Sentenza 28 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/06/2001, n. 8822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8822 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
ce 62515 E 6 N 8 O 9 1 I Oggetto: imposta registro Udienza del 24.4.2001 / 5 Z R.G. 21369/H 4 $8 A / 6 882 2 /0 1 N R 2 A REPUBBLICA ITALIANA T - I S . I B R R . . G P IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A . L E L D T R A L U LA CORTE SUPREMA DI CASAZIONE . E A B B D I D A I R S T E A T N CRON 20183 T 1 BUTARIA I E SEZIONE 3 S N R 1 E I E S . Momposta dai sigg.r Mag ati: A T E N A Presidente M Dott. Vinc e Car Consigliere Dott. Eugen Amari Consigliere Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Dott. Salvatore Di Palma Dott. Antonino Di Blasi Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE • CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente I N. 62515 SENTENZA sul ricorso proposto da AI NI e HE EL, elett.te dom.ti in Roma, via Teodosio Macrobio 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Niccolini, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrenti- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale de lo Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente- avverso la decisione della Commissione tributaria centrale, sezione 19, n. 5227/1997, del 24.10/31.10.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.4.2001 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 0 8 9 Svolgimento del processo NI AI e EL HE, con atto del 17 aprile 1981 registrato a Pisa il 7 maggio successivo, acquistavano da LE OL e AN NO un appartamento sito in Pisa, frazione Putignano, via S. Ermete 130; per tale atto veniva pagata l'I.V.A. avendo venditori dichiarato che era soggetto a tale imposta. L'Ufficio del Registro di Pisa notificava ai ricorrenti il 6 aprile 1984 avvisc di liquidazione per le imposte di registro, ipotecarie e catastali, ritenendo che la vencita non era stata effettuata da impresa costruttrice. Ricorrevano gli acquirenti alla Commissione tributaria di 1° grado di P sa, assumendo che l'atto era soggetto ad I.V.A. in quanto le venditrici avevano costituito una società di fatto per la costruzione e la vendita del fabbricato in cui era situato l'appartamento da loro acquistato. La Commissione adita accoglieva il ricorso del AI e della HE e tale pronunzia, su appello dell'ufficio, veniva confermata dalla decisione della Commissione di 2° grado. L'Ufficio impugnava la decisione di secondo grado dinanzi alla Commiss: one Tributaria Centrale, che, con la decisione indicata in epigrafe, accoglieva il ricorso. La Commissione centrale rilevava che l'appartamento oggetto (lella compravendita non poteva considerarsi costruito dalle venditrici quali socie di una società di fatto e quindi nell'esercizio di un'impresa. Il terreno edificato, infatti, era stato acquistato, oltre che dalle venditrici, anche da AR HI, quest'ultimo in regime di comunione legale con il coniuge AN NO e del ✓ tutto estraneo al rapporto sociale. Inoltre, la scrittura privata di costituzione della 15 società di fatto, registrata solo il 18 aprile 1980, faceva menzione del conferimento da parte di ciascuna socia della somma di lire 500.000 cadauna, senza alcun riferimento al terreno acquistato l'8.1.1979. Propongono ricorso per cassazione il AI e la HE denunciando, con un unico e articolato motivo, la violazione dell'art. 111 della Costituzione. 2 I ricorrenti, premesso che la società di fatto tra la OL e la NO per la costruzione e la vendita di un fabbricato era stata costituita sin dall'1.1.1979, con denunzia di tale attività all'Ufficio I.V.A. del 22.1.1979 e registrazione dell'atto di costituzione in data 18.4.1990, deducevano che in quest'ultimo documento non poteva farsi riferimento al terreno perché acquistato solo 1'8.1.1979, e cioè in data successiva alla costituzione della società di fatto;
e che anche una serie di a tri elementi inducevano a ritenere che la vendita del terreno era avvenuta da parte della OL e della NO non in proprio ma in quanto costituite in società di fatto. Resiste in giudizio l'Amministrazione finanziaria eccependo, al contrario, che vari elementi, come la denuncia della società all'Ufficio I.V.A. con assegnazione del relativo numero di partita solo in data 22.1.1979 ( e cioè successivamente all'atto di acquisto del terreno), inducevano a ritenere, anche in via presuntiva, che l'attività di costruzione dell'immobile oggetto del contratto di compravencita, peraltro mai conferito nella società, non era riconducibile all'attività imprenditoriale della società di fatto costituita dalla OL e dalla NO ma a queste ultime due in proprio. Motivi della decisione Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Commissione tributaria centrale, pronunciate a norma del d.p.r. 636/1972, é ammissibile soltanto nei limiti di cui all'art. 111 della Costituzione, e cioè per violazione di legge. In tale vizio va ricompreso il totale difetto di motivazione, cui possono equipararsi, per la loro sostanziale equipollenza, le ipotesi di motivazione meramente apparente o てんて insanabilmente contraddittoria, ma non quelle della loro insufficienza o inidoneità persuasiva. Ora i ricorrenti, assumendo che l'acquisto del terreno in data 8.1.1979 venne stipulato dalla OL e dalla NO non in proprio ma quali socie della società di fatto, sotto l'apparenza di volere denunciare la violazione degli artt. 4 d.p.r. 633/1972 e 40 d.p.r. 131/1986 in realtà effettuano valutazioni su questioni di fatto non proponibili con il ricorso ex art. 111 della Costituzione. 3 Né ricorre nel caso di specie l'ipotesi della mancanza totale di motivazione o quella di motivazione insanabilmente contraddittoria. La Commissione centrale ha infatti rilevato, tra l'altro, che l'acquisto cel terreno anche da parte del coniuge della OL, estraneo al rapporto sociale, escludeva che il cespite fosse stato acquistato dalla società di fatto Ora, basterebbe tale rilievo, in ordine al quale i ricorrenti nulla sono state in grado di controdedurre, per escludere che si versi nell'ipotesi di carenza assoluta di motivazione. Se é vero poi che la società di fatto venne costituita prima dell'acquisto del terreno ( e che quindi la scrittura privata relativa alla costituzione non poteva fare riferimento all'immobile ), é altrettanto vero, e di ciò dà implicitamente attc la sentenza impugnata, che nell'atto di acquisto del terreno non si fa riferimento alla società di fatto OL-NO. La motivazione della decisione impugnata quindi sussiste, x con conseguente incensurabilità, in sede di ricorso per cassazione ex art. 111, co. 1, della Costituzione, delle argomentazioni ivi svolte. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Consegue, in base al criterio della soccombenza processuale, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese processuali, che liquida in complessive lire 2.250.000, di cui lire 2.000.000 per onorario & lire 250.000 per spese, oltre le spese prenotate a debito. Roma, 24.4.2001 Il Presidente Il Consigliere est. Jun DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2.8 GIU, 2001Oggi IL CANCELLIERE C CASE Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio D E Z E U 4