Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2026, n. 19357
CASS
Sentenza 27 maggio 2026

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  • Rigettato
    Difetto dei presupposti soggettivi e oggettivi per la confisca

    La Corte ha ritenuto che l'intestazione del bene allo zio (BE TA) fosse fittizia, basandosi su molteplici elementi indiziari quali la disponibilità del bene da parte di AL CA (sede dell'attività di copertura), le trattative condotte da AL CA, la procura speciale a un membro dell'associazione criminale, il bonifico proveniente dall'Albania (dove venivano trasferiti i proventi illeciti), i venditori legati ad AL CA e il reimpiego dei proventi in acquisti immobiliari. Le allegazioni difensive di BE TA (titolare di partita IVA) sono state ritenute insufficienti a dimostrare la capacità patrimoniale e la legittima provenienza delle somme.

  • Rigettato
    Difetto dei presupposti applicativi della confisca

    La Corte ha applicato la presunzione relativa di cui all'art. 26 d.lgsl. n.159 del 2011, dato che DE OK non aveva dichiarato redditi negli anni di interesse. Le allegazioni difensive (due bonifici da madre e sorella) sono state ritenute insufficienti a superare la presunzione, considerando il costo totale dell'operazione e il fatto che i proventi illeciti venivano trasferiti in Albania e le somme di ritorno potevano essere gli stessi. La Corte ha ritenuto che la presunzione di fittizia intestazione non fosse adeguatamente contrastata e ha escluso la confisca parziale data la difficile divisibilità dei beni e la preponderanza di provvista ingiustificata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2026, n. 19357
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19357
    Data del deposito : 27 maggio 2026

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