Sentenza 16 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/03/2001, n. 3847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3847 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
E N O I 1 Z 6 03847/0 1 се 61690 8 A 9 R 1 T S I G E . R .R L .P A L D A D R . L T E E B T D A I T N S E A 1 N S 3 E E M S 2 TE SUPREMA DI CASSAZIONE E I . Oggetto T A N Z A M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria IVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico PAPA Presidente R.G.N. 15757/98 - Consigliere Cron. 8158 Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 09/11/00 - Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
HOT AMERICAN SRL;
- intimato . N avverso la sentenza n. 96/97 della Commissione tributaria regionale di ANCONA, depositata il 2000 17/06/97; 1858 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- 1 udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo. SAZIONE -2- Svolgimento del processo 4 La s.r.l. Hot American ha impugnato l'avviso di rettifica parziale emesso dall'ufficio Iva di Macerata per il 1988, avviso con il quale è stato elevato il volume di affari da lire 584.380.000 a lire 601.947.000. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso, ma la decisione è stata poi riformata dalla Commissione Regionale, che ha accolto l'appello della società contribuente ed ha annullato l'atto impugnato. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, deducendo due motivi. La società non si è costituita in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 63 del d.p.r. n.633/72 sostenendo che il giudice di appello ha errato ad annullare l'avviso di accertamento sul presupposto che l'ufficio aveva motivato l'atto impugnato per relationem, recependo acriticamente il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza. Il Ministero ha aggiunto che la motivazione per relationem è possibile quando il verbale di constatazione è noto al contribuente, e che l'adesione alle risultanze del processo verbale non significa mancata valutazione dei fatti, degli indizi e delle prove. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 345 c.p.c. sul presupposto che la Commissione Regionale doveva valutare preliminarmente l'inammissibilità delle doglianze dell'appellante, caratterizzate dalla novità. Ritiene la Corte che il primo motivo del ricorso è fondato e merita accoglimento. E infatti, il giudice di appello ha senz'altro errato allorchè ha ritenuto che l'atto di accertamento che ha recepito le conclusioni dei verbalizzanti non è nella sostanza atto dell'ufficio accertatore, ma atto dell'organo ausiliario (Guardia di Finanza), il cui compito è quello di collaborare ad acquisire e a reperire elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni, ma non è quello di emanare atti di accertamento. La motivazione nell'atto di accertamento ha la funzione di comunicare al contribuente i presupposti di fatto e le ragioni di diritto poste a base della pretesa, per consentire la conoscenza dell'iter logico seguito nell'esercizio del potere di accertamento e per consentire la preparazione di una difesa the adeguata. Quando, come nella specie, tali dati sono stati esplicitati nell'atto dell'Amministrazione, non può disporsi l'annullamento per carenza di motivazione solo perché nell'atto si è fatto riferimento a quanto è stato acquisito in sede di processo verbale di constatazione. L'adesione alle conclusioni raggiunte dalla Guardia di Finanza comporta una valutazione implicita, idonea a fare esercitare il proprio potere accertativo. Diversa, ovviamente, è la nozione e la funzione della prova della pretesa, posto che dagli atti, al di là dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto (che costituiscono la motivazione), devono emergere gli elementi che dimostrano la fondatezza della pretesa. Nella sentenza impugnata non si è fatta questione di prova, ma ci si è fermati a ritenere che la mancata valutazione, da parte dell'ufficio, degli elementi acquisiti dalla Guardia di Finanza comportava un sostanziale esercizio del potere di accertamento da parte di un organo che tale potere per legge non ha. Una tale decisione è erronea proprio per la funzione della motivazione testè delineata. L'accoglimento del primo motivo del ricorso è assorbente rispetto al secondo motivo e comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Regionale, che provvederà anche per le spese.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, E anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche N 6 O 8 I 9 1 Z A / I Così deciso in Roma il 9.11.2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. A 4 5 / R R . 6 T A 2 S N I Il cons. rel. . T - Il Presidente R G . U B E P . B . R I D L Dr. Enrico Papa R Dr. Giusep L L A T E A D D . ماشا B I E S A A T I N T E N R S 1 E E 3 I S 1 T A E . A N M IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 16 MAR. 2001 1 Oggi CASSASAZIONE IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio P P U S