. pen., la decisione del giudice del rinvio può essere impugnata «per inosservanza della disposizione dell'art. 627 comma 3». L'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. dispone: «Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa». 3 3. Il provvedimento impugnato in questa sede ha respinto la domanda di riparazione dell'errore giudiziario per l'assorbente ragione della detenzione dell'istante nel periodo oggetto della domanda in forza di validi titoli esecutivi, ulteriori e diversi da quello per cui è stata accolta la richiesta di revisione, costituito dalla sentenza di condanna all'ergastolo pronunciata dalla Corte d'Assise di Roma in data 3 dicembre 1980. 4. In relazione a tale profilo, la sentenza di annullamento Sez. 4, n. 24849 del 16/03/2021, aveva osservato: «3. Il ricorrente, infatti, afferma che l'ordinanza omette la disamina accurata dei provvedimenti di cumulo e delle date di decorrenza di espiazione pena, per ciascuna delle condanne divenute irrevocabili, senza soffermarsi in modo analitico sulla sovrapponibilità dei titoli posti in esecuzione, con i periodi di detenzione subiti, anche per reati amnistiati e senza fare riferimento a provvedimenti di fungibilità della pena, asseritamente mai adottati. 4. Il motivo è fondato. La Corte della riparazione, invero, dopo avere escluso la sussistenza del dolo o della colpa grave del ricorrente, sínergica all'adozione della misura, ritenendo la sua condotta connotata da colpa lieve, anziché elaborare un prospetto analitico che consenta il controllo sulla giustificazione della restrizione nel periodo considerato, in forza di altro titolo, si limita ad un mero elenco di provvedimenti di cumulo, individuando le condanne e le pene inflitte, che costituisce un mero excursus dei titoli in forza dei quali AP è stato ristretto nel corso del tempo. Manca, invece, un riferimento analitico alla decorrenza di ciascuna delle pene espiate e della misure che le hanno eventualmente precedute. Non si fa cenno, se non per escluderne sbrigativamente la rilevanza, alle pene espiate per reati successivamente amnistiati, né a provvedimenti di fungibilità. 5. Ciò rende, nondimeno, impossibile il controllo di questa Corte -cui non spetta la verifica analitica dei provvedimenti di cumulo richiamati e sulla decorrenza delle singole pene inflitte- sulla correttezza del ragionamento del giudice della riparazione, il che impone l'annullamento dell'ordinanza sul punto, essendo necessaria, una volta riconosciuto l'astratto diritto all'indennizzo, una disamina analitica che dimostri e specifichi quale altro titolo consenta di 'coprire' il periodo trascorso da DO AP in misura cautelare, ancorché in forza di un provvedimento di fungibilità eventualmente assunto.». 5. Il provvedimento emesso dalla Corte d'appello di Perugia, impugnato in questa sede, per escludere l'ingiusta detenzione del ricorrente nel periodo oggetto della domanda di riparazione, si limita a fare riferimento al 4 provvedimento di esecuzione adottato dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma in data 12 marzo 1986, poi corretto il 19 aprile 1986, evidenziando che lo stesso ha messo in esecuzione alcune sentenze di condanna, specificamente indicate. Si rappresenta che il provvedimento di esecuzione appena indicato aveva disposto l'applicazione, oltre che dell'ergastolo, inflitto con la sentenza revocata a seguito di impugnazione per revisione, di pene temporanee unificate in complessivi anni ventisei, mesi uno e giorni dieci di reclusione e mesi cinque di arresto, poi ricalcolate, detratti «i debiti scomputi» in anni ventiquattro e mesi sette di reclusione e mesi cinque di arresto. Si aggiunge che queste pene temporanee erano state considerate anche in sede di unificazione finale del trattamento sanzionatorio, in quanto l'ergastolo era stato infine applicato con isolamento diurno per due mesi. Si conclude che la revoca per revisione dell'ergastolo inflitto con sentenza della Corte d'Assise di Roma del 3 dicembre 1980 non ha determinato la cessazione degli altri titoli esecutivi, per cui «[d]eve conclusivamente ritenersi che AP in quel periodo sia stato ristretto in regime detentivo in forza di validi titoli esecutivi». 6. Il provvedimento impugnato in questa sede, come si evince dalla motivazione da esso enunciata, non si è conformato alle prescrizioni stabilite nella sentenza di annullamento con rinvio. Risulta infatti evidente che la pronuncia della Corte d'appello di Perugia ha omesso di effettuare «un riferimento analitico alla decorrenza di ciascuna delle pene espiate e delle misure che le hanno eventualmente precedute», ma, soprattutto, ha omesso di indicare se e quali fossero le «pene espiate per reati successivamente amnistiati» e i «provvedimenti di fungibilità», come invece specificamente richiesto dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione. E si tratta di lacune decisive perché, ai fini della individuazione dei titoli idonei a giustificare la detenzione, non deve tenersi conto tanto delle condanne revocate, quanto anche delle condanne per le quali è stata concessa amnistia o è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso. Invero, le pene irrogate per i reati per i quali è stata concessa amnistia o è stato concesso indulto (in questo caso nei limiti dello stesso), in forza di quanto dispone l'art. 657, comma 2, cod. proc. pen., sono computabili ai fini della determinazione della pena da eseguire per altro reato. Il presupposto della regola appena indicata è nel fatto che le pene in questione non trovano più la giustificazione della loro applicazione nella condanna per il reato per il quale sono 5 state inflitte, siccome per tale illecito è stata concessa amnistia o indulto (nei limiti di questo). Ora, se le sentenze di condanna di cui si è appena detto non possono costituire, in tutto o in parte, in relazione ai limiti dell'amnistia e dell'indulto applicabili, fondamento giustificativo per l'espiazione delle pene da esse stesse irrogate, le medesime sentenze, per evidenti ragioni logiche, non possono neanche costituire, nei medesimi limiti, titoli esecutivi cui imputare periodi di pena detentiva espiata per un reato diverso. 7. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato per nuovo giudizio. La Corte d'appello di Perugia, quale giudice del rinvio, provvederà a verificare se, con riferimento al periodo oggetto della domanda di riparazione dell'errore giudiziario, compreso tra il 22 febbraio 1987 ed il 14 ottobre 1993, vi siano titoli detentivi che rendano giustificata la detenzione. A tal fine, in particolare, accerterà se la pena sofferta nel periodo in questione sia stata computata nella determinazione della pena per reati per i quali la condanna non sia stata revocata o non siano stati concessi amnistia o indulto, quest'ultimo nei limiti di riconoscimento del beneficio. In tale operazione, peraltro, terrà conto delle limitazioni di libertà computabili per altro titolo indipendentemente dalle modalità di espiazione della pena per quest'ultimo, se si tratta di titolo definitivo, in quanto la preclusione di cui all'art. 314, comma 4, seconda parte, cod. proc. pen. («ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo»), che consente di attribuire rilievo solo a misure di uguale o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazione alla quale è z/` chiesto l'indennizzo, opera esclusivamente per le limitazioni di libertà derivanti da titolo non definitivo (cfr. Sez. 4, n. 3551 del 18/01/2022, Ministero Economia e Finanze, Rv. 282576-01). Valuterà, inoltre, se la pena espiata nel periodo oggetto della domanda di riparazione sia computabile, in tutto o in parte, per altri reati commessi in epoca precedente alla sua applicazione, posto, tra l'altro, che, anche dai documenti allegati al ricorso, l'istante risulta condannato alla pena dell'ergastolo sia per un omicidio commesso il 17 novembre 1983, accertato dalla Corte di Assise di Appello di Milano il 17 febbraio 2000, con sentenza irrevocabile il 19 marzo 2000, sia per un omicidio commesso I'll aprile 1990, accertato dalla Corte di Assise di Milano il 25 novembre 2008, con sentenza irrevocabile il 25 febbraio 2011. 6
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 11/01/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dei Sostituti Procuratori generali Nicola Lettieri e Franca Zacco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria presentata dall'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a firma dell'avvocato Fabio Tortora, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva presentata dal difensore del ricorrente, avvocato RE AC, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7043 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento emesso in data 3 novembre 2021, la Corte di appello di Perugia, pronunciando in sede di rinvio all'esito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, ha rigettato la domanda presentata da DO AP per la riparazione dell'errore giudiziario a seguito della sentenza di proscioglimento, pronunciata in sede di revisione, dai reati di omicidio premeditato di cui agli artt. 110, 575, 576, n. 2, 577, n. 3, cod. pen., nonché di detenzione e porto illegale di arma da sparo di cui agli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre* 1974, n. 497. Secondo quanto indicato nel provvedimento impugnato, DO AP, nel periodo interessato dalla domanda di riparazione, decorrente dal 22 febbraio 1987 al 14 ottobre 1993, era gravato da più titoli esecutivi relativi a pene temporanee, sufficienti a giustificare la detenzione pur eliminando la pena dell'ergastolo inflitta con la sentenza oggetto di revisione. La precedente ordinanza di rigetto dell'istanza era stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione (Sez. 4, n. 24849 del 16/03/2021), perché, in quella occasione, il giudice di merito si era limitato a formare un mero elenco di provvedimenti di cumulo, individuando le condanne e le pene inflitte, senza un riferimento analitico alla decorrenza di ciascuna delle pene espiate. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello indicata in epigrafe DO AP, con atto a firma degli avvocati EL CO e RE AC, articolando un unico motivo. Con l'unico motivo di ricorso, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 643 e ss. cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza, nel corso del periodo espiato in forza della sentenza di condanna revocata, di altri legittimi titoli di detenzione. Si deduce che la Corte territoriale, pronunciando in sede di rinvio, è incorsa nel medesimo errore che aveva viziato , la precedente decisione annullata, perché non ha proceduto ad elaborare alcun prospetto analitico dei titoli di detenzione rilevanti per il periodo oggetto della richiesta, ma si è limitata a negare l'indennizzo richiesto unicamente sulla base del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale della Corte di appello di Roma il 12 marzo 1986, senza rilevare: -) la presenza di numerosi provvedimenti successivi di indulto e amnistia;
-) la revoca di alcuni titoli esecutivi;
-) l'emissione di molteplici decreti di rettifica del cumulo di pene da parte dell'organo esecutivo che hanno concretamente inciso sulla pena finale da 2 espiare. Si osserva che, nel periodo intercorrente tra il 22 febbraio 1987 e il 14 ottobre 1993, data in cui il ricorrente è stato raggiunto da un'ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere, lo stesso si trovava detenuto unicamente in forza della sentenza oggetto di revisione, atteso che: -) il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 31 marzo 1989 aveva individuato, attraverso il criterio moderatore di cui all'art. 72 cod. pen., la pena finale da espiare nell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di due mesi;
-) successivamente a quella data sono intervenute una serie di vicende estintive dei titoli detentivi, a seguito di concessione di amnistia e indulto, che hanno comportato la riduzione della pena da scontare;
-) in seguito è intervenuta la revoca di un'ulteriore sentenza di condanna inflitta nei confronti del ricorrente;
-) dalla pena così residuata, pari a sei anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione, inoltre, andavano scomputati 1.165 giorni a titolo di liberazione anticipata. Di conseguenza, a seguito di tali decurtazioni, la pena finale da scontare era pari a tre anni, sei mesi e quindici giorni di reclusione, con fine pena anticipato al 22 febbraio 1987. Si evidenzia, ancora, con richiami alla giurisprudenza di legittimità, che il diritto alla riparazione non è escluso se, nel medesimo periodo temporale, l'istante abbia sofferto la restrizione anche per altro titolo, ferma restando la possibilità di liquidazione del danno per una sola volta (si cita Sez. 3, n. 18833 del 13/04/2011, Santagata, Rv. 250331-01), e che le limitazioni sofferte in forza di altro titolo idonee ad escludere il diritto all'indennizzo sono solo quelle relative a misure di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quelle in relazione a cui è chiesto il risarcimento (si cita Sez. 4, n. 4533 del 27/10/2015, dep. 2016, Ricco, Rv. 265975-01). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per non essersi il provvedimento impugnato uniformato a quanto indicato nella sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione, Sez. 4, n. 24849 del 16/03/2021. 2. A norma dell'art. 628, comma 2, cod. proc. pen., la decisione del giudice del rinvio può essere impugnata «per inosservanza della disposizione dell'art. 627 comma 3». L'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. dispone: «Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa». 3 3. Il provvedimento impugnato in questa sede ha respinto la domanda di riparazione dell'errore giudiziario per l'assorbente ragione della detenzione dell'istante nel periodo oggetto della domanda in forza di validi titoli esecutivi, ulteriori e diversi da quello per cui è stata accolta la richiesta di revisione, costituito dalla sentenza di condanna all'ergastolo pronunciata dalla Corte d'Assise di Roma in data 3 dicembre 1980. 4. In relazione a tale profilo, la sentenza di annullamento Sez. 4, n. 24849 del 16/03/2021, aveva osservato: «3. Il ricorrente, infatti, afferma che l'ordinanza omette la disamina accurata dei provvedimenti di cumulo e delle date di decorrenza di espiazione pena, per ciascuna delle condanne divenute irrevocabili, senza soffermarsi in modo analitico sulla sovrapponibilità dei titoli posti in esecuzione, con i periodi di detenzione subiti, anche per reati amnistiati e senza fare riferimento a provvedimenti di fungibilità della pena, asseritamente mai adottati. 4. Il motivo è fondato. La Corte della riparazione, invero, dopo avere escluso la sussistenza del dolo o della colpa grave del ricorrente, sínergica all'adozione della misura, ritenendo la sua condotta connotata da colpa lieve, anziché elaborare un prospetto analitico che consenta il controllo sulla giustificazione della restrizione nel periodo considerato, in forza di altro titolo, si limita ad un mero elenco di provvedimenti di cumulo, individuando le condanne e le pene inflitte, che costituisce un mero excursus dei titoli in forza dei quali AP è stato ristretto nel corso del tempo. Manca, invece, un riferimento analitico alla decorrenza di ciascuna delle pene espiate e della misure che le hanno eventualmente precedute. Non si fa cenno, se non per escluderne sbrigativamente la rilevanza, alle pene espiate per reati successivamente amnistiati, né a provvedimenti di fungibilità. 5. Ciò rende, nondimeno, impossibile il controllo di questa Corte -cui non spetta la verifica analitica dei provvedimenti di cumulo richiamati e sulla decorrenza delle singole pene inflitte- sulla correttezza del ragionamento del giudice della riparazione, il che impone l'annullamento dell'ordinanza sul punto, essendo necessaria, una volta riconosciuto l'astratto diritto all'indennizzo, una disamina analitica che dimostri e specifichi quale altro titolo consenta di 'coprire' il periodo trascorso da DO AP in misura cautelare, ancorché in forza di un provvedimento di fungibilità eventualmente assunto.». 5. Il provvedimento emesso dalla Corte d'appello di Perugia, impugnato in questa sede, per escludere l'ingiusta detenzione del ricorrente nel periodo oggetto della domanda di riparazione, si limita a fare riferimento al 4 provvedimento di esecuzione adottato dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma in data 12 marzo 1986, poi corretto il 19 aprile 1986, evidenziando che lo stesso ha messo in esecuzione alcune sentenze di condanna, specificamente indicate. Si rappresenta che il provvedimento di esecuzione appena indicato aveva disposto l'applicazione, oltre che dell'ergastolo, inflitto con la sentenza revocata a seguito di impugnazione per revisione, di pene temporanee unificate in complessivi anni ventisei, mesi uno e giorni dieci di reclusione e mesi cinque di arresto, poi ricalcolate, detratti «i debiti scomputi» in anni ventiquattro e mesi sette di reclusione e mesi cinque di arresto. Si aggiunge che queste pene temporanee erano state considerate anche in sede di unificazione finale del trattamento sanzionatorio, in quanto l'ergastolo era stato infine applicato con isolamento diurno per due mesi. Si conclude che la revoca per revisione dell'ergastolo inflitto con sentenza della Corte d'Assise di Roma del 3 dicembre 1980 non ha determinato la cessazione degli altri titoli esecutivi, per cui «[d]eve conclusivamente ritenersi che AP in quel periodo sia stato ristretto in regime detentivo in forza di validi titoli esecutivi». 6. Il provvedimento impugnato in questa sede, come si evince dalla motivazione da esso enunciata, non si è conformato alle prescrizioni stabilite nella sentenza di annullamento con rinvio. Risulta infatti evidente che la pronuncia della Corte d'appello di Perugia ha omesso di effettuare «un riferimento analitico alla decorrenza di ciascuna delle pene espiate e delle misure che le hanno eventualmente precedute», ma, soprattutto, ha omesso di indicare se e quali fossero le «pene espiate per reati successivamente amnistiati» e i «provvedimenti di fungibilità», come invece specificamente richiesto dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione. E si tratta di lacune decisive perché, ai fini della individuazione dei titoli idonei a giustificare la detenzione, non deve tenersi conto tanto delle condanne revocate, quanto anche delle condanne per le quali è stata concessa amnistia o è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso. Invero, le pene irrogate per i reati per i quali è stata concessa amnistia o è stato concesso indulto (in questo caso nei limiti dello stesso), in forza di quanto dispone l'art. 657, comma 2, cod. proc. pen., sono computabili ai fini della determinazione della pena da eseguire per altro reato. Il presupposto della regola appena indicata è nel fatto che le pene in questione non trovano più la giustificazione della loro applicazione nella condanna per il reato per il quale sono 5 state inflitte, siccome per tale illecito è stata concessa amnistia o indulto (nei limiti di questo). Ora, se le sentenze di condanna di cui si è appena detto non possono costituire, in tutto o in parte, in relazione ai limiti dell'amnistia e dell'indulto applicabili, fondamento giustificativo per l'espiazione delle pene da esse stesse irrogate, le medesime sentenze, per evidenti ragioni logiche, non possono neanche costituire, nei medesimi limiti, titoli esecutivi cui imputare periodi di pena detentiva espiata per un reato diverso. 7. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato per nuovo giudizio. La Corte d'appello di Perugia, quale giudice del rinvio, provvederà a verificare se, con riferimento al periodo oggetto della domanda di riparazione dell'errore giudiziario, compreso tra il 22 febbraio 1987 ed il 14 ottobre 1993, vi siano titoli detentivi che rendano giustificata la detenzione. A tal fine, in particolare, accerterà se la pena sofferta nel periodo in questione sia stata computata nella determinazione della pena per reati per i quali la condanna non sia stata revocata o non siano stati concessi amnistia o indulto, quest'ultimo nei limiti di riconoscimento del beneficio. In tale operazione, peraltro, terrà conto delle limitazioni di libertà computabili per altro titolo indipendentemente dalle modalità di espiazione della pena per quest'ultimo, se si tratta di titolo definitivo, in quanto la preclusione di cui all'art. 314, comma 4, seconda parte, cod. proc. pen. («ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo»), che consente di attribuire rilievo solo a misure di uguale o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazione alla quale è z/` chiesto l'indennizzo, opera esclusivamente per le limitazioni di libertà derivanti da titolo non definitivo (cfr. Sez. 4, n. 3551 del 18/01/2022, Ministero Economia e Finanze, Rv. 282576-01). Valuterà, inoltre, se la pena espiata nel periodo oggetto della domanda di riparazione sia computabile, in tutto o in parte, per altri reati commessi in epoca precedente alla sua applicazione, posto, tra l'altro, che, anche dai documenti allegati al ricorso, l'istante risulta condannato alla pena dell'ergastolo sia per un omicidio commesso il 17 novembre 1983, accertato dalla Corte di Assise di Appello di Milano il 17 febbraio 2000, con sentenza irrevocabile il 19 marzo 2000, sia per un omicidio commesso I'll aprile 1990, accertato dalla Corte di Assise di Milano il 25 novembre 2008, con sentenza irrevocabile il 25 febbraio 2011. 6
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 11/01/2023