Sentenza 19 giugno 2008
Massime • 2
Risponde del delitto di incendio colposo il sindaco il quale, a conoscenza delle gravi ed insistenti perdite verificatesi nella rete di distribuzione comunale del metano, abbia omesso di adottare un provvedimento urgente di sospensione dell'erogazione del gas nella zona dove si era registrato il pericolo, consentendo così che si verificasse un'esplosione a cui seguiva l'incendio di uno stabile.
In tema di delitti colposi, nel giudizio di "prevedibilità", richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dalla sua condotta, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad adottare più sicure regole di prevenzione: in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione "ex ante" dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione. (Fattispecie in tema di riconosciuta responsabilità del sindaco per il delitto di incendio colposo per aver omesso di adottare un provvedimento urgente di sospensione dell'erogazione del metano pur avendo avuto notizia delle gravi ed insistenti perdite registrate nella rete comunale di distribuzione, che innescavano successivamente un'esplosione cui seguiva l'incendio di uno stabile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/06/2008, n. 40785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40785 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2008 |
Testo completo
M
407 85 / 08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
RG. 25735/07
Udienza pubblica in data 19.06.2008
Sentenza N. 1241
composta dai signori magistrati: dott. Vincenzo ROMIS Presidente
dott. Oscar KOVERECH Consigliere
dott. Claudio D'ISA Consigliere dott. Luisa BIANCHI Consigliere dott. Patrizia PICCIALLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
2 sui ricorsi proposti da:
1) TA FR, nato il [...]
2) TI GI, nato il [...]
3) LN GE, nato il [...]
avverso
SENTENZA emessa in data 05.12.2006 dalla Corte di Appello di Milano
Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Oscar KOVERECH.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Oscar
Cedrangolo che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi.
Udite le conclusioni del difensore del ricorrente EO FR -avv. Aldo Turconi-
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
1
1. - Con sentenza del 18.04.2005 il Tribunale di Como dichiarava la responsabilità di
FR TA, GI TI e GE ER LN in ordine ai reati di cui agli artt. 113, 449, 423 c.p. in relazione agli artt. 2 e 5 legge 1083/71, perché, con più apporti causali distinti e convergenti, TA, nella sua qualità di sindaco del comune di Rovellasca, proprietario del gasdotto comunale e gestore del servizio di somministrazione del gas metano, TI, nella sua qualità di assessore ai lavori pubblici del comune di Rovellasca, LN, nella sua qualità di responsabile della gestione del gasdotto comunale nonché tecnico responsabile del controllo della odorizzazione del gas metano, cagionavano l'esplosione seguita da incendio dell'abitazione di proprietà della famiglia ER sita in Rovellasca via Parini, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché inosservanza della normativa in materia di sicurezza dell'impiego del gas combustibile, omettendo di odorizzare nel quantitativo adeguato pari a 8 mg/metro cubo -come stabilito dall'appendice "D" della norma UNI CIG
7133194- il gas combustibile distribuito nelle condutture comunali, non consentendo così alla persona offesa di avvertire la presenza del gas metano fuoriuscito dal cedimento della conduttura di bassa pressione interrata sotto il manto stradale di via Parini, ed altresì, omettendo di procedere alla riparazione tempestiva della predetta tubatura di bassa pressione interrata malgrado le segnalazioni pervenute da parte degli abitanti della predetta strada comunale (reato commesso in Rovellasca il 3.3.2001).
-Il Tribunale condannava ciascun imputato alla pena di mesi nove di reclusione, 1.1.
concesse le attenuanti generiche, oltre al pagamento, in solido, delle spese processuali.
Concedeva i doppi benefici di legge a tutti gli imputati ed ordinava la restituzione di quanto in sequestro a fogl.18 al comune di Rovellasca al passaggio in giudicato della sentenza, nonché la confisca di quanto in sequestro a fogl. 16.
2.
-• Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano confermava la suddetta pronuncia di primo grado.
Detta Corte affermava la configurabilità, nel caso in specie, del reato di cui in rubrica e la responsabilità dei ricorrenti in ordine ai reati a loro ascritti, ritenendo che:
-FR TA in carica quale SI di Rovellasca dal giugno 1999, aveva rilasciato formali deleghe operative in vari settori e, in particolare, nell'ambito dei lavori pubblici, dell'ambiente e del patrimonio, all'assessore GI TI;
- il geom. LN, all'epoca dei fatti tecnico responsabile dei servizi tecnologici e, in specie, della gestione della rete gas comunale, aveva attivato l'impianto di odorizzazione;
ai predetti, nelle loro rispettive qualità, erano ben note le perdite di gas -pressocché continue ed insistenti in tutta la zona di appartenenza del Comune di Rovellasca- date le continue segnalazioni e lamentele degli utenti;
2 -pur essendosi l'amministrazione comunale adoperata per la riattivazione del sistema di odorizzazione, gli interventi effettuati si erano risolti in “operazioni di rappezzo per niente risolutivi, ma anzi contribuivano ad aggravare la situazione di degrado;
- i fatti erano noti al SI (come risulta dalla deposizione del TA) e, comunque, le problematiche della conduttura comunale del gas metano, segnalate per la gravità anche dal Geom. DI CO (collaboratore del Geom. LN) e dal LN stesso (il quale ultimo ha ammesso il susseguirsi di colloqui "praticamente quotidiani" con il sindaco TA e con l'assessore TI) non avevano indotto gli amministratori ad adottare provvedimenti più efficaci e risolutivi;
- la conoscenza, da parte del UO e del TI della perdita di gas risulta anche dalla risposta fornita dagli stessi, a firma congiunta, alla lettera che la teste Anna
LI aveva indirizzato al SI, nel giugno del 2000, per evidenziare che detta perdita era "probabilmente proveniente da tubazioni sotterranee situate sotto il manto stradale", che l'odore "molto fastidioso" fuoriusciva da un pozzetto in cui era situato il contatore dell'acqua, che i tecnici erano intervenuti quattro volte dal 10 febbraio ma che
"l'esalazione di metano era aumentata a causa di continui cedimenti dell'asfalto provocati dal passaggio di mezzi pesanti" (fatto confermato anche dal teste AZZATO abitante in via
Parini). In tale circostanza, i predetti ammettono la conoscenza della perdita e attribuiscono il grave disservizio alla insufficienza, per questo tipo di problematiche, dell'appalto di manutenzione in corso, "sia dal punto di vista economico sia sotto l'aspetto organizzativo" e forniscono generica assicurazione che si sarebbe provveduto con altra ditta, assicurando, nel frattempo solo interventi limitati ai casi “più eclatanti” e ritenuti "più pericolosi” lasciati sbrigativamente e con leggerezza alla "valutazione del personale specializzato".
3. - Avverso la citata sentenza della Corte di Appello proponevano rituale e tempestivo ricorso i difensori degli imputati, per i motivi di seguito rispettivamente indicati.
3.1. TA FR (SI) :
-
-3.1.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e dell'art. 54, comma 2, D. Lgs. 267/2000 (art. 606, lett. b) c.p.p.) e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sospensione della erogazione del gas (art. 606, lett. e) c.p.p.).
Deduce la insussistenza dei presupposti idonei a giustificare l'adozione (nella sua qualità di
SI) dei presupposti idonei a giustificare l'adozione di un provvedimento ex art. 54, comma 2, D.Lgs. 267/2000, nonché la illogicità della motivazione per avere i giudici ritenuto addebitabile allo stesso ricorrente una condotta omissiva per non avere adottato un provvedimento, quale quello relativo alla sospensione dell'erogazione del gas nella zona, che, ad avviso del ricorrente, non rientra nell'ipotesi di cui al citato art. 54, comma 2, specie in assenza di informativa in ordine alla concreta minaccia per l'incolumità dei cittadini e in
3 presenza di una consapevolezza che l'Uffico tecnico del Comune si era attivato per operare i controlli.
Il motivo è infondato.
L'art. 54, comma 2, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nel disciplinare le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale, prevede che "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica”.
Quanto al riscontro di conformità dei relativi provvedimenti rispetto al paradigma normativo la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che l'esercizio del potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti di cui agli art. 50 comma 5 e 54 comma 2, d. lg. n. 267 del 2000 presuppone la sussistenza di una situazione di effettivo e concreto pericolo per l'incolumità pubblica, la quale non sia fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria (ex plurimis, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 08 luglio 2005, n. 1154; T.A.R.
Veneto Venezia, sez. II, 08 ottobre 2004, n. 3637).
Ai sensi della suddetta normativa, quindi, il sindaco può fronteggiare un'emergenza con rimedi eccezionali in attesa dell'espletamento delle ordinarie misure previste dall'ordinamento per il corretto esercizio dell'azione amministrativa.
-- Una prima questione attiene all'individuazione e alla esistenza dei presupposti per l'esercizio, nel caso di specie, del c.d. potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente.
Al riguardo va rilevato (in linea con il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, che l'art. 54 D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (già l'art. 38 I. 142/1990), ha determinato un allargamento della sfera d'azione dei provvedimenti contingibili e urgenti del
SI, quale ufficiale di governo, in materia di sanità, disponendo che tali provvedimenti possono essere emessi non più per «motivi di sicurezza pubblica» o solo di quelli, come prevedeva l'abrogato art. 153 T.U. 4 febbraio 1915 n. 148, ma anche e soprattutto "al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini" (cfr. TAR
Sicilia 28.04.2006, n. 644) TAR Lazio, sez. II, 22 febbraio 1995 n. 242; TAR Toscana, Sez.
II, 14 febbraio 2000, n. 168; TAR Sicilia - Palermo, Sez. II, 1 luglio 1993, n. 564).
La ricostruzione del contenuto della disposizione nei sensi sopra indicati depone per il rigetto della doglianza di erronea applicazione dell'art. 54, comma 2, D.Lgs. 267/2000, dedotta dal TA con il primo motivo, essendo pienamente riconducibile la necessità di interventi urgenti ed immediati (del tipo di quelli ipotizzati dall'Ing. BARDAZZA
(consulente del P.M.] il quale ammette che si potevano fare "interventi di emergenza, si fanno dei by pass....si abbandona una linea, si fa un collegamento provvisorio...si mette in
4 atto una procedura urgente per rimediare...."; o, comunque, del genere di quelli eseguiti subito dopo lo scoppio) a quelle "situazioni, di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico" di cui al disposto normativo del citato art. 54.
Nella fattispecie, non può certamente negarsi l'avvenuta segnalazione di uno specifico
"pericolo" e che, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente TA, sussisteva il presupposto richiesto dall'art. 54 d.lg. n. 267 del 2000, che attribuisce al sindaco il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti a tutela dell'incolumità dei cittadini.
Basti rammentare la segnalazione effettuata dalla LI -anch'essa residente in [...]
Parini- al SI TA e la risposta fornitale, in data 15.06.2000, dall'Assessore
TI e dal Tecnico CASTENOVO per rendersi conto che la situazione di Via Parini si poneva, per il persistere delle segnalate perdite di gas, quale "caso eclatante e pericoloso" che avrebbe dovuto indurre l'amministrazione comunale a garantire con immediatezza quegli interventi eseguiti soltanto dopo che il "peggio", ben prevedibile, era ormai accaduto.
L'Amministrazione comunale era dunque al corrente della precarietà dello stato della rete di distribuzione del gas, giacché i cittadini continuavano a segnalare la presenza e permanenza di odore nelle vie (indice di perdite diffuse) e, in particolare, nella via Parini (v. lettera della LI e deposizione del teste AZZATO pure abitante in detta via).
In tale contesto, come correttamente posto in luce anche dal giudice di prime cure, non poteva sfuggire a nessuno, né a maggior ragione agli amministratori comunali (men che mai al SI) e ai tecnici responsabili del servizio, la gravità notoria dei rischi e pericoli per la pubblica incolumità connessi a fughe di gas.
3.1.2. - Né ci si può dolere che nel caso di specie i giudici del merito siano pervenuti ad una affermazione di responsabilità a titolo di responsabilità oggettiva, né, tantomeno, siano incorsi in una erronea applicazione dei principi sulla cooperazione nel delitto colposo di cui all'art. 113 c.p. (dedotta con il secondo motivo di ricorso).
Ben vero, in tema di delitti colposi, il parametro della prevedibilità dell'evento consiste in un giudizio ripetuto nel tempo, che si fonda sulla regola dell'esperienza la quale dimostri che a una certa condotta, azione od omissione, segua sempre un determinato evento di danno o pericolo: nella fattispecie quello che accadde era sin troppo prevedibile.
In sostanza, nel giudizio di "prevedibilità", richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dal suo agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione: in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a
5 dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione "ex ante" dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione (Cass. Sez. IV, 17.05.2006, n. 4675, rv. 235660)
La Corte di Appello, nel formalizzare l'addebito colposo, ai fini dell'elemento soggettivo, ha correttamente posto in luce che, nonostante fossero ben note al TA (e al coimputato TI) l'inefficienza della rete del gas metano, le gravi e insistenti perdite di gas, le numerose segnalazioni degli utenti, la rottura delle tubature della media pressione
("conciatissime") e della bassa pressione (sostituzione di ampi tratti di tubatura anche nella via Parini) gli stessi, ponendo in essere specifiche condotte omissive, “non hanno adottato, al di là di interventi tampone, soluzioni efficaci per ovviare il difetto"; hanno omesso, in sostanza di porre in essere quegli interventi diretti ad evitare proprio il tipo di evento dannoso verificatosi e collocabile nell'ambito della prevedibilità.
Va altresì rilevato che, in tema di reati omissivi, il fondamento della responsabilità è correlato alla esistenza di un dovere giuridico di attivarsi per impedire che l'evento temuto si verifichi. Il titolare di questo obbligo versa in una situazione le cui componenti essenziali costitutive sono: - da un lato, una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, o una situazione di fatto per precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di intervento;
- dall'altro, la esistenza di un potere (giuridico ma anche di fatto) attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento (Cass. Sez. IV,
21.05.1998, n. 8217, Fomari).
Ora non vi è dubbio che il ricorrente, nella sua qualità di SI, versasse nell'obbligo giuridico tipico dal quale discendeva per lui la posizione di garanzia e che avesse, peraltro, i poteri formali per impedire l'evento, attivandosi nei termini sopra indicati;
lo stesso, era invece venuto meno anche al dovere giuridico di controllo e di fornire disposizioni idonee ad
Q eliminare la segnalata situazione di pericolo.
Ancora, per consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. Sez. IV, 29.10.2004, n.
7610, Rizzini e altri) in tema di reato colposo commesso mediante omissione, qualora sussistano, relativamente alla stessa situazione di pericolo, più soggetti in posizione di garanzia, sia pure a titolo diverso, ciascuno di essi è per intero destinatario del compito di tutela demandatogli dalla legge ed autonomamente responsabile qualora ad esso non adempia (conf. Cass. Sez. IV, 01.12.2000, n. 5816, Durante).
Nel caso di specie, l'assessore TI aveva ricevuto la delega in ordine alle funzioni relative al settore delle Opere e dei Lavori Pubblici cui facevano riferimento i servizi tecnologici del gas, mentre il Geom. LN rivestiva la carica di Responsabile dei
Servizi tecnico-manutentiviſlavori pubblici/patrimonio): ad essi va imputata la “politica" gestionale del settore gasdotto, nella piena consapevolezza e con il consenso del SI
6 TA, adagiandosi in una prassi routinaria di “soluzioni tampone", a fronte di una situazione di ingravescente pericolo, così di fatto tutti abdicando alla funzione di garanzia nei confronti degli amministrati.
Non giova la citata delega all'Assessore TI ad escludere la responsabilità in capo al SI delegante il quale, oltre a non potere delegare il potere di emettere provvedimenti contingibili e urgenti sopra menzionati (cfr. Cass. Sez. I, 12.02.2003, n. 7025,
Rizzo, rv. 223488) data la sua posizione di garante, deve ritenersi responsabile a meno che non si dimostri la sua incolpevole estraneità alle inadempienze del delegato e la sua non conoscenza delle stesse, sì da escludere un atteggiamento di inerzia e di colpevole tolleranza (Cass., Sez. III, 09.01.2003, n. 246); circostanze che, come sopra illustrato, non possono ritenersi sussistenti nel caso specie in cui, come congruamente e logicamente argomentato dalla Corte di merito, il sindaco ha il potere di assumere informazioni, anzi era a conoscenza della inefficienza del servizio e dunque “poteva emettere il provvedimento urgente di sospensione dell'erogazione nella zona, al fine di prevenire ed evitare il verificarsi di prevedibili eventi pericolosi per l'incolumità dei cittadini”.
3.1.3. - Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, con il quale il TA (così come il
TI con il terzo motivo e il LN con il settimo) censura la mancata pronuncia e motivazione in ordine alla richiesta di sospensione della pena ex art. 163,
comma 4 c.p..
Al riguardo va rilevato che il giudice di appello deve certamente valutare tutti i motivi di gravame e tenere conto di tutti gli argomenti proposti dall'appellante a sostegno degli stessi, ma in sede di redazione della motivazione deve limitarsi ad illustrare le ragioni che legittimano la decisione assunta: ciò significa che, se è necessario che detto giudice debba discutere di tutti i motivi di gravame, non è affatto necessario che egli "risponda” a tutti gli argomenti posti a sostegno dei motivi di impugnazione, dal momento che molti di essi vengono implicitamente superati dalle ragioni di segno contrario che legittimano la decisione (Sezione V, 14 dicembre 2004, Mascani ed altri).
In questa prospettiva, sulla questione relativa alla pretesa concedibilità della più favorevole ipotesi di sospensione condizionale della pena (prevista dal quarto comma dell'art. 163 c.p., aggiunto dall'art. 1, lett. d) legge n. 145/2004), se è pur vero che sarebbe stata preferibile una motivazione reiettiva più esaustiva, non può neppure ritenersi esservi stata una omessa pronuncia, giacché il giudicante, in modo pur vero sintetico, se non proprio implicito, pur dando atto della richiesta della c.d. sospensione condizionale "breve" (per essere stato dedotto l'avvenuto risarcimento del danno prima della sentenza di primo grado) ha espressamente ritenuto che dovesse essere "confermata la sentenza impugnata in punto pena, che la Corte stima adeguata alla gravità del fatto reato contestato", così implicitamente escludendo che ricorressero i presupposti della ipotesi invocata.
7 Senza contare che l'omesso esame di un motivo di appello non è causa di annullamento della sentenza se il motivo è generico e, come tale, del tutto inammissibile (Sezione II, 11 gennaio 2006 n. 7572,. Vanin ed altro: fattispecie in cui il ricorrente si doleva del difetto di motivazione della sentenza d'appello in ordine alla richiesta di riduzione della pena;
la Corte ha rigettato il ricorso rilevando come la richiesta di riduzione della pena fosse del tutto indeterminata e generica, perché priva delle ragioni in fatto e in diritto atte a sorreggerla, cosicchè l'omesso esame da parte del giudice d'appello non costituiva vizio che comportava l'annullamento in sede di legittimità).
3.2. - TI GI (Assessore ai Lavori Pubblici): 3.2.1. Con il primo e il secondo motivo di ricorso -da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica giuridica- il TI deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui non esclude, date le premesse in fatto, la responsabilità del ricorrente con erronea applicazione dell'art. 113 c.p., nonché violazione dell'art. 192 c.p. con riferimento alla mancata valutazione degli argomenti di prova offerti dalla difesa del ricorrente.
Le censure sono destituite di fondamento, sia alla luce di quanto sopra esposto in ordine alla sua incontestabile posizione di garanzia, sia perché, sotto il profilo del vizio logico di motivazione, introduce argomenti che tendono, invero, a contestare, attraverso una diversa lettura di espressioni rinvenute in documenti o in brani di testimonianze e, comunque, in altri atti procedimentali, la ricostruzione storica della vicenda, così come è stata univocamente e puntualmente realizzata nei due accertamenti di merito.
Per sgombrare il campo da siffatti argomenti presenti anche negli atti di impugnazione degli altri ricorrenti, giova precisare, in via generale e di principio, che questo Collegio ritiene di seguire rigorosamente il condiviso indirizzo secondo il quale l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza (Cass. Sez. III, 06.11.2001, Kamal).
Altro indirizzo condiviso e al quale si attiene la presente argomentazione e decisione è quello secondo cui nel giudizio di legittimità non è deducibile il vizio di travisamento del fatto inteso come ipotesi di contrasto fra le argomentazioni del contesto motivazionale e gli atti processuali, sicché il controllo demandato alla Corte di Cassazione ha ad oggetto l'accertamento della mancanza e della illogicità manifesta della motivazione risultanti dal testo del provvedimento impugnato e non può esplicarsi in indagini extratestuali dirette a verificare se i risultati della interpretazione delle prove, costituenti i dati fondanti della decisione, siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo (Cass. Sez. I, 10.02.2000, 94).
Per quanto sopra esposto, si deve escludere che una diversa ricostruzione dei fatti possa proporsi attraverso lo strumento della denuncia del vizio logico di motivazione (che implica
8 la mera irrazionalità del percorso argomentativi, ma senza che possano essere messe in discussione le risultanze processuali). Al riguardo, rimane preclusa l'indagine (meramente fattuale) implicita nei dedotti motivi di ricorso. In particolare, contrariamente all'assunto del ricorrente, è, infatti, rimasto indiscutibilmente acquisito, in sede di risultanze processuali, che, come espressamente messo in luce dal giudice di prime cure nella rassegnata motivazione da considerarsi parte integrante della complessiva motivazione:
- vi erano problemi di cattiva manutenzione delle tubazioni e di grave degrado del gasdotto
("fotografata" nelle deposizioni degli operai della Base Impianti), ben nota alla
Amministrazione “non solo perché tecnici del Comune ne prendevano cognizione volta per volta, quando presenziavano ai sopralluoghi e agli interventi riparatori, ma anche perché la cittadinanza continuava a segnalare odore di gas nelle strade, prova evidente e inoppugnabile di perdite costanti, irrisolte e diffuse, pur in presenza di una odorizzazione insufficiente;
- non erano imputabili alla rete privata perdite di gas, da ascriversi invece alla rete pubblica e, nella specie, alla vistosa fenditura del tubo interrato sotto il manto stradale di Via Parini"
- “dalla perizia dell'ing. AR risulta che i fuochi della cucina erano dotati di termocoppia, che è stato eseguito un sopralluogo alla presenza dei consulenti di parte ed eseguita una prova di tenuta dell'impianto interno alla abitazione che ha escluso perdite dal lato dell'utente, mentre ha evidenziato la macroscopica rottura sulla tubazione di bassa pressione" (pag. 20 della sentenza impugnata)..
-A nulla giova, infine, ad escludere la responsabilità del ricorrente, il fatto 3.2.2.
evidenziato dallo stesso TI nel ricorso, che lo stesso “si era informato che i cittadini segnalavano la presenza di esalazioni di gas, ma sapeva anche che gli uffici tecnici del Comune e le ditte specializzate erano intervenuti su tutti i luoghi indicati.......sapeva anche che erano stati adottati da parte degli organi tecnici del Comune i provvedimenti atti a prevenire situazioni di pericolo" quasi che fosse sufficiente, ai fine di tale esonero da responsabilità, il "principio dell'affidamento". Non tiene conto il ricorrente che il principio dell'affidamento subisce sempre il limite della prevedibilità e della macroscopicità dell'errore o della negligenza altrui.
In particolare i giudici del merito, nel porre a carico del TI la responsabilità per i reati ascrittigli, hanno correttamente tenuto conto della sua posizione di garanzia attenendosi all'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte a mente del quale "se più sono i titolari della posizione di garanzia o obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero, destinatario di quell'obbligo, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente e adeguatamente intervenuto;
se uno dei garanti è intervenuto e l'altro o gli altri, resi edotti
9 dell'intervento e del tipo di intervento, hanno le capacità tecniche per rendersi conto dei limiti, delle insufficienze di quell'intervento, gli stessi non hanno il diritto di confidare nell'efficacia di quel precedente intervento, anche se effettuato da chi aveva specifiche capacità tecniche, sicché versano in colpa se confidano nello stesso (Cass. Sez. IV,
06.12.1990, Bonetti;
Sez. IV, 29.10.2004, n. 7610).
Va inoltre rilevato che la imputazione concernente il TI, formulata ex art. 113 c.p., unitamente al TA e al LN, poggiava su colpa generica oltre che specifica e che i giudici del merito, con congrua e logica motivazione, hanno fondato -in primo grado- la dichiarazione di responsabilità sulla "colpevole, inescusabile sottovalutazione da parte degli imputati, ciascuno nel suo ruolo e per la propria parte, del pericolo grave e incombente che minacciava la pubblica incolumità dei cittadini, specie in
Via Parini"; analoga e conforme motivazione ha sostanzialmente fornito la Corte di Appello richiamandosi alla piena conoscenza, anche da parte del ricorrente, della situazione di inefficienza della rete di gas metano (di cui si è sopra diffusamente parlato) e della conseguente pericolosità e prevedibilità delle conseguenze dannose, a fronte della quale, pur riconoscendo la inadeguatezza della ditta incaricata della manutenzione il cui intervento veniva definito "insufficiente per questo tipo di problematiche, sia dal punto di vista economico sia sotto l'aspetto organizzativo” (v. lettera a firma congiunta TI e
LN del giugno 2000 in risposta alla citata segnalazione della LI) gli imputati stessi omettevano, sia di adoperarsi ai fini della adozione di “soluzioni efficaci per ovviare il difetto", sia di esercitare il dovere giuridico di controllo su di essi incombente sulla base dei rispettivi ruoli e competenze.
3.2.3. - Quanto poi alla dedotta omessa motivazione del rigetto della domanda di limitare la durata della sospensione condizionale della pena ex art. 163, comma 4, c.p. (costituente il terzo motivo di ricorso) la stessa doglianza va rigettata per le analoghe considerazioni svolte a proposito del terzo motivo di ricorso del TA.
-3.3. LN GE ER (Tecnico responsabile dei Servi tecnologici e della gestione della rete gas comunale):
3.3.1.
-Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del giudizio di appello per omessa notifica ad uno dei due difensori dell'avviso della data dell'udienza di discussione
(art. 606, lett. c), c.p.p.) dedotta con il primo motivo di ricorso.
Invero, come emerge dagli atti, il decreto di citazione a giudizio è stato emesso in data
06.02.2006 ed è stato ritualmente notificato al difensore di fiducia dell'imputato
LN, avv. Pietruccio RAMPI, con l'invio di copia conforme all'originale a mezzo dell'ufficio postale presso lo studio di detto difensore con raccomandate dirette rispettivamente a detto difensore e al suo assistito (ricevute entrambe in data 25.10.2006).
10 La nomina del secondo difensore di fiducia da parte del LN nella persona dell'avv. Luca RAMPI, con la contestuale revoca del precedente difensore (avv. Vittorio
GELPI) risulta depositata nella cancelleria della Corte in data 13.09.2006 e, quindi, in data ben posteriore alla emissione del suddetto decreto di citazione.
Per completezza, va comunque rilevato che l'omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia dell'imputato della data di udienza costituisce nullità a regime intermedio poiché non comprime in via totale ed assoluta il diritto dell'imputato alla difesa in giudizio, costituzionalmente garantito, che resta in ogni caso assicurato dalla presenza attiva dall'altro difensore nominato nell'esercizio del diritto di cui all'art. 96 c.p.p. Tale nullità resta sanata, a norma dell'art. 182, comma 2, c.p.p., se l'altro difensore, presente, non formula eccezioni e rilievi sulla integrità della difesa all'atto della costituzione delle parti in dibattimento (Cass., Sez. IV, 15.01.1997, n. 191, Lucibello, rv. 207152; Sez. V, 11.08.1999,
Poce, rv. 213975; Sez. V, 04.072006, Della Corte, rv. 235152) ..
-Nel merito, le considerazioni sopra svolte consentono di dichiarare l'infondatezza 3.3.2.
delle doglianze mosse dal LN che, nei cinque motivi di ricorso (dal secondo al sesto) lamenta: inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, nonché vizi motivazionali per avere la sentenza attribuito all'imputato "irragionevolmente e senza esplicazione alcuna la responsabilità di eventi accaduti per negligenza e/o omissioni altrui"; per insussistenza di "rapporto di causalità tra il comportamento dell'ufficio tecnico e del personale preposto allo stesso ufficio (ossia del Geom. LN) i succitati interventi e l'evento dannoso"; per avere attribuito al ricorrente "la responsabilità di un evento dannoso per non avere egli esercitato poteri che non gli competevano.
Incontestabile appare la sua funzione di garanzia che si fonda sulla sua titolarità del sopra citato Ufficio tecnico del Comune, come pure incontestabile è la correlazione della riconosciuta responsabilità a suo carico con l'esistenza di uno specifico dovere giuridico di attivarsi per impedire il verificarsi dell'evento temuto.
Determinante appare altresì, ai fini della affermata responsabilità, quanto posto in luce dai giudici di secondo grado in ordine alla incontestabilità del dato relativo al quantitativo di odorizzazione (il cui impianto era stato attivato proprio dal LN ed era sotto il controllo dell'Ufficio tecnico, anche se per la manutenzione era stata incaricata una ditta specializzata); quantitativo inferiore a quello prescritto di 8 mg/metro cubo. Secondo la
Corte territoriale, infatti, “la considerazione che il quantitativo inferiore di TBM non impediva, in concreto, la percezione della perdita di gas viste le numerose segnalazioni e che il quantitativo inferiore di TBM perciò sarebbe irrilevante è inconsistente, posto che il quantitativo di odorizzante è prescritto per legge e che l'immissione di una maggiore quantità di prodotto, conforme alla prescrizione normativa, avrebbe comportato senz'altro
11 un maggior fastidio per gli utenti per l'insopportabile emanazione sgradevole ed una ben più facile ed immediata percezione del pericolo, e quindi nella specie, la percezione sgradevole più intensa avrebbe dissuaso la DI dall'azionare l'accendino per accendere il fornello del gas quel mattino del 3.3.2001. L'esattezza dell'argomentazione è confermata dal fatto che è provato che il giorno dell'incidente all'interno dell'abitazione DI IL non era percepibile odore di gas metano, nonostante la nube di gas metano fosse diffusa. La relazione dell'ing. BARDAZZA è precisa sul punto e non lascia spazi ad equivoci o differenti interpretazioni dei dati riscontrati. Il teste sia nella propria relazione che in sede dibattimentale descrive il percorso del gas dal punto di "criccatura", dovuto non ad obsolescenza ma a cedimento, verosimilmente sotto il passaggio di un automezzo pesante,
e, per le cattive condizioni dei manto stradale, fino al locale cucina, ove non è contestato che qualche giorno prima si erano verificati i fenomeni delle spirali di fuoco sulla piastra del piano di cottura”.
Non rileva ai fini dell'invocato esonero di responsabilità a carico del ricorrente
LN il fatto che l'appalto di manutenzione fosse affidato a ditte specializzate, dato che era previsto nel contratto che gli interventi avrebbero dovuto essere effettuati su emissione di appositi ordini predisposti dall'Ufficio tecnico comunale (tecnico comunale o suo delegato) e quindi “è fuor di dubbio che l'Ufficio tecnico ed il personale preposto allo stesso Ufficio erano tenuti, oltre ad emettere l'ordine di intervento, a verificare l'esecuzione ed il buon esito dell'intervento".
L'essere venuto meno a tale dovere di intervento non consente alcun esonero di responsabilità per il LN;
ciò anche alla luce delle considerazioni sopra svolte in tema di reato colposo commesso mediante omissione (in presenza di più soggetti in posizione di garanzia, sia pure a titolo diverso).
Quanto al settimo motivo, relativo alla mancata applicazione dell'art. 163, comma 4, c.p., lo R stesso va disatteso per le medesime considerazioni svolte a proposito di analoga censura sollevata dal TA, e da intenders' qui richiamate.
3.4. - Ritenute quindi infondate tutte le doglianze dei ricorrenti, resta la congruità, logica e giuridica, della impugnata sentenza. I giudici di merito hanno infatti esaminato e valutato globalmente tutti gli elementi probatori a loro disposizione, fomendo, nella c.d. "doppia conforme" una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, applicando esattamente le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre, giungendo correttamente e logicamente a stabilire la responsabilità degli imputati per il reato di incendio colposo in cooperazione colposa con violazione della normativa in materia di sicurezza dell'impiego del gas combustibile.
12 Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 19.06.2008.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Поші, Oscar Kovereghallo Vincenzo Romis нашго
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA |
31 OTT. 2008
DICASS
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Angelilli
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