Sentenza 2 febbraio 2017
Massime • 1
Ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 303, comma quarto, cod. proc. pen., è necessario tenere conto del reato contestato o di quello ritenuto in sentenza, in relazione al momento in cui ,a seconda della dinamica processuale, il relativo calcolo viene effettuato; in caso di reato continuato, deve aversi riguardo ai singoli reati uniti dal vincolo della continuazione e non al reato in relazione al quale sia stata determinata la pena-base, ben potendo tale reato essere, in astratto, meno grave degli altri o di qualcuno di questi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2017, n. 9216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9216 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2017 |
Testo completo
0921 6 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Dott. Piercamillo Davigo Presidente - Sent. n. sez.274 Dott. Geppino Rago -CC 2/2/2017 Dott. Giovanna Verga R.G.N. 47083/2016 Dott. Stefano Filippini Dott. Alberto Pazzi Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IC NI, nato a [...] il [...], avverso l' ordinanza n. 606-P/16 R.T.L. in data 10 ottobre 2016 del Tribunale Reggio Calabria in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Pazzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell' imputato, Avv. Salvatore Staiano, che ha concluso riportandosi ai motivi;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 10 ottobre 2016, a seguito di giudizio di appello cautelare, il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza della Corte d'Assise d' Appello di Reggio Calabria del 9 giugno 2016 con la quale era stata rigettata l'istanza volta a ottenere la declaratoria di sopravvenuta inefficacia della misura cautelare applicata ad NI IC per decorrenza dei termini massimi. икам 2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell' imputato, lamentando:
2.1. ai sensi dell' art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione agli artt. 125, comma 3, 299, 303, comma 4, lett. b) e 304, comma 6, c.p.p. la mancata considerazione in maniera scissa dell' ammontare della pena ai fini del computo dei termini di custodia cautelare, in modo da individuare dapprima la consistenza del termine massimo di custodia per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., ritenuto dai giudici di merito reato più grave fra quelli riuniti in continuazione, e poi quello relativo ai reati satellite in ragione degli aumenti applicati;
così facendo a parere della difesa si arriverebbe a constatare da una parte l'avvenuto superamento del tetto massimo rispetto al reato di cui all'art. 416-bis c.p.p., dall' altra che per l' estorsione pluriaggravata contestata al capo X, per la quale era stato comminato in continuazione un aumento di un anno di reclusione, la pena era già stata interamente scontata, in considerazione della data di arresto, dovendosi di conseguenza procedere alla relativa declaratoria secondo il meccanismo previsto dall' art. 300, comma 4, c.p.p.; 2.2. ove si reputasse non scindibile la pena complessiva da considerare, I' errato apprezzamento di entrambe le aggravanti contestate anziché di una sola ai fini del computo dei termini massimi custodiali;
2.3. la non corretta applicazione dei principi affermati dalla decisione n. 28984/2013 della Corte di legittimità citata dal Tribunale del riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Giova premettere che il caso in esame si differenzia da quello considerato dalla più volte citata sentenza Mammoliti (Sez. U, n. 1 del 26/02/1997 dep. 27/06/1997, Mammoliti, Rv. 20794001) perché in questa - sede il titolo custodiale riguarda tutti i reati in contestazione e non solo alcuni di essi e le sentenze pronunciate dalle corti di primo e secondo grado hanno ravvisato la responsabilità dell' imputato per tutti i reati in contestazione ritenendo che gli stessi potessero considerarsi riuniti sotto il vincolo della continuazione. Ciò premesso ai fini di un corretto inquadramento della vicenda va poi ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che ai fini dell' individuazione dei termini massimi di custodia cautelare ex art. 303, comma 4, c.p.p. sia necessario tenere conto del reato contestato o del reato ritenuto in sentenza, in relazione al momento in cui, a seconda della dinamica processuale, il relativo calcolo viene effettuato (Sez. 6, n. 4235 del 16/12/1999 - dep. 07/03/2000, Campanella A, Rv. 21650701); in caso di reato continuato occorrerà avere 2 Cari riguardo alla pena edittale prevista per i singoli reati ritenuti in sentenza come uniti dal vincolo della continuazione e non al reato qualificato come più grave ("Nell' ipotesi di reato continuato, per determinare il termine massimo di custodia cautelare deve aversi riguardo ai singoli reati uniti dal vincolo della continuazione e non al reato in relazione al quale sia stata determinata la pena- base, ben potendo tale reato essere, in astratto, meno grave o degli altri o di qualcuno di questi" Sez. 1, n. 71 del 13/01/1992 - dep. 04/02/1992, Raso, Rv. 18914101). In virtù di questi principi il Tribunale dell' appello cautelare ha correttamente ritenuto, ex art. 278 c.p.p. e sulla scorta dei reati ritenuti in sentenza dalle corti di primo grado e di appello, che il reato più grave fosse quello di cui all'art. 629 cpv. c.p., aggravato ai sensi dell'art. 7 d. I. 152/1991, e non, come vorrebbe la difesa, quello di cui all'art. 416 bis c.p., calcolando pertanto in sei anni il termine massimo di custodia cautelare e aumentando lo stesso fino a nove ai sensi dell'art. 304, comma 6, c.p.p.. Non è possibile poi addivenire a una declaratoria di perdita di efficacia ex art. 300, comma 4, c.p.p. rispetto agli altri reati riuniti sotto il vincolo della continuazione diversi dal reato associativo e dall' estorsione sia perché sotto questo profilo bisogna tenere conto del reato continuato ("Ai fini dell'applicazione dell'art. 300, comma quarto, cod. proc. pen., che prevede la perdita di efficacia della custodia cautelare in caso di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, ad una pena pari o inferiore alla custodia già subita, qualora si tratti di condanna per più reati unificati dalla continuazione, non può essere messa a confronto la custodia cautelare sofferta per uno dei reati satellite con la porzione di pena relativa all'aumento a titolo di continuazione al fine di ottenere la scarcerazione per tale titolo di imputazione, dato che la legge, in tale ipotesi, considera il reato continuato come reato unico" Sez. 6, n. 2973 del 30/10/1996 - dep. 07/11/1996, Aveta, Rv. 20621601), sia perché l' imputato non avrebbe comunque interesse a una declaratoria in tal senso, non essendo ancora perenti i termini massimi per il reato più grave in contestazione, atteso che da un simile provvedimento non conseguirebbe la remissione in libertà (Sez. U, n. 26350 del 24/04/2002 - dep. 10/07/2002, Fiorenti, Rv. 22165701).
2. In merito al computo di due aggravanti a effetto speciale ai fini dell' individuazione del limite massimo custodiale per l' estorsione, malgrado il motivo risulti inammissibile in ragione della sua mancata presentazione al Tribunale del riesame, è comunque opportuno fare richiamo all' affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui "ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare, nel caso concorrano più circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella 3 Ober ordinaria del reato o circostanze ad effetto speciale, si deve tener conto, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., della pena stabilita per la circostanza più grave, aumentata di un terzo, e tale aumento costituisce cumulo giuridico delle ulteriori pene e limite legale dei relativi aumenti per le circostanze meno gravi del tipo già detto che mantengono la loro natura" (Sez. U, n. 16 del 08/04/1998 - dep. 11/06/1998, Vitrano e altro, Rv. 21070901; fattispecie relativa a reato di rapina aggravata a norma dell'art. 628, comma terzo, cod. pen. con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203; conf. Sez. un., 8 aprile 1998 n. 17, Tognetti, non massimata). Per le considerazioni sopra esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
ne consegue, a norma dell' art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.500 a titolo di sanzione pecuniaria. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 2 febbraio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Piercamillo Davigo Alberto Pazzi Delberto have DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 24 FEB. 2017 IL CANCELLERE Claudia Pianelli +