Sentenza 11 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9394 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Aula B IN NOME DEL POR9394/0 1 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.14125/99 Presidente Dott. Ettore MERCURIO Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno Cron.глеиз Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 27/04/01 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TO AR NI, elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 28, presso l'avv. Salvatore Cabibbo, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pescosolido, giusta delega 058 1 2 in atti;
- intimato che ha depositato procura avversO la sentenza n. 2935 del Tribunale di Bari depositata 1'8 settembre 1998 (R.G. n. 2496/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 aprile 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Carlo De Angelis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito della sentenza n. 11245 del 28 ottobre 1995 con la quale la Corte di Cassazione aveva annullato la decisione emessa dal Tribunale di Trani, in data 10 marzo 1994, nella causa promossa dalla sig.ra IL VO nei confronti dell'INPS, per ottenere, quale titolare di più pensioni, il riconoscimento del diritto a mantenere l'integrazione al minimo nell'importo cristallizzato al 30 settembre 1983 anche sulla pensione di reversibilità non più integrabile per il periodo successivo in base alla disciplina di cui alla legge n. 638 del 1983, la sig.ra AR 2 NI ST, nella qualità di erede di IL VO, con ricorso del 10 ottobre 1996 riassumeva la causa dinanzi al Tribunale di Bari, giudice designato per il riesame. Questa Corte, infatti, aveva affermato il principio secondo cui la predetta pensionata aveva il diritto a mantenere l'integrazione al minimo nell'importo cristallizzato al 30 settembre 1983, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica, anche sulla pensione di reversibilità, purché non avesse superato il limite di reddito previsto dalla legge. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2935 depositata 1'8 settembre 1998, dichiarava, ai sensi dell'art. 1 (comma 183) della legge n. 662 del 1996, l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali. AR NI ST ha chiesto la cassazione di tale pronuncia, con ricorso in un unico motivo. L'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente - denunciando "violazione e falsa applicazione dei commi 181, 182 e 183 della legge 23/12/96 n. 662 nonché dell'art. 36 comma 5 3 legge 23/12/98 n.448 in rapporto ai principi di cui agli artt. 3, 24 e 38 Cost. ed in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c." si duole che il Tribunale abbia pronunciato l'estinzione del giudizio e, richiamando varie ordinanze di rimessione della questione alla Consulta, deduce l'illegittimità, con riguardo ai principi costituzionali suddetti, della normativa risultante dalle indicate disposizioni di legge.
2. Il ricorso non può essere accolto. Va premesso - facendo peraltro riferimento solo alla parte finale della vicenda (della cd. cristallizzazione) originata dall'art.6, comma settimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638 che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 240 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte in cui, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate о integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto risultino superati i all'integrazione (ove non limiti reddituali previsti alla data del 30 settembre 1983), prevede riconduzione la 4 dell'importo a calcolo dell'altra о delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Successivamente sono intervenuti diversi provvedimenti normativi - decreti legge non seguiti da tempestiva conversione (28 marzo 1996 n. 166, 27 maggio 1996 n. 295, 26 luglio 1996 n. 396 e 24 settembre 1996 n. 499) e legge 23 dicembre 1996 n. 662 (modificata dal d.l. 28 marzo 1997 n. 79 conv. dalla legge 28 maggio 1997 n. 140) intesi a- dare attuazione alle statuizioni di tale sentenza e a disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni e le relative conseguenze in ordine ai il conseguimento dellegiudizi proposti per medesime;
finché è stata pubblicata la legge n. 448 del 1998 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), il cui art. 36 (dopo quattro commi contenenti disciplina modificativa ed interpretativa dei commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 1996 n. 662) dispone, al quinto comma, che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto "le questioni di cui all'art.1, commi 181 e 5 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono compensazione dichiarati estinti d'ufficio con provvedimenti delle spese fra le parti. I giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". Nell'interpretazione di tale norma che ha sostituito l'art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996 ed è applicabile, quale ius superveniens, - questa Corte (cfr., ex alla controversia in esame plurimis, le sentenze 11 maggio 1999 n. 4665, 22 maggio 1999 n. 5001, 11 giugno 1999 n. 5789 e 19 giugno 1999 n. 6171) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di estinzione concerne, oltre che le controversie aventi ad oggetto gli accessori sulle differenze dovute alla c.d. cristallizzazione, anche le cause riguardanti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione stessa per ragioni attinenti al relativo requisito reddituale. Ne consegue che, stante (non essendo emerse né essendo state dedotte preclusioni al riguardo nella concreta fattispecie) l'imprescindibilità dell'accertamento del requisito reddituale predetto, la pronuncia di estinzione deve essere confermata, sia pure con la precisazione 6 (nell'esercizio del potere di correzione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.) che l'estinzione è da riferire (non all'art. 1, comma 183, della legge n.662 del 1996 ma) all'art. 36, comma quinto, della citata legge n. 448 del 1998. Come già chiarito dalla Corte con sentenze 19 giugno 1999 n.6171 e 13 dicembre 1999 n.13979 (e successiva giurisprudenza conforme), la previsione estinzione, con compensazione delle spese, dei di giudizi attinenti alle questioni di cui ai commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 non incontra ostacoli in sovraordinati precetti costituzionali;
e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma (art.36, quinto comma, della legge n. 448 del 1998) che impone tale dichiarazione d'estinzione toglie rilevanza a riguardanti aspetticonsiderazioni particolare, le disposizioni ulteriori e, in di esercizio e laconcernenti le condizioni quantificazione del diritto, nonché gli accessori del credito. Alla stregua di tali rilievi, la cui validità risulta confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 310 in data 11-20 luglio 2000, il ricorso deve essere rigettato. 7 3. Il rigetto del ricorso non comporta condanna della parte ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, dovendo queste essere compensate, ai sensi dell'art. 36, comma quinto, della citata legge n. 448 del 1998.
P.Q.M.
le La Corte rigetta il ricorso e compensa spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 27 aprile 2001. E n Mer z Il Consigliere est.вим писано - Антоша Самогра Il Presidente ый в A D IL CANCELLIERE A , 0 S 1 S 3 O Depositato in Cancelleria 3 L . A L T 5 T , O R , oggi, 11 LUG. 2001. A B A S ' I W E L D P L 0 S E IL CANCELLIERE A 7 I D : T N R S 0 I O : G S O C 1 O N P 1 E M A S I D I A E A , D O O O E E R T T L T T I S N I E R A I G S L E E D L R E O P 0