Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 15710
CASS
Sentenza 30 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione all'art. 292 comma 2 lett. c) cod. prdt, pen. e 125 cod. pen. per difetto di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari e per motivazione solo apparente da parte del riesame.

    La censura è generica, in quanto la difesa non ha assolto all'onere di allegazione, non avendo prodotto la richiesta del P.M. per consentire la valutazione dell'eccezione. Né tantomeno la difesa si confronta con la motivazione del Tribunale del riesame, che ha respinto l'eccezione, evidenziando che il GIP non si era limitato a recepire integralmente le argomentazioni contenute nella richiesta cautelare, ma aveva provveduto ad una effettiva valutazione, diretta e autonoma delle ragioni del provvedimento richiesto ed adottato, sia pure rinviando per i dati fattuali alla richiesta del P.M. L'ordinanza impugnata, pertanto, ha fatto corretta applicazione del diritto vivente, secondo il quale la mancanza della autonoma valutazione delle esigenze cautelari va intesa quale motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante, mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti. Va ribadito, inoltre, che il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione ed è compatibile con la redazione dell'ordinanza con la tecnica della "incorporazione" quando dal contenuto complessivo del provvedimento emergano la conoscenza degli atti del procedimento e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame. Dalla lettura del decreto di sequestro preventivo emerge che il giudice per le indagini preliminari per ogni contestazione ha dedicato un paragrafo alle sue autonome valutazioni. La difesa non ha indicato in quale paragrafo il giudice si sarebbe limitato a recepire le valutazioni del Pubblico Ministero.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione agli artt. 640 bis cod. pen., 15 cod. pen e art. 8 e 10 quater del d. Igs. 74/2000. Eccezione di assorbimento per principio di specialità tra le fattispecie di reato contestate ai capi L) ed M) (art. 640 bis cod. pen.) e i reati di cui agli artt. 8 e 10 quater d. Igs. 74/2000 (capi H-I-3-K).

    Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in tema di concorso tra reati tributari e truffa. Si è infatti affermato che configura il concorso tra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e quello di truffa ai danni dello Stato quando, dall'utilizzazione di tali documenti, derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni. La condotta dell'indagato non si è esaurita nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, perché ad esempio sono stati trasmessi dei SAL finali, non appena le opere di riqualificazione edilizia commissionategli non fossero ancora iniziate o fossero addirittura in corso di esecuzione al momento del sopralluogo effettuato dalle forze dell'ordine. L'indagato ha posto in essere artifici e raggiri finalizzati a conseguire erogazioni pubbliche. Le diverse imputazioni non contestano un'unica condotta materiale, ovvero l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, come sostenuto dalla difesa, ma condotte distinte per ogni imputazione. Il profitto dei reati di truffa aggravata e dei reati tributari non è unico, come sostenuto dalla difesa.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 321 cod. proc. pen, 640 bis cod. pen. e artt.8 el0 d. Igs. 74/2000, 119 e 121 d.l. 34/2000 per erronea applicazione di legge e motivazione meramente apparente. Sussistenza del fumus commissi delicti in relazione ai predetti capi di imputazione.

    La difesa contesta un vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che non può essere dedotto con il ricorso per Cassazione avverso ordinanze in materia di sequestri. La difesa sostiene che la motivazione del Tribunale del riesame sia inadeguata in quanto si limita ad affermare che "le fatture intermedie venivano emesse... in via anticipata e non successiva rispetto alla trasmissione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) falsamente asseverati dall'odierno indagato". La difesa sostiene che gli operatori di p.g. si sono limitati a riscontri esterni delle strutture e la principale constatazione è stata l'assenza del "cappotto termico", corrispondente ad una fase finale dell'intervento. A prescindere dalla circostanza che la mancanza del cappotto termico fa venir meno il diritto al "superbonus" trattandosi di un intervento essenziale, la difesa non contesta l'esposizione di informazioni false di cui al capo P) in sede di asseverazione. Il Tribunale del riesame precisa che i sopralluoghi effettuati dai militari consentivano di riscontrare che per la maggior parte dei committenti, sebbene fosse stato trasmesso il S.A.L. finale relativo alla conclusione dei lavori, le opere erano rimaste incomplete, in alcuni casi ancora in corso di esecuzione all'atto del sopralluogo. La motivazione del provvedimento impugnato non può ritenersi apparente, dal momento che esamina le singole censure formulate dalla difesa, che vengono reiterate in maniera del tutto generica in sede di ricorso.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione all'art. 10 quater d.l. 74/2000, commi 1 e 2 per assenza di motivazione, in quanto il Tribunale non si è confrontato con l'ulteriore motivo di ricorso in cui si è contestata l'erronea qualificazione giuridica attribuita ai capi 3 e K della rubrica, inquadrati nel comma 2 dell'art. 10 quater ma che, invece, ad avviso della difesa, avrebbero dovuto essere inquadrati nel comma 1, in quanto i crediti contestati dovevano essere considerati "non spettanti" invece che "inesistenti".

    La difesa non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, pienamente condivisibile, nel quale si evidenzia che non rileva la censura mossa dalla difesa relativa all'invocato inquadramento del fatto nel 1 comma ("crediti non spettanti") piuttosto che nel 2 comma ("crediti inesistenti) dell'art. 10 quater d. Lgs. 74/2000, essendo pacifica in entrambi i casi la legittimità del sequestro finalizzato alla confisca, come disposto dal GIP, del profitto pari al valore delle imposte a vario titolo dovute dalla ditta individuale e compensate con l'utilizzo dei crediti d'imposta ottenuti fraudolentemente. La difesa si limita ad affermare che la diversa qualificazione incide sia sul fumus commissi delicti, sia sull'intensità del dolo, sia sulla dosimetria della pena. Rileva il Collegio che le circostanze evidenziate dalla difesa possono incidere eventualmente nel giudizio di merito ma non nella fase cautelare.

  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione agli artt. 272, 321, art. 8,9 e 12 bis d. Igs. n. 74/2000 per erronea applicazione della legge penale. Applicazione della normativa di cui all'art. 9 d. Igs. n. 74/2000, che, in deroga all'art. 110 cod. pen. esclude espressamente la possibilità di configurare un concorso tra l'emittente e l'utilizzatore di fatture per operazioni inesistenti, con la conseguenza che l'emittente risponde solo del reato di cui all'art. 8 e che, in mancanza di un effettivo concorso nella condotta di utilizzazione del documento, non possa essergli imputato il profitto derivante dal reato altrui.

    Il quinto motivo (violazione di legge in relazione al profitto confiscabile ex art. 8 d.lgs. n. 74/2000 e al concorso del reato tra emittente e utilizzatore dovendo essere il profitto commisurato al prezzo della emissione) è tardivo perché non proposto in sede di riesame. In tema di impugnazioni cautelari reali, la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, pena l'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove. Tale principio si fonda sulla natura devolutiva del riesame e sulla conseguente preclusione alla prospettazione, in sede di legittimità, di questioni non sottoposte al previo scrutinio del giudice cautelare. Nel caso in esame, non si pone neppure astrattamente un problema di concorso tra l'emittente e l'utilizzatore delle fatture per operazioni inesistenti, in quanto viene contestato al ZO di aver utilizzato nella dichiarazione IVA fatture per operazioni inesistenti emesse da altre società.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione all'art. 321 cod. proc. pen, per erronea applicazione della legge penale e motivazione meramente apparente. Contestazione dell'assenza di un'adeguata motivazione in relazione al periculum in mora.

    Con il sesto motivo, la difesa contesta sostanzialmente l'assenza di un'adeguata motivazione in relazione al periculum in mora, censura che non può essere proposta con il ricorso per Cassazione avverso una misura reale. In ogni caso, ad avviso dei giudici della cautela sussiste la necessità anticipatoria rispetto ai beni colpiti dal sequestro in funzione della confisca per equivalente, visto il rischio di dispersione atteso che l'indagato ha perseverato nelle condotte analoghe a quelle contestate, durante e dopo i controlli della Guardia di Finanza, e nella massiva opera di monetizzazione e compensazione dei crediti di imposta illecitamente ottenuti posta in essere dall'indagato, con progressiva erosione dei crediti giacenti nei cassetti fiscali. Il Tribunale, quindi, ha assolto all'onere motivazionale richiestogli argomentando in modo adeguato le ragioni della necessità anticipatoria del sequestro per come già sostanzialmente esposte dal giudice per le indagini preliminari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 15710
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15710
    Data del deposito : 30 aprile 2026

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