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Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 13734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13734 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CC IO nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 13/10/2022 del TRIBUNALE DI ASTI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UA RA D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale in diversa composizione per l'ulteriore corso;
uditi i difensori avv. Fabrizio MIGNANO e Luisa PESCE, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Asti, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale, con decreto del 12 settembre 2022, aveva 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 13734 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 23/03/2023 disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in via diretta o per equivalente, dell'importo di 199.669,31 euro, ritenuto il profitto del reato di truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.) contestato al ricorrente. Il Tribunale ha rilevato che il giudice per le indagini preliminari, nel decreto genetico, aveva valutato in modo autonomo la sussistenza del fumus commissi delicti, ritenendo che l'indagato, quale legale rappresentante della associazione Dolce Valle, avesse indebitamente ottenuto finanziamenti europei in violazione del principio di unicità che impone di poter usufruire del contributo una sola volta in relazione ad uno stesso progetto, circostanza che non si era verificata con riguardo a eventi effettuati una sola volta nel marzo del 2018 ma rispetto ai quali erano state avanzate due distinte domande di finanziamento, nel 2017 e 2018, entrambe andate a buon fine. Secondo l'ordinanza impugnata, il primo giudice aveva motivato anche in ordine alla sussistenza del periculum in mora, peraltro ritenendo non necessario tale accertamento quando, come nel caso in esame, siano contestati reati commessi contro la pubblica amministrazione. 2. Ricorre per cassazione OR ST, a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge e motivazione apparente o mancante, sotto tre diversi profili, riguardanti: - la mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p. del fumus commissi delicti. In sede di riesame si era evidenziato che il decreto di sequestro si era limitato a riportare la trascrizione delle annotazioni di polizia giudiziaria, aggiungendo solo una formula di stile: sul punto l'ordinanza impugnata è priva di un effettivo confronto con le deduzioni difensive;
- la mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p. del periculum in mora, deduzione anche in questo caso ignorata dal Tribunale, che ha anche erroneamente ritenuto non necessario tale requisito in ragione di quanto disposto dall'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen., omologando il reato per cui si procede a quelli commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. L'ordinanza, inoltre, ha comunque ritenuto sussistente il periculum in mora sulla base di considerazioni eccentriche, ignorando la pacifica capienza patrimoniale del ricorrente, idonea a rendere insussistente l'esigenza cautelare;
- la omessa risposta al motivo con il quale in sede di riesame era stata chiesta, in via subordinata, la riduzione dell'importo del sequestro, stante la mancanza di proporzionalità e ragionevolezza in ordine all'ammontare della cifra sequestrata, visto il ruolo svolto dal ricorrente rispetto a quello di un coindagato. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, avuto riguardo alla censura con la quale è stata contestata la motivazione dell'ordinanza impugnata sulla sussistenza del requisito del periculum in mora. 2. Non è fondata l'eccezione, logicamente preliminare, circa la mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p. dei requisiti del fumus e del periculum e la omessa risposta del Tribunale alla deduzione difensiva. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, l'ordinanza impugnata ha specificamente esaminato e disatteso l'eccezione, spiegando (rispettivamente a pag. 3 e pag. 7) per quali ragioni il G.i.p., nel provvedimento genetico, avesse, seppur in maniera concisa, motivato sulla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Il Tribunale, citando i passi del decreto, ha escluso che si fosse in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante e ha esercitato il proprio potere-dovere di integrare le pur gravi insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura, che comunque era assistito da una motivazione che enunciava le ragioni della cautela, anche se in forma stringata e attraverso la tecnica della redazione per relationem. L'ordinanza impugnata, pertanto, ha fatto corretta applicazione del diritto vivente, secondo il quale la mancanza della autonoma valutazione delle esigenze cautelari - che comporta l'annullamento del provvedimento genetico da parte del tribunale del riesame, in forza di quanto disposto dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., applicabile in tema di misure cautelari reali in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma 7, dello stesso codice (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01) - va intesa quale motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante, mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti (Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, Esposito, Rv. 278509-01; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, Liccardo, Rv. 272596-01; Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, Burani, Rv. 268800-01). Va ribadito, inoltre, che il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione ed è compatibile con la redazione dell'ordinanza con la tecnica della "incorporazione" quando dal contenuto complessivo del provvedimento emergano la conoscenza degli atti del procedimento e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al 3 vaglio del riesame (Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506-02; Sez. 3, n. 35720 del 06/10/2020, Cordioli, Rv. 280581-01; Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 275339-01). 3. Il Tribunale del riesame, dunque, ha legittimamente integrato la motivazione del decreto del G.i.p. sia quanto al profilo del fumus commissi delicti che in relazione al requisito del periculum in mora. Il ricorrente nulla ha eccepito in ordine al primo aspetto, sul quale l'ordinanza ha reso un'assai ampia motivazione, mentre ha censurato le argomentazioni del Tribunale circa la sussistenza dell'esigenza cautelare. Sul punto il secondo motivo di ricorso è fondato. 3.1. Va premesso che con la pronuncia richiamata anche nell'ordinanza impugnata le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente formulato il seguente principio di diritto: «Il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege» (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, LL, Rv. 281848-01). Ha evidenziato la sentenza LL che «è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio». La sentenza, dunque, ha stabilito l'obbligo del giudice di motivare sulla sussistenza del periculum in mora anche in caso di sequestro preventivo di cosa confiscabile e tale motivazione non potrà che riguardare il pericolo di dispersione del bene prima della definizione del giudizio, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire impraticabile. Non rilevano, pertanto, né la natura (obbligatoria o facoltativa) della confisca né la funzione concretamente assolta dalla stessa (misura di sicurezza, sanzione, misura amministrativa). 4 La natura "obbligatoria" della confisca, in sostanza, non rende "obbligatorio" anche il sequestro ad essa funzionale, perché, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., norma generale e onnicomprensiva, il giudice «può» e quindi non «deve» adottare la misura cautelare. 3.2. Il Tribunale ha richiamato e recepito il principio espresso in una pronuncia di questa Corte, secondo il quale, ai fini dell'adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca, è sufficiente, qualora sussista il fumus di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena (Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, Grandis, Rv. 283054-01). Il principio, invero, è stato disatteso da numerose successive sentenze, secondo le quali anche il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione («Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca»), deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora, da rapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza (Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, dep. 2023, Martorano, Rv. 284105-01; Sez. 6, n. 48333 del 03/11/2022, Sailis, Rv. 284073-01; Sez. 6, n. 32582 del 05/07/2022, Guarrera, Rv. 283619-01; Sez. 3, n. 37729 del 22/06/2022, Moretti, Rv. 283694-01): va quindi escluso ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, atteso che la necessità di detta motivazione opera, con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, con riguardo sia alla confisca obbligatoria che a quella facoltativa (in questo senso v. anche Sez. 3, n. 46245 del 18/10/2022, Marchetti, Rv. 283836-01 nonché Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, Filippetti, Rv. 283910-01). Il contrasto di giurisprudenza, tuttavia, non è rilevante nel caso di specie. Con fondamento la difesa ha sostenuto che, anche laddove si volesse aderire al principio affermato nella sentenza della Sesta Sezione richiamata nell'ordinanza impugnata, non per questo sarebbe corretta la decisione adottata sul punto dal Tribunale, considerato che il disposto dell'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen. fa riferimento esclusivamente ai «delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale», fra i quali non è compreso quello ex art. 640-bis 5 (/ cod. pen., a nulla rilevando il fatto che la confisca è obbligatoria anche in caso di condanna per questo reato, in forza del rinvio operato dall'art. 640 -quater cod. pen. all'art. 322-ter dello stesso codice. 3.3. L'ordinanza impugnata, comunque, prescindendo da tale erroneo rilievo, ha ulteriormente motivato in ordine alla sussistenza del requisito del periculum in mora, ma ciò ha fatto valorizzando "elementi privi di attinenza con l'esigenza cautelare", come sostenuto dal ricorrente. Il Tribunale, infatti, ha sostenuto come "la certa capienza del patrimonio del ST, comprovata anche dagli accertamenti successivi all'esecuzione del provvedimento cautelare genetico" (dai quali è emerso che egli è proprietario di beni immobili e mobili registrati e dispone di un patrimonio liquido di poco inferiore al mezzo milione di euro) "non faccia venire meno il requisito del periculum in mora alla luce della condotta tenuta dall'indagato una volta appreso dell'esistenza dell'indagine a suo carico" (pag. 7). Detta condotta, però, si sarebbe sostanziata in alcune telefonate volte ad ottenere un incontro con funzionari della Regione in ordine ai fatti contestatigli, circostanza che evidentemente nulla rileva al fine di desumere la possibilità di una dispersione del patrimonio prima della sentenza. Il Tribunale, dunque, si è sottratto all'onere di motivazione circa la "esigenza anticipatoria" e le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio, disattendendo il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte. 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata limitatamente al profilo riguardante la sussistenza dell'esigenza cautelare, per valutare la quale il giudice del rinvio si atterrà al principio statuito nella sentenza LL, nei termini sopraindicati. Il terzo motivo di ricorso, riguardante il quantum, è di conseguenza assorbito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Asti competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso il 23 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UA RA D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale in diversa composizione per l'ulteriore corso;
uditi i difensori avv. Fabrizio MIGNANO e Luisa PESCE, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Asti, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale, con decreto del 12 settembre 2022, aveva 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 13734 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 23/03/2023 disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in via diretta o per equivalente, dell'importo di 199.669,31 euro, ritenuto il profitto del reato di truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.) contestato al ricorrente. Il Tribunale ha rilevato che il giudice per le indagini preliminari, nel decreto genetico, aveva valutato in modo autonomo la sussistenza del fumus commissi delicti, ritenendo che l'indagato, quale legale rappresentante della associazione Dolce Valle, avesse indebitamente ottenuto finanziamenti europei in violazione del principio di unicità che impone di poter usufruire del contributo una sola volta in relazione ad uno stesso progetto, circostanza che non si era verificata con riguardo a eventi effettuati una sola volta nel marzo del 2018 ma rispetto ai quali erano state avanzate due distinte domande di finanziamento, nel 2017 e 2018, entrambe andate a buon fine. Secondo l'ordinanza impugnata, il primo giudice aveva motivato anche in ordine alla sussistenza del periculum in mora, peraltro ritenendo non necessario tale accertamento quando, come nel caso in esame, siano contestati reati commessi contro la pubblica amministrazione. 2. Ricorre per cassazione OR ST, a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge e motivazione apparente o mancante, sotto tre diversi profili, riguardanti: - la mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p. del fumus commissi delicti. In sede di riesame si era evidenziato che il decreto di sequestro si era limitato a riportare la trascrizione delle annotazioni di polizia giudiziaria, aggiungendo solo una formula di stile: sul punto l'ordinanza impugnata è priva di un effettivo confronto con le deduzioni difensive;
- la mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p. del periculum in mora, deduzione anche in questo caso ignorata dal Tribunale, che ha anche erroneamente ritenuto non necessario tale requisito in ragione di quanto disposto dall'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen., omologando il reato per cui si procede a quelli commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. L'ordinanza, inoltre, ha comunque ritenuto sussistente il periculum in mora sulla base di considerazioni eccentriche, ignorando la pacifica capienza patrimoniale del ricorrente, idonea a rendere insussistente l'esigenza cautelare;
- la omessa risposta al motivo con il quale in sede di riesame era stata chiesta, in via subordinata, la riduzione dell'importo del sequestro, stante la mancanza di proporzionalità e ragionevolezza in ordine all'ammontare della cifra sequestrata, visto il ruolo svolto dal ricorrente rispetto a quello di un coindagato. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, avuto riguardo alla censura con la quale è stata contestata la motivazione dell'ordinanza impugnata sulla sussistenza del requisito del periculum in mora. 2. Non è fondata l'eccezione, logicamente preliminare, circa la mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p. dei requisiti del fumus e del periculum e la omessa risposta del Tribunale alla deduzione difensiva. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, l'ordinanza impugnata ha specificamente esaminato e disatteso l'eccezione, spiegando (rispettivamente a pag. 3 e pag. 7) per quali ragioni il G.i.p., nel provvedimento genetico, avesse, seppur in maniera concisa, motivato sulla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Il Tribunale, citando i passi del decreto, ha escluso che si fosse in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante e ha esercitato il proprio potere-dovere di integrare le pur gravi insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura, che comunque era assistito da una motivazione che enunciava le ragioni della cautela, anche se in forma stringata e attraverso la tecnica della redazione per relationem. L'ordinanza impugnata, pertanto, ha fatto corretta applicazione del diritto vivente, secondo il quale la mancanza della autonoma valutazione delle esigenze cautelari - che comporta l'annullamento del provvedimento genetico da parte del tribunale del riesame, in forza di quanto disposto dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., applicabile in tema di misure cautelari reali in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma 7, dello stesso codice (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01) - va intesa quale motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante, mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti (Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, Esposito, Rv. 278509-01; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, Liccardo, Rv. 272596-01; Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, Burani, Rv. 268800-01). Va ribadito, inoltre, che il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione ed è compatibile con la redazione dell'ordinanza con la tecnica della "incorporazione" quando dal contenuto complessivo del provvedimento emergano la conoscenza degli atti del procedimento e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al 3 vaglio del riesame (Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506-02; Sez. 3, n. 35720 del 06/10/2020, Cordioli, Rv. 280581-01; Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 275339-01). 3. Il Tribunale del riesame, dunque, ha legittimamente integrato la motivazione del decreto del G.i.p. sia quanto al profilo del fumus commissi delicti che in relazione al requisito del periculum in mora. Il ricorrente nulla ha eccepito in ordine al primo aspetto, sul quale l'ordinanza ha reso un'assai ampia motivazione, mentre ha censurato le argomentazioni del Tribunale circa la sussistenza dell'esigenza cautelare. Sul punto il secondo motivo di ricorso è fondato. 3.1. Va premesso che con la pronuncia richiamata anche nell'ordinanza impugnata le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente formulato il seguente principio di diritto: «Il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege» (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, LL, Rv. 281848-01). Ha evidenziato la sentenza LL che «è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio». La sentenza, dunque, ha stabilito l'obbligo del giudice di motivare sulla sussistenza del periculum in mora anche in caso di sequestro preventivo di cosa confiscabile e tale motivazione non potrà che riguardare il pericolo di dispersione del bene prima della definizione del giudizio, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire impraticabile. Non rilevano, pertanto, né la natura (obbligatoria o facoltativa) della confisca né la funzione concretamente assolta dalla stessa (misura di sicurezza, sanzione, misura amministrativa). 4 La natura "obbligatoria" della confisca, in sostanza, non rende "obbligatorio" anche il sequestro ad essa funzionale, perché, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., norma generale e onnicomprensiva, il giudice «può» e quindi non «deve» adottare la misura cautelare. 3.2. Il Tribunale ha richiamato e recepito il principio espresso in una pronuncia di questa Corte, secondo il quale, ai fini dell'adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca, è sufficiente, qualora sussista il fumus di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena (Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, Grandis, Rv. 283054-01). Il principio, invero, è stato disatteso da numerose successive sentenze, secondo le quali anche il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione («Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca»), deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora, da rapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza (Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, dep. 2023, Martorano, Rv. 284105-01; Sez. 6, n. 48333 del 03/11/2022, Sailis, Rv. 284073-01; Sez. 6, n. 32582 del 05/07/2022, Guarrera, Rv. 283619-01; Sez. 3, n. 37729 del 22/06/2022, Moretti, Rv. 283694-01): va quindi escluso ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, atteso che la necessità di detta motivazione opera, con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, con riguardo sia alla confisca obbligatoria che a quella facoltativa (in questo senso v. anche Sez. 3, n. 46245 del 18/10/2022, Marchetti, Rv. 283836-01 nonché Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, Filippetti, Rv. 283910-01). Il contrasto di giurisprudenza, tuttavia, non è rilevante nel caso di specie. Con fondamento la difesa ha sostenuto che, anche laddove si volesse aderire al principio affermato nella sentenza della Sesta Sezione richiamata nell'ordinanza impugnata, non per questo sarebbe corretta la decisione adottata sul punto dal Tribunale, considerato che il disposto dell'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen. fa riferimento esclusivamente ai «delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale», fra i quali non è compreso quello ex art. 640-bis 5 (/ cod. pen., a nulla rilevando il fatto che la confisca è obbligatoria anche in caso di condanna per questo reato, in forza del rinvio operato dall'art. 640 -quater cod. pen. all'art. 322-ter dello stesso codice. 3.3. L'ordinanza impugnata, comunque, prescindendo da tale erroneo rilievo, ha ulteriormente motivato in ordine alla sussistenza del requisito del periculum in mora, ma ciò ha fatto valorizzando "elementi privi di attinenza con l'esigenza cautelare", come sostenuto dal ricorrente. Il Tribunale, infatti, ha sostenuto come "la certa capienza del patrimonio del ST, comprovata anche dagli accertamenti successivi all'esecuzione del provvedimento cautelare genetico" (dai quali è emerso che egli è proprietario di beni immobili e mobili registrati e dispone di un patrimonio liquido di poco inferiore al mezzo milione di euro) "non faccia venire meno il requisito del periculum in mora alla luce della condotta tenuta dall'indagato una volta appreso dell'esistenza dell'indagine a suo carico" (pag. 7). Detta condotta, però, si sarebbe sostanziata in alcune telefonate volte ad ottenere un incontro con funzionari della Regione in ordine ai fatti contestatigli, circostanza che evidentemente nulla rileva al fine di desumere la possibilità di una dispersione del patrimonio prima della sentenza. Il Tribunale, dunque, si è sottratto all'onere di motivazione circa la "esigenza anticipatoria" e le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio, disattendendo il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte. 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata limitatamente al profilo riguardante la sussistenza dell'esigenza cautelare, per valutare la quale il giudice del rinvio si atterrà al principio statuito nella sentenza LL, nei termini sopraindicati. Il terzo motivo di ricorso, riguardante il quantum, è di conseguenza assorbito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Asti competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso il 23 marzo 2023.