Sentenza 30 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2001, n. 7337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7337 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CAS SAZIONE UFFICIO COPIE W WW.C. Richiesta copia studio dal Sig. Fl REPUBBLICA ITALIANA 3000 per diritti L. IN NOM DEL GOPOJ7 337/ 0 1 11 3.06.01. IL CANCELLIERE SUPR A DI CASSAZIONE LA Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 1091/00 Consigliere CronD. 16980 Dott. Francesco FELICETTI Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. 2720 Dott. Luigi Consigliere Ud. 22/03/01 MACIOCE Dott. Angelo Rel. Consigliere SPIRITO C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE Srl, in persona del legale rappresentante pro PRIMA ---- per diritti L3000 elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI SAN 13-0. MBC, 2001, tempore, IL CANCELLIERE 10, presso l'avvocato GIOVANNI DE ROSIS VALENTINO rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE MORGIA, CANCELLERIA LOY, giusta delega in atti;
ricorrente contro 1800358 PROVINCIA DI ORISTANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. CORTE SUPREMA DI CANSAZIONE eL MATTEO MAZZOWE UFFICIO COFIE ANTONELLI 45% rappresentata e difesa dall'avvocato Richiesta copia studio dal Sig. c 2001 SALVATORE VIDILI, giusta delega in atti;
per diritti L. 30.00 836 - resistente - 111. 06.01 IL CANCELLIERE -1- avversO la sentenza n. 1641/99 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 09/11/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/03/2001 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE con le quali si chiede che la Corte, in camera di consiglio: in via principale trasmetta gli atti al Primo Presidente, l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite a per dell'art. 374, secondo comma, c.p.c.; in norma subordine, conformemente all'orientamento di cui a Cass.S.U. n. 1835 del 1996 e n. 10385 del 1992, dichiari la competenza funzionale del Tribunale di Cagliari in ordine alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo ed emetta i provvedimenti conseguenti per legge. -2- R.G. 1091/2000 Svolgimento del processo L'Amministrazione Provinciale di Oristano convenne in giudizio la Prima s.r.l. innanzi al tribunale di Cagliari, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo reso dal presidente del tribunale di Cagliari, con cui le era stato ingiunto il pagamento di una somma di danaro quale corrispet- tivo del contratto d'appalto stipulato tra le parti per il controllo e la lotta agli insetti nocivi. In particolare, l'Amministrazione opponente eccepì, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo sia per essere stato emesso da giudice territorialmente incompetente, sia per essere stato emesso da giudice incompetente in relazione al rapporto di continenza esistente tra il procedimento per ingiunzione e quello già pendente tra le stesse parti davanti al tribunale di Oristano, avente ad oggetto la doman- da di risoluzione del contratto d'appalto, posto dalla Prima s.r.l. a fonda- mento della domanda azionata in monitorio. Il giudice, dopo aver trattato dell'eccezione proposta dalla società di inammissibilità dell'opposizione in conseguenza della nullità della pro- cura speciale alle liti conferita al difensore dell'Amministrazione Provin- ciale, ha dichiarato la propria incompetenza, ha revocato il decreto in- giuntivo ed ha fissato alle parti il termine per la riassunzione della causa davanti al tribunale di Oristano. Cons. Spirito est. حلا R.G. 1091/2000 La Prima s.r.l. propone a regolamento di competenza, perché sia di- chiarata la competenza funzionale e per territorio del tribunale di Caglia- ri. L'Amministrazione ha prodotto "memoria, chiedendo che sia confer- mata la sentenza impugnata per regolamento. Motivi della decisione Il giudice, dichiarata intempestiva (e, comunque, infondata) l'eccezione d'incompetenza territoriale proposta dall'Amministrazione, ha accolto l'altra eccezione (sollevata in via subordinata dalla stessa parte) di nullità del decreto ingiuntivo, sul presupposto che il provvedimento era stato emesso dal presidente del tribunale di Cagliari, benché la Prima s.r.l. fos- se stata convenuta dall'Amministrazione davanti al tribunale di Oristano in una causa posta in rapporto di continenza con quella oggetto del pro- cedimento monitorio. Accertata, dunque, la continenza, il giudice ha di- chiarato nullo il decreto ingiuntivo emesso dal presidente del tribunale di Cagliari (ritenuto incompetente) ed ha rimesso le parti davanti al tribu- nale di Oristano, quale giudice preventivamente adito. Nell'istanza per il regolamento di competenza la Prima s.r.l. premette una censura relativa alla parte della sentenza in cui è stata respinta l'ec- cezione di inammissibilità dell'opposizione per vizio della procura spe- ciale alle liti conferita al difensore dell'Amministrazione. Tale censura è Cons. Spirity est. 2 R.G. 1091/2000 palesemente inammissibile, posto che con il regolamento di competenza sono deducibili unicamente questioni relative alla competenza del giudi- ce adito, restando, invece, estranea a questo rimedio ogni altra questione di ordine sostanziale e processuale (tra le varie, cfr. Cass. 2 agosto 1997, n. 7167; 2 maggio 1994, n. 4220; 19 maggio 1990, n. 4541). Quanto alla competenza, la società afferma la funzionalità e l'inderoga- bilità di quella del giudice del decreto ingiuntivo (il tribunale di Caglia- ri), sostenendo, peraltro, che nella specie non sussisteva neppure la con- nessione tra le due distinte cause. L'istanza è fondata e va accolta per le ragioni che seguono. Quanto all'individuazione del giudice competente a conoscere della causa di opposizione al decreto ingiuntivo, va ribadito l'orientamento af- fermato dalle sezioni unite di questa Corte regolatrice, secondo cui la competenza dell'ufficio giudiziario, al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, a conoscere della relativa opposizione ha carattere funzionale e, pertanto, inderogabile, anche di fronte a ragioni di connessione o di contenenza. Su questa base s'è giunti ad affermare che, anche qualora nel giudizio di opposizione sia proposta domanda ricon- venzionale rientrante nella competenza per valore di un altro giudice, il giudice dell'opposizione non può rimettere tutta la causa al giudice supe- Cons. Spirito est. 3 R.G. 1091/2000 riore, al fine di realizzare il simultaneus processus, ma deve rimettere soltanto quella relativa alla domanda riconvenzionale, trattenendo quella concernente l'opposizione a decreto ingiuntivo, salvo a sospendere que- st'ultimo giudizio ove ne ricorrano i presupposti (Cass. sez. un. 8 marzo 1996, n. 1835, la quale ribadisce quanto già affermato da Cass. sez. un. 8 ottobre 1992, n. 10385; con specifico riguardo all'inderogabilità della competenza del giudice dell'opposizione anche rispetto a ragioni di con- nessione, cfr. Cass. nn. 3800 e 3475 del 1999; nn. 8914, 4674 e 1319 del 1998; n. 9418 del 1997, le quali precisano che resta salva la possibilità della sospensione di uno dei procedimenti, ex art. 295 c.p.c.). Tale orientamento si basa sia sulla giurisprudenza costituzionale (che ha dichiarato manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 40 e 645 c.p.c., nella parte in cui, nelle cause connesse, non consentono che il giudice dell'op- posizione possa rimettere le parti al giudice della causa principale o a quello preventivamente adito: Corte cost., ord., 26 giugno 1991, n. 308), sia sulla prevalente giurisprudenza di legittimità, precedente e successiva agli interventi delle sezioni unite. Questa giurisprudenza, per giungere a tale conclusione, valorizza la duplice funzione del giudizio di opposizio- ne a decreto ingiuntivo: quello di controllo sulla validità del provvedi- Came:que Cons. Spirit est. 4 R.G. 1091/2000 mento monitorio e quella di riesame, nel merito, della pretesa creditoria nel pieno contraddittorio delle parti. L'affermata natura funzionale ed inderogabile del giudice del decreto ingiuntivo supera ed assorbe ogni questione attinente l'esistenza o meno di ragioni di connessione tra le due cause. Va, dunque, cassata la sentenza del tribunale di Cagliari e va dichiarata la sua competenza a decidere sulla causa d'opposizione a decreto ingiun- tivo in questione. Lo stesso giudice provvederà al regolamento delle spe- se di tutte le fasi del giudizio di merito (compresa quella già svoltasi ed il cui regolamento delle spese risulta caducato dalla attuale cassazione), mentre l'intimata Amministrazione va condannata, siccome soccomben- te, al pagamento delle spese del giudizio per il regolamento di compe- tenza, liquidate come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte cassa la sentenza del tribunale di Cagliari, dichiara la compe- tenza del tribunale stesso a conoscere della causa di opposizione a de- creto ingiuntivo, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese del- l'intero giudizio di merito. Condanna l'intimata Amministrazione al pa- gamento delle spese del giudizio per il regolamento di competenza, che Cons. Subito est. 5 b 1091/2000 R.G. 1091/2000 liquida in complessive lire 5.308.300. , di cui lire cinque milioni 4 1 per onorari. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2001. Il Presidente hyclatform. L'Estensor l c IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Luisa Passinetti Juline Puttineti Prima Sezione Civilo Mire Depositato in Cancelleria # 30 MAG 2001. IL CANCELLIERE Loves 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dan 7.0II. 208 .
4. Gln.
4.6352 vento 3 290.000 8. OV (lire p. Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPD All Responsabile Servizio Atti Cior (Dr. M. RACCICHINE A M Cons. Spirito est. 6