Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro;
indennità di buonuscita Composta dagli Ill mi Sigg.ri Magistrati: Presidente00 2 4 620 3 Dott. Ettore R.G. N. 5929/00 Cron. 422 BATTIMIELLO Dott. Bruno - Rel. Consigliere Dott. Federico ROSELLI Rep. Consigliere Dott. TO LAMORGESE Ud. 27/06/02 Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: OR FE MA, TO IO, CO RU, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLOB 4, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO MAGRONE BROCHIERO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
IPOST ISTITUTO POSTELEGRAFONICI;
intimato avversO la sentenza n. 2731/99 del Tribunale di .2002 MILANO, depositata il 12/03/99 - R.G. N. 461/98; 3079 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 27/06/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- I SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso al Pretore di Milano EL MA Memoria, TO OR e Bruno CO, già dipendenti dell'Amministrazione telecomunicazioni e poi dell'Ente delle poste e poste italiane, chiedevano che l'Istituto postele- grafonici, competente per il trattamento di la quiescenza, fosse condannato a corrispondere indennità di buonuscita comprendendo nella base di calcolo 1'indennità integrativa speciale nella misura del sessanta per cento, da aggiungere allo era, ad ottanta per cento dello stipendio;
errato Rulli ricorrenti, il calcolo compiuto dallo avviso dei Istituto, il quale aveva incluso il sessanta per cento di detta indennità integrativa tra le voci dello stipendio, così riducendola ulteriormente del venti per cento;
che la domanda veniva accolta dal Pretore;
che, su appello del soccombente, il Tribunale con sentenza del 12 marzo 1999 riformava la prima decisione e rigettava la domanda;
che, quanto all'impugnazione proposta contro il CO, esso ne escludeva l'inammissibilità per scadenza del termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ.: pur nella contumacia dell'Ipost in primo grado, infatti, non era valida la notificazione della sentenza pretorile negli uffici dell'Istituto, da considerare come amministrazione statale, invece che presso l'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege (art. 11 1. 30 : ottobre 1933 n. 1611), onde quella notificazione non era valsa a far decorrere il termine testè detto e l'impugnazione risultava tempestiva;
che nel merito il Tribunale Osservava come l'art. 1 1. 29 gennaio 1994 n. 87 avesse bensi l'indennità integrativa speciale nellacompreso base di calcolo della indennità di buonuscita, ma senza innovare rispetto ai criteri di calcolo già validi nel regime precedente, onde detta indennità, pur speciale e pur nella misura ridotta, altro non costituiva che una delle voci di stipendio;
che contro questa sentenza ricorrono per cassazione i tre suddetti, mentre l'intimato Ipost non si è costituto.
Considerato che
col primo motivo il ricorrente Memoria lamenta la violazione dell'art. 434 cod. proc. civ. e vizi di motivazione, sostenendo il della sentenza d'appello difetto di motivazione inammissibilità dell'impu- circa l'eccezione di dall'Ipost in forma troppo gnazione proposta generica e priva della contestazione dei conteggi prodotti dal lavoratore;
che il motivo è privo di fondamento poiché il Tribunale, incensurabilmente interpretando le doglianze dell'appellante Ipost, le ha accolte ed ha rigettato le controdeduzioni dell'appellato con esaurienti e comunque rispettosi del argomenti contraddittorio, altresì pervenendo al rigetto della pretesa del secondo, con conseguente assorbimento della questione sui conteggi;
che col secondo motivo il ricorrente CO deduce la violazione degli artt. 326 e 434 cod. proc. civ., affermando la validità della notifi- cazione della sentenza pretorile effettuata, ai sensi dell'art. 292 dello stesso codice, personal- mente all'appellato, ossia negli uffici dell'Ipost, con conseguente decorrenza del termine mensile di cui all'art. 325 cit. e sua inutile scadenza;
che il motivo non è ammissibile;
che infatti l'art. 10 della legge 10 ottobre n. 1408, regolante l'Istituto postelegra- 1942 fonici, ancorchè preveda che l'assistenza legale, nonché la rappresentanza e la difesa in giudizio, siano affidate all'Avvocatura dello Stato, richiama espressamente la disciplina processuale comune relativamente alla notifica degli atti ed alla competenza dell'Autorità giudiziaria, di cui viene disposta quindi l'applicabilità nei giudizi in cui è parte l'Istituto; ne consegue che la notifica degli atti giudiziari, in deroga al disposto dello n. 1611, deveart. 11 del r.d. 30 ottobre 1933 avvenire presso la sede dell'ente e non presso gli uffici della competente Avvocatura dello Stato (Cass. 15 marzo 1996 n. 2169); che peraltro il ricorrente non dice (neppure nella memoria di costituzione in appello) quando la sentenza sia stata notificata, così omettendo di osservare l'art. 366 n. 3 cod. proc. civ., che impone di esporre i fatti di causa decisivi per la definizione del ricorso;
che col terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione della legge n. 71 del 1994, dell'art. 1 d. P.R. n. 1032 del 1973 e dell'art. 12 delle assunzione del preleggi, affermando l'erronea dell'indennità di concetto di "base di calcolo" che poteva bensì buonuscita;
base di calcolo comprendere le voci di stipendio (ultimo stipendio, assegno personale e assegno ex combattenti) ma non anche l'indennità integrativa speciale, che, già calcolata per legge nella sola misura del sessanta 6 per cento, subirebbe attraverso l'inclusione nello stipendio un ulteriore ed assurdo abbattimento, posto che ai fini del trattamento di buonuscita lo stipendio viene calcolato all'ottanta per cento;
che il secondo motivo di ricorso contiene sostanzialmente la stessa censura, sotto il profilo di una confusione, in cui sarebbe incorso il Tribunale, fra base di calcolo dell'indennità di buonuscita e base contributiva;
che i due motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati;
che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 19 maggio 1993 n. 243 dichiarativa - 1. dell'illegittimità degli artt. 14 n. 829 del 1973 e 21 1. n. 810 del 1985, nella parte in cui non prevedevano, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale - venne emanata la legge n. 87 del 1994, che nell'art. prevede: "l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959 n. 324 e succ. mod., viene computata, a decorrere dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con 7 riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili.b) per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennità integra- tiva speciale annua in godimento alla data di cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita"; che l'indennità di buonuscita è a sua volta determinata, ai sensi dell'art. 14, primo comma, 1. "829 del 1973, nella somma risultante dal n. prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80 per cento del totale dello ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dello eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per gli ex combattenti"; che il detto art. 1 1. n. 87 del 1994 ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale l'indennità integrativa speciale è da comprendere fra i trattamenti destinati а comporre la base di liquidazione dell'indennità di buonuscita, onde esso non impedisce che questa liquidazione avvenga mediante applicazione, generalizzata a tutte le componenti di base e dell'indennità quindi anche alla detta frazione 8 integrativa speciale, della falcidia dell'ottanta per cento;
che in tal senso si è espressa questa Corte con . 13634, 26 ottobre le sentenze 12 ottobre 2000 n 2000 n. 14095 e 14096, 27 ottobre 2000 n. 14222, 24 maggio 2001 n. 7090, dalle quali ora non è motivo di discostarsi;
che in conclusione il ricorso va rigettato mentre sulle spese non si deve provvedere ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 27 giugno 2002 il Presidente: Ette f anzin II Cons, estensore: Tederico Ruilt- IL CANCELLIERE Depositare in Cancelleria Coo ✓ O GEN 2003 IL CANCELLIERE 9