Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2000, n. 1652
CASS
Sentenza 3 marzo 2000

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Anche dopo l'entrata in vigore della legge 27 maggio 1998 n. 165, nel caso di affidamento in prova al servizio sociale da parte di tossicodipendenti o alcooldipendenti, la disciplina applicabile è quella dettata dal combinato disposto degli artt. 91, comma 4, e 94, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in base alla quale, quando la relativa richiesta sia stata presentata dopo l'avvenuta esecuzione dell'ordine di carcerazione, spetta al pubblico ministero, e non al magistrato di sorveglianza, provvedere sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza. (Conf. 3 marzo 2000 n. 1656, Crescini, non massimata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2000, n. 1652
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1652
    Data del deposito : 3 marzo 2000

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