Sentenza 28 marzo 2002
Massime • 1
La tempestiva riassunzione del processo interrotto, eseguito nei confronti di uno dei litisconsorti necessari, impedisce ogni decadenza o preclusione, poiché i suoi effetti conservativi si estendono agli altri soggetti necessari, nei cui confronti, in difetto di loro spontanea costituzione, deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio.
Commentario • 1
- 1. Il regime giuridico dell’amministrazione della comunione legaleSalvatore Tartaro · https://www.diritto.it/ · 19 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2002, n. 4488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4488 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI ES, elettivamente domiciliata in ROMA CLIVO DI CINNA 196, presso l'avvocato LILIANA SALEMME, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RI SA, in proprio e quale erede di GA NT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. GIROLAMO EMILIANI 19, presso l'avvocato FRANCESCO D'APICE, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
AURORA ASSICURAZIONI S.P.A., anche quale società incorporante la SIAD SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. DENZA 50/A, presso l'avvocato LUCIO LAURENTI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Leonardo Di Iorio di Torre del Greco rep. n. 135051 dell'8 settembre 2000;
- resistente -
contro
ID SPA in liquidazione coatta amministrativa, INPS;
- intimati -
avverso la sentenza n. 935/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 24/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2001 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato SALEMME, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'avvocato LAURENTIS, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino TO RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 13 luglio 1974 AN CC e OS MA dichiararono che i propri figli, AN ed TO, erano deceduti a seguito di un incidente stradale avvenuto il 25 novembre 1973), mentre erano trasportati a bordo di un'autovettura guidata da EL RA ed appartenente ad ES NI, assicurata presso la società ID. Aggiunsero che la detta vettura era entrata i collisione con un autocarro condotto da EL NE ed appartenente ad AN OL. Pertanto convennero in giudizio davanti al Tribunale di Roma la NI e la ID, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.
I convenuti si costituirono chiedendo il rigetto della domanda. Il NE e il OL spiegarono intervento volontario in causa, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Il processo, interrotto per la messa in liquidazione coatta amministrativa della società ID, fu riassunto nei confronti del Commissario liquidatore e del Fondo di garanzia, in rappresentanza del quale si costituì la SIAD.
Successivamente gli attori dichiararono di rinunziare agli atti del giudizio nei confronti della ID in l.c.a. e della SIAD, ma quest'ultima non accettò la rinunzia.
Anche l'I.N.P.S. intervenne in causa, proponendo azione ex art. 1916 c.c. contro i responsabili.
Con sentenza depositata il 10 luglio 1986 il Tribunale adito, dichiarata la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura (RA), condannò ES NI a pagare agli attori la somma di lire 150.000.000, con gli interessi legali dal fatto, nonché le spese del giudizio;
condannò la stessa NI a pagare all'I.N.P.S. la somma di lire 5.000.000, oltre agli interessi dalla domanda e alle spese di causa;
dichiarò cessata la materia del contendere tra gli attori e la ID in l.c.a. e tra il NE e la medesima, con compensazione delle spese, dichiarò satisfattivo il risarcimento versato al OL, compensando le spese. La NI propose appello, adducendo la nullità/inesistenza della procura che risultava da lei conferita al difensore costituitosi in primo grado, con conseguente nullità della fase del giudizio successiva alla dichiarata interruzione e della sentenza pronunziata dal Tribunale e quindi con conseguente estinzione del processo, perché la riassunzione sarebbe stata eseguita presso un inesistente domicilio eletto, con violazione del principio del contraddittorio. Nel merito sostenne che l'importo del risarcimento liquidato agli attori era eccessivo.
L'CC e la MA si costituirono chiedendo il rigetto del gravame.
Anche la SIAD, in rappresentanza del Fondo di garanzia vittime della strada. si costituì chiedendo il rigetto della domanda proposta (nei confronti dello stesso Fondo) dagli CC.
Il processo fu poi sospeso perché la NI propose querela di falso in relazione alla sua (presunta) firma in calce alla procura con la quale ella risultava costituita nel giudizio di primo grado. Il giudizio introdotto con la querela si concluse con pronunzia di falsità della firma suddetta e la sentenza, confermata dalla Corte di appello, passò in giudicato.
Riassunto il processo principale, OS MA si costituì anche quale erede di AN CC, nel frattempo deceduto. Si costituì anche la ID s.p.a., chiedendo il rigetto di ogni domanda proposta nei propri confronti.
Intanto, essendo risultato il decesso del NE. il processo fu ancora una volta interrotto e, poiché anche l'asserita erede di costei, a nome MI RE, risultò mancata ai vivi, l'atto fu notificato agli eredi della medesima e del NE - cioè a LI, AN e DA IN - i quali Si costituirono affermando di avere rinunziato all'eredità.
La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 935/99 depositata il 24 marzo 1999, dichiarò l'inesistenza della procura conferita in primo grado dalla NI e, per l'effetto, la nullità del relativo giudizio, nella fase successiva alla disposta interruzione, e della sentenza impugnata, per violazione del principio del contraddittorio, non avendo partecipato una parte necessaria, rimise la causa al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 154 c.p.c., dichiarò compensate tra le parti le spese del grado.
Per quanto qui rileva la Corte territoriale, pur dando atto dell'inesistenza della procura e dell'elezione di domicilio (stante la falsità della firma attribuita alla NI), osservò che ciò non produceva le conseguenze propugnate dall'appellante, ossia l'estinzione del giudizio per decorso del termine utile ai fini della riassunzione, dopo l'interruzione dichiarata a seguito della messa in l.c.a. della ID. Infatti - proseguì la Corte di merito - le altre parti in causa, e segnatamente gli CC, non soltanto non avevano responsabilità in ordine alla falsità della firma, ma non potevano neppure esserne a conoscenza, sicché la riassunzione era stata da loro eseguita applicando le norme che la disciplinano secondo la situazione incolpevolmente ritenuta esistente. L'inesistenza della procura, invece, comportava la nullità assoluta della notifica dell'atto con il quale la NI era resa legalmente edotta della riassunzione del processo, e quindi si sostanziava nell'omessa partecipazione di una parte necessaria alla fase del giudizio successiva all'interruzione e fino alla pronunzia della sentenza impugnata, integrando così una violazione del contraddittorio determinante la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. Avverso la suddetta sentenza ES NI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi illustrati con memoria. OS MA, in proprio e quale crede di AN CC, ha resistito con controricorso e, a sua volta, ha depositato memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva ma la Aurora Assicurazioni s.p.a., anche quale società incorporante la SIAD, ha depositato procura per la discussione davanti a questa Corte. Motivi della decisione
1. Il ricorso per cassazione non risulta notificato a LI, AN e DA IN (eredi di MI RE, a sua volta erede di EL NE, conducente dell'autocarro coinvolto nel sinistro) e neppure ad AN OL, proprietario dello stesso veicolo. Ma, come emerge dalla narrativa che precede, la posizione (sostanziale e processuale) delle parti indicate era autonoma rispetto a quelle rimaste in discussione nel presente giudizio. Si tratta, cioè, di cause scindibili, in relazione alle quali opera il disposto dell'art. 332 c.p.c., con la conseguenza che, decorsi ormai i termini di cui al secondo comma della citata norma, nessun adempimento deve essere espletato.
2. Con il primo mezzo di cassazione la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 305 c.p.c., 125 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., nonché
motivazione illogica e contraddittoria.
La sentenza impugnata, pur avendo accolto l'appello in ordine alla inesistenza della procura ed alla conseguente nullità della riassunzione presso il (presunto) domicilio eletto. non avrebbe poi tratto da tali premesse la logica conclusione, ossia l'intervenuta estinzione del processo per la mancata riassunzione del giudizio di primo grado nei confronti della convenuta ES NI, nelle forme di cui all'art. 303 c.p.c., con notifica dell'atto personalmente ai sensi dell'art. 125, ult. comma, disp. att. c.p.c., nei termini di cui all'art. 305 stesso codice.
La Corte di appello si sarebbe limitata a dichiarare la nullità del procedimento nella fase successiva all'interruzione pronunciata dal G.I. e la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio, rimettendo la causa al Tribunale. In tal modo avrebbe operato una remissione in termini vietata dalla decadenza verificatasi per l'inosservanza del termine previsto dall'art. 305 c.p.c., non recante alcuna deroga alla comminata estinzione.
Con il secondo mezzo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 305 e 83 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. e 5, c.p.c., nonché motivazione illogica e contraddittoria anche sotto altro profilo.
La Corte romana. per negare l'estinzione del processo, avrebbe affermato che gli attori avevano incolpevolmente notificato la riassunzione nell'inesistente domicilio eletto, perché l'inesistenza o nullità della procura non sarebbe stata da loro ravvisabile. Tale pronuncia sarebbe comunque in violazione dell'art. 305 cit., che non ammetterebbe deroghe, sicché alla mancata riassunzione nei termini dovrebbe seguire in ogni caso l'estinzione del giudizio. Nella specie, peraltro, il preteso errore sulla validità della procura non sarebbe stato neppure ipotizzabile.
Infatti gli attori non avrebbero potuto ritenere valida una procura apposta con timbro messo a coprire in parte la relata di notifica della citazione da loro proposta nei confronti della NI, ne' avrebbero potuto ritenere autentica la firma costituita dal nome "NI ES" vergato dall'ufficiale giudiziario nel contesto della relata medesima.
Comunque gli attori avrebbero dovuto ritenere nulla la procura perché apposta su copia della citazione sulla quale non sarebbe risultata alcuna relata di notifica. Invero, l'art. 83 c.p.c. elenca in modo tassativo gli atti sul quali la procura può essere apposta, tra cui rientrerebbe la copia notificata della citazione. La Corte di merito, quindi. avrebbe errato nel ritenere non ravvisabile l'inesistenza o nullità della procura, perché, con un minimo di diligenza, gli attori avrebbero dovuto rendersi conto dei suddetti vizi e la sentenza impugnata non avrebbe potuto rimetterli in termini.
I due motivi che. essendo tra loro connessi, devono formare oggetto di esame congiunto, non sono fondati.
Come risulta dalla sentenza impugnata, all'esito della querela di falso proposta dalla NI rimase accertato che costei non aveva rilasciato alcuna procura per il giudizio di primo grado, essendo falsa la sua apparente firma apposta in calce alla procura figurante sulla copia della citazione introduttiva;
che, per conseguenza, erano inesistenti la procura e la relativa elezione di domicilio, che ciò comportava la nullità assoluta della notifica dell'atto riassuntivo indirizzato alla NI presso il (presunto) domicilio eletto. La Corte distrettuale ha preso atto di tali circostanze, ma ha escluso che esse dovessero condurre all'estinzione del processo essendo decorso il termine utile per riassumerlo dopo l'interruzione (secondo la tesi propugnata dall'attuale ricorrente). Infatti, dopo aver rilevato che le altre parti non erano responsabili per la falsità della firma attribuita alla NI, ne' potevano esserne a conoscenza (onde avevano eseguito la riassunzione applicando le norme che la disciplinano), ha aggiunto che l'inesistenza della procura comportava la nullità assoluta della notifica dell'atto riassuntivo eseguita per la NI nel domicilio (apparentemente) eletto e quindi si sostanziava nella omessa partecipazione di una parte necessaria alla fase del giudizio successiva all'interruzione fino alla pronunzia della sentenza di primo grado. Su tali premesse ha dichiarato la nullità del relativo giudizio, nella fase successiva alla disposta riassunzione, e della sentenza appellata, per violazione del principio del contraddittorio, "non avendo partecipato una parte necessaria" (come si legge anche nel dispositivo), ed ha rimesso la causa al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 354 cod.proc.civ. La Corte di appello, dunque, ha ritenuto in modo espresso elle la NI fosse parte necessaria nel processo instaurato (come in narrativa) da AN CC e da OS MA, che cioè ella in detto processo rivestisse il ruolo di litisconsorte necessaria. Questo punto non ha formato oggetto di alcuna doglianza da parte della NI, sicché deve ritenersi ormai coperto dall'autorità del giudicato.
Fermo tale profilo, le consequenziali pronunzie adottate dalla Corte di merito non sono censurabili.
Invero, il processo de quo. promosso contro la NI (ritualmente citata con l'atto introduttivo) e la società ID, vedeva in veste di convenute più parti. Essendo la NI parte necessaria (come ritenuto dalla Corte d'appello), la prosecuzione del processo - ritualmente effettuata (com'è incontroverso), dopo la messa in l.c.a. della società assicuratrice, nei confronti del Commissario liquidatore e del Fondo di Garanzia - doveva necessariamente aver luogo anche nei confronti della medesima NI (art. 102, comma 2^, c.p.c., applicabile per identitità di ratio anche quando il processo debba essere proseguito). Come questa Corte ha già affermato (Cass., 13 aprile 1988. n. 2938), la tempestiva riassunzione del processo interrotto, eseguito nei confronti di uno dei litisconsorti necessari, impedisce ogni decadenza o preclusione, poiché i suoi effetti conservativi si estendono agli altri soggetti necessari, nei cui confronti, in difetto di loro spontanea costituzione, deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio.
In questo contesto, pertanto, la Corte di merito. una volta accertato che la NI non aveva partecipato in primo grado alla fase del giudizio successiva all'interruzione per nullità della notifica del fatto riassuntivo, ritualmente ha riconosciuto che quella fase doveva essere integrato il contraddittorio, rimettendo quindi la causa al primo giudice. Così operando la sentenza impugnata non ha effettuato una rimessione in termini come inesattamente afferma la ricorrente, ma ha fatto applicazione dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civile. La tesi della NI, secondo cui tale pronuncia contrasterebbe con la decadenza conseguente alla mancata osservanza del termine di cui all'art. 305 c.p.c., non può essere condivisa. Il disposto di detta norma, infatti, va coordinato con quello dell'art. 102, comma 2^, c.p.c., sicché la tempestiva riassunzione del processo interrotto,
eseguita nei confronti dell'altra parte convenuta, aveva impedito la presunta decadenza.
D'altro canto soltanto all'esito della querela di falso (proposta dalla NI in pendenza del giudizio di appello) restò accertata la falsità della sottoscrizione della medesima NI in calce alla procura, onde solo la Corte di appello poteva trame le relative conseguenze.
Le ulteriori considerazioni della ricorrente, circa la (presunta) possibilità per gli attori di ravvisare l'invalidità della procura, restano assorbite.
Infatti, a parte il rilievo che per togliere validità alla sottoscrizione esistente in calce alla procura era necessaria la querela di falso (Cass., 15 febbraio 2000, n. 1705), si deve osservare che, formatosi il giudicato sulla qualità di parte necessaria spettante alla NI, il disposto degli artt. 102, 2^ comma, e 354, primo comma, c.p.c. rende obbligata la soluzione adottata dalla Corte territoriale a prescindere dallo stato soggettivo delle altre parti.
Conclusivamente, il ricorso si rivela infondato e deve perciò essere respinto.
Si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte suprema di cassazione, il 20 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2002