Sentenza 3 marzo 2000
Massime • 1
Anche dopo l'entrata in vigore della legge 27 maggio 1998 n. 165, nel caso di affidamento in prova al servizio sociale da parte di tossicodipendenti o alcooldipendenti, la disciplina applicabile è quella dettata dal combinato disposto degli artt. 91, comma 4, e 94, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in base alla quale, quando la relativa richiesta sia stata presentata dopo l'avvenuta esecuzione dell'ordine di carcerazione, spetta al pubblico ministero, e non al magistrato di sorveglianza, provvedere sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza. (Conf. 3 marzo 2000 n. 1656, Crescini, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2000, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Torquato Gemelli Presidente del 3/3/2000
1. Dott. Severo Chieffi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonio Marchese Consigliere N. 1652
3. Dott. Giorgio Santacroce Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Enrico Delehaye Consigliere N. 44497/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto negativo di competenza insorto fra il Magistrato di sorveglianza di Macerata ed il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona nel procedimento relativo a - S E B A S T I A N E L L I M a r c e l l o, nato ad [...] il 15
aprile 1964;
- Sentita la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Albano il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del conflitto;
Considerato in
F A T T O
Sull'istanza del detenuto CE AS, diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del competente Tribunale di sorveglianza sulla sua richiesta di affidamento in prova al servizio sociale a norma dell'art. 94 D.P.R. n. 309/90, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, con provvedimento in data 11 ottobre 1999, ha dichiarato la propria incompetenza ed ha trasmesso gli atti al Magistrato di sorveglianza di Macerata sostenendo che, a norma degli artt. 2, 4^ comma, e segg. della legge n. 165 del 1998, il Pubblico Ministero può sospendere l'emissione dell'ordine di esecuzione della pena, ma non un'esecuzione in atto, nel qual caso le richieste di misura alternativa e di sospensione della pena vanno proposte rispettivamente al Tribunale di sorveglianza ed al Magistrato di sorveglianza.
Il Magistrato di sorveglianza di Ancona, ritenutosi a sua volta incompetente sul rilievo che il combinato disposto di cui agli artt. 90, 91 e 94 del D.P.R. n. 309/90 non era stato modificato dalla citata legge n. 16511998, ha trasmesso gli atti a questa Corte per la risoluzione dell'insorto conflitto.
- Osserva in
D I R I T T O
Preliminarmente è da rilevare che l'art. 28 cod. proc. pen., nella costante interpretazione giurisprudenziale di legittimità, consente la configurazione del conflitto di competenza solo fra giudici (cfr. da ultimo Sez. I, 27 gennaio 1998, n. 472), colla conseguenza che quando vi sia contrasto sulla determinazione della competenza fra un giudice e un ufficio del Pubblico IN (come nella specie) il conflitto è inammissibile.
Ciò vale, nonostante un'isolata pronuncia di questa Corte (Sez. I, 25 gennaio 1999, n. 629) in senso contrario, anche per i "casi analoghi" delineati dal 2^ comma della citata disposizione normativa, essendo pacifico che un conflitto fra giudice e Pubblico IN (ossia fra un organo di giurisdizione e una parte, sia pure pubblica, del processo) non rientra nella detta previsione (cfr. Sez. I, 6 ottobre 1992 n. 3380; idem, 30 aprile 1994, n. 1475). In tal senso si è ormai orientata questa Corte che, dopo l'isolata pronuncia sopra citata, non solo ha riaffermato il principio della proponibilità di un conflitto esclusivamente fra giudici, ma ha anche rilevato che il legislatore, colla legge 27 maggio 1998, n. 165, intervenendo novativamente sull'art. 656 cod. proc. pen. e su talune disposizioni dell'ordinamento penitenziario,
nulla ha disposto in merito all'art.94 D.P.R. n.309/1990, la cui disciplina, concernendo istituto diverso ed autonomo rispetto a quello di cui all'abrogato art.47 bis ord. pen., non presenta alcuna pratica incompatibilità colla nuova normativa, ma solo di versità di impostazione ed eterogeneità rispetto ad essa che, tuttavia, non compete al giudice eliminare o risolvere. E ciò è tanto più vero ove si consideri che lo stesso legislatore del 1998, pur menzionando fra le misure alternative anche quella di cui all'art.94 D.P.R. n.309/90, in rapporto alla cui richiesta è prevista la sospensione dell'esecuzione della pena, nulla ha disposto per tale misura, prevedendo la competenza a sospendere del Magistrato di sorveglianza solo per l'affidamento ex art.47 e per la detenzione domiciliare ex ar.47 ter ord. pen.
Non potendosi, in definitiva ritenere ne' espressamente ne' tacitamente abrogata la correlata disposizione dell'art.91, 4^ comma, D.P.R. n. 309/1990, richiamata dal 2^ comma dell'art.94, la competenza a provvedere sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena in corso resta radicata nell'organo del P.M. (cfr. Sez. I, 10 dicembre 1999, n. 7061; idem, n. 451/2000). Ne consegue che, ferma restando l'inammissibilità del conflitto, gli atti debbono essere trasmessi al il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona per il corso ulteriore.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il conflitto e ordina la trasmissione degli atti al il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2000