Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2002, n. 4488
CASS
Sentenza 28 marzo 2002

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Massime1

La tempestiva riassunzione del processo interrotto, eseguito nei confronti di uno dei litisconsorti necessari, impedisce ogni decadenza o preclusione, poiché i suoi effetti conservativi si estendono agli altri soggetti necessari, nei cui confronti, in difetto di loro spontanea costituzione, deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio.

Commentario1

  • 1Il regime giuridico dell’amministrazione della comunione legale
    Salvatore Tartaro · https://www.diritto.it/ · 19 marzo 2019

    Atti compiuti senza il necessario consenso: efficacia del contratto e questioni controverse in tema di legittimazione del coniuge pretermesso. 1. Introduzione La piena operatività dei principi di eguaglianza e parità (ex artt. 2 e 3 cost.) dei coniugi all'intero della famiglia, nucleo informatore della riforma del diritto di famiglia del 1975, viene garantita, sotto il profilo squisitamente patrimoniale, dal regime giuridico dell'amministrazione dei beni in comunione disciplinato all'art. 180 cod. civ. La centralità del regime dell'amministrazione della comunione legale nel complessivo assetto normativo del regime patrimoniale della famiglia trova puntuali riscontri testuali nel dettato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2002, n. 4488
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4488
Data del deposito : 28 marzo 2002

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