Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2025, n. 35389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35389 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
35389-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provedimento omettore a generaltà e gli altri paefice a norma delar 52 d.lgs. 105/03 in quanto! disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
oscurare
Composta da:
UC LI EL RI OR
IL NC
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LE US
ha pronunciato la seguente
-Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI YA CH nato il [...]
Sent. n. sez. 949/2025 UP 12/09/2025 R.G.N. 18542/2025
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LE US;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
De
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di HO RL IZ ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Barcellona P.G. ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di lesioni aggravate dall'uso di arma ai danni di NE OH.
2. La difesa articola tre motivi.
2.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 52 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha attribuito valore probatorio alle dichiarazioni rese dalla parte offesa, nonché da UE AC IZ, moglie dell'imputato, la cui attendibilità era stata esclusa in merito a condotte assunte dallo stesso ai suoi danni, cosi non ritenendo la legittima difesa.
2.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b) ed e), cod. proc. pen. per violazione dell'art. 52 cod. pen. in relazione all'omesso riconoscimento dell'esimente della legittima difesa e per travisamento della prova, lamenta che la corte territoriale ha attribuito valore probatorio alla certificazione medica relativa alla moglie dell'imputato, nella quale, tuttavia, non risultavano lesiono ai danni della stessa che, invece, aveva riferito di aver subito numerosi schiaffi sul volto, nonché alla certificazione relativa alla vittima, le cui lesioni risultavano incompatibili con la dinamica del racconto, sicché le condizioni fisiche rilevate avrebbero dovuto indurre la corte d'appello a riconoscere la legittima difesa.
2.3 Con il terzo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b) ed e), cod. proc. pen. per violazione dell'art. 52 cod. pen. in relazione all'omesso riconoscimento dell'esimente della legittima difesa e per travisamento della prova, lamenta che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, le uniche lesioni compatibili con l'uso di un bastone erano quelle che l'imputato aveva subito a seguito dell'aggressione perpetrata ai suoi danni da NE OH.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
2. La sentenza in verifica deve essere considerata a tutti gli effetti una "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito, costituendo un unico complessivo corpo decisionale, possono essere lette congiuntamente. Invero, la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del giudice di primo grado ed entrambe le decisioni di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).
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3. Infondato è il primo motivo.
3.1 La difesa lamenta che i giudici di merito non hanno riconosciuto all'imputato la legittima difesa, attribuendo valore alle dichiarazioni rese dalla vittima e dalla moglie dell'imputato, diversamente da quanto ritenuto in merito ai delitti di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni ai danni della stessa, dai quali HO RL IZ era stato assolto.
3.2 La prova dichiarativa acquisita dalla persona offesa costituita parte civile esige un vaglio particolarmente rigoroso, mediante un riscontro intrinseco ed estrinseco del narrato, nel rispetto del principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato ma, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro delle stesse con altri elementi (Sez.U, n.41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 25321401).
Inoltre, le dichiarazioni della parte civile possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, qualora siano indicate nella motivazione le specifiche emergenze processuali sulle quali il giudice ha fondato un giudizio di credibilità soggettiva del dichiarante e di intrinseca attendibilità del suo racconto (Sez.5, n.1666 del 14/01/2015, Pirajno, Rv.26173001), con la conseguenza che le stesse esigono un vaglio particolarmente rigoroso qualora sia venuto meno il riscontro intrinseco, come nel caso in cui una parte del narrato sia ritenuta inattendibile. Si è anche precisato che la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile soggiace all'ulteriore regola secondo la quale il giudizio d'inattendibilità riferito ad alcuni fatti inficia la credibilità delle parti del racconto che ne costituiscono l'imprescindibile antecedente logico (Sez. 4, n. 21886 del 19/04/2018, Cataldi, Rv. 272752; Sez.3, n.3256 del 22/01/2013, P.C., Rv. 254133; Sez.3, n.40170 del 6/12/2006, Gentile, Rv.235575).
3.3 Nel caso di specie, premessa l'assenza di interessi economici della vittima, non costituitasi parte civile, la corte territoriale ha condiviso le argomentazioni rese dal giudice di primo grado, dando credito al narrato di NE OH e della moglie dell'imputato in merito all'episodio subito dal primo, là dove, diversamente, ne era stata ritenuta l'inattendibilità in ordine al racconto reso per i differenti episodi perpetrati dall'imputato ai danni della coniuge, così facendo corretta applicazione del principio secondo cui è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, sempre che l'inattendibilità riscontrata per parti del racconto non interferisca con quelle per le quali si ritiene raggiunta la prova della veridicità e che siano intrinsecamente attendibili, tenendo conto che tale interferenza si verifica solo quando tra una parte e le altre esiste un rapporto di causalità necessaria o quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra e sempre che l'inattendibilità di alcune delle parti della narrazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure
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emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante (Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160; Sez. 3, n. 3256 del 18/10/2012, dep. 2013. P., Rv. 254133).
3.4 Nella vicenda che ci occupa, la corte di merito ha evidenziato, con adeguata motivazione, le ragioni che l'hanno indotta a ritenere sicuramente veritiera una parte del racconto reso da NE OH e da UE AC IZ, chiarendo che l'attendibilità era stata fatta discendere dai numerosi e determinanti riscontri al racconto, sicché dalla non perfetta riscontrabilità del racconto relativo ai diversi episodi contestati all'imputato che hanno indotto il giudice di primo grado, a ritenere l'insussistenza degli stessi -, legittimamente non è stata desunta l'inaffidabilità complessiva del racconto. A ciò, si aggiunga che, dal canto suo, il ricorrente non ha spiegato le ragioni per le quali la dedotta inattendibilità di parte del narrato sia da reputarsi antecedente logico, imprescindibile dell'altra parte ritenuta attendibile.
4. Privi di pregio sono anche il secondo e il terzo motivo, con i quali il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'esimente della legittima difesa e il travisamento della prova.
4.1 Giova premettere che il ricorrente prospetta una ricostruzione in fatto, alternativa a quella cui hanno aderito, con motivazione coerente, non illogica e dettagliata, i giudici di merito, tendente a reputare la condotta tenuta quale mera reazione all'aggressione violenta subita da NE OH, così delineando una prospettazione che esorbita i limiti del sindacato di legittimità, in quanto attacca la persuasività, l'inadeguatezza, la stessa illogicità non manifesta della motivazione, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sul punto della valenza dei singoli elementi probatori, inibite in sede di legittimità. હું 4.2 Il punto della decisione relativo all'esclusione della legittima difesa è raggiunto da censure infondate.
E' utile osservare che la corte territoriale, premesso che le lesioni volontarie reciproche tra due contendenti non implicano necessariamente che uno di essi abbia agito in stato di legittima ricorre se i contendenti si siano lanciati difesa, ma, anzi, che l'esimente non contemporaneamente alla reciproca aggressione (Sez. 5, n. 47589 del 04/10/2019, F., Rv. 277154; Sez. 5 n. 31633 del 24/06/2008, Biscarini, Rv. 241352; Sez. 5, n. 4016 del 1982; Sez. 1, n. 4313 del 17/11/1978, dep. 1979, Serra, Rv. 141953), ha indicato le risultanze probatorie poste a sostegno della decisione assunta.
In particolare, ha spiegato che le differenti lesioni riportate dai due contendenti deponevano per un quadro della vicenda compatibile con il racconto della vittima e, diversamente, incompatibile con la versione dell'imputato, in quanto quelle riportate da NE IO erano inconciliabili con una caduta accidentale.
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Ancora, la situazione osservata dalle Forze dell'ordine al momento dell'arrivo sul luogo teatro della vicenda era riconducibile a un tentativo di fuga o, comunque, di allontanamento dell'imputato, il quale si presentava in parte nudo e in possesso del bastone che, contrariamente da quanto asserito dalla difesa, aveva tutt'altra intenzione di consegnare, tanto vero che era risultato necessario, per poterlo disarmare, bloccarlo, là dove, diversamente, la vittima si presentava riversa a terra, sanguinante, e la moglie dell'imputato, in stato di agitazione, ferma in prossimità dell'ingresso dell'abitazione. Quanto poi alla produzione fotografica, peraltro non contestata nel suo contenuto dalla difesa, i giudici di appello hanno sottolineato l'irrilevanza della paternità del documento a fronte di quanto nello stesso raffigurato.
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
6. In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 12 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
NA CA ME AR
Presidente
UC IS
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CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA
29 OTT 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO EL IS
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