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Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2026, n. 19357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19357 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TA BE nato in [...] il [...] OK DE nata in [...] il [...] avverso il decreto del 08/01/2026 della Corte d'appello di L'aquila. Udita la relazione svolta dal Consigliere LA AN IA AU;
viste le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di L’Aquila, a seguito d’impugnazione presentata dal proposto AL CA e dai terzi interessati BE TA e DE OK, con decreto dell’8 gennaio 2026, ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a carico di AL CA, nonché la confisca dei beni, formalmente intestati ai terzi, dei quali il proposto poteva disporre e che erano ritenuti frutto del reimpiego delle sue attività illecite. La confisca era stata disposta in primo grado dal Tribunale di L’Aquila, in data 20 maggio 2025, all’esito di un articolato procedimento, svoltosi in contraddittorio tra le parti e nel corso del quale le stesse avevano potuto svolgere le loro difese e produrre documentazione a sostegno. In particolare, AL CA è stato ritenuto soggetto meritevole di misura di prevenzione personale ex art. 4 d.lgsl. N.159 del 6 settembre 2011, in quanto indiziato di essere Penale Sent. Sez. 5 Num. 19357 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA Data Udienza: 08/04/2026 2 promotore e organizzatore di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e in quanto ritenuto soggetto che viveva abitualmente del provento di attività delittuose. Tra i beni sottoposti a confisca, il patrimonio aziendale e le quote sociali di alcune società, tra cui la Believe s.r.l. e la Auto Natan s.r.l., delle quali era socia anche la compagna, nonché due immobili con relativi terreni di pertinenza siti in Martinsicuro, via della Sorgente snc, identificati a foglio mappale n.34, particella 543. Di questi, il subalterno n.3 risultava intestato ad uno zio del proposto, l’attuale ricorrente BE TA, mentre i subalterni 5, 6, 7 e 8 risultavano intestati alla compagna, odierna ricorrente, DE OK.
2. Avverso il provvedimento della Corte di appello dell’8 gennaio 2026, ha proposto ricorso per cassazione DE OK, per mezzo dei difensori di fiducia, Avv. Antonio EN e Avv. RO RF, deducendo un unico ma articolato motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Deduce violazione di legge in relazione agli artt. 19, 20 e 24 d.lgsl. n.159 del 6 settembre 2011 per difetto dei presupposti applicativi della confisca. In particolare, difetterebbe il presupposto della disponibilità dei beni in capo al soggetto destinatario della misura di prevenzione, ovvero il carattere fittizio della intestazione a terzi. La Corte avrebbe omesso di valutare, sotto tale profilo, la documentazione prodotta durante il procedimento, che attesterebbe la chiara e legittima provenienza da parte della ricorrente, delle somme utilizzate per l’acquisto dei cespiti immobiliari. Inoltre, la Corte avrebbe operato un’inversione dell’onere della prova, a carico della ricorrente, circa la legittima provenienza, laddove tale inversione è consentita solo a carico del proposto e non, anche, a carico dei terzi interessati. Infine, se anche avesse ritenuto che solo una parte delle somme destinate all’acquisto del bene provenissero dalla ricorrente, la Corte di appello avrebbe commesso un errore di diritto nel disporre la confisca integrale del bene, laddove lo stesso è divisibile, in quanto frazionato in più particelle.
3. Avverso il provvedimento di appello dell’8 gennaio 2026, ha proposto ricorso per cassazione BE TA, per mezzo dei difensori di fiducia, Avv. Antonio EN e Avv. RO RF, deducendo un unico ma articolato motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Deduce violazione di legge in relazione agli artt. 20 e 24 d.lgsl. n.159 del 6 settembre 2011 per difetto dei presupposti soggettivi e oggettivi necessari ai fini dell’adozione della confisca. In particolare, difetterebbe il presupposto della disponibilità del bene in capo al destinatario della misura di prevenzione, ovvero il carattere fittizio della intestazione a terzi non legati da parentela. La Corte avrebbe omesso di confrontarsi con la documentazione prodotta dalla parte, che dimostrerebbe la legittima provenienza delle somme utilizzate per l’acquisto del bene da parte dal ricorrente nonché la capacità patrimoniale di quest’ultimo. Si sarebbe altresì operata un’inversione dell’onere della prova a carico del terzo interessato, in contrasto con i principi di diritto che governano la materia. 4. È pervenuta in Cancelleria requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, che 3 ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 5. È, altresì, pervenuta memoria di replica della difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO . I ricors sono, nel loro complesso, infondat e devono essere rigettat, per le ragioni di seguito indicate.
2. Va premesso che, ai sensi dell’art.10, comma 3, d.lgsl n.159 del 6 settembre 2011, avverso il decreto della Corte di appello che conferma la misura di prevenzione, può essere proposto ricorso presso la Corte di cassazione solo per violazione di legge. (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, [...], Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo Rv. 285608 - 01). Nello specificare tale presupposto, si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro di prevenzione, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, [...], Rv. 254893). La disciplina della confisca dei beni a carico di soggetti colpiti da misura di prevenzione «antimafia» è dettata dagli artt.19, 20 e 24 d.lgsl. n.159 del 6 settembre 2011. L’art. 20 prevede la possibilità di sequestrare i beni dei quali la persona risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, ovvero dei beni che siano ritenuti frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Le indagini patrimoniali finalizzate al sequestro, oltre che a carico del soggetto ritenuto pericoloso, possono essere estese ad altri soggetti vicini al medesimo;
l'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 estende le indagini patrimoniali nei procedimenti di prevenzione anche a coniuge, figli e persone conviventi nell'ultimo quinquennio del proposto, oltre che a persone fisiche e giuridiche interposte, per verificare titolarità di licenze, concessioni, contributi o finanziamenti. Dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 deriva non già una presunzione di appartenenza in capo al proposto dei beni intestati a familiari e persone conviventi, bensì il riconoscimento del potere di indirizzare le indagini di prevenzione in modo speciale nei confronti di detti soggetti;
ne consegue che, al di fuori delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. cit., il rapporto esistente tra il proposto e tali soggetti può costituire circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni di cui il primo non possa dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo, che risulti formalmente titolare dei cespiti, sia sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 2 n. 14981 del 09/01/2020, [...], Rv. 279224 – 01). Il rapporto di stretta familiarità o di convivenza, dunque, non comporta un’automatica presunzione (salvo che ricorrano le condizioni di cui all’art.26 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), ma può assurgere ad elemento indiziante. L’art. 24 consente la confisca dei beni dei quali il proposto non possa giustificare la legittima provenienza e dei quali abbia, anche per interposta persona, la titolarità o la disponibilità a qualsiasi titolo, ovvero di quelli che risultino essere il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Dunque, il sistema normativo consente di confiscare beni non 4 direttamente intestati al soggetto ritenuto pericoloso, purché ne risulti o ne venga inferita la titolarità fittizia in capo a terzi e la disponibilità di fatto del bene (a qualsiasi titolo) da parte del proposto ovvero risulti che il bene sia stato acquistato attraverso il provento delle attività delittuose del soggetto interessato dalla misura. La disponibilità dei beni in capo al soggetto indiziato di pericolosità non è riconducibile esclusivamente alla presenza di una relazione materiale o naturalistica, ma va rigorosamente accertata con riferimento a tutte le situazioni nelle quali l'utilizzo dei beni, pur formalmente schermato attraverso l'interposizione di un terzo, ricade nella sfera degli interessi economici o comunque nella signoria di fatto del proposto, che ne risulti essere l'effettivo dominus, potendone determinare la destinazione o l'impiego (Sez. U, Sentenza n. 12621, del 22/12/2016, dep. 2017, De Angelis, Rv. 270081 - 01) Il sistema normativo fin qui descritto, non contiene alcuna presunzione né inversione dell’onere della prova;
è l’organo dell’accusa che deve dimostrare la sussistenza dei presupposti fissati dalla norma, salva la facoltà della parte di fornire la prova contraria o, quantomeno, allegare elementi potenzialmente di segno contrario. In tema di confisca di prevenzione, spetta poi sempre alla pubblica accusa la prova della sproporzione tra il valore dei beni di cui il proposto abbia la titolarità o la disponibilità e il suo reddito o l'attività economica espletata, mentre è onere del proposto, che deduca eccezioni o argomenti difensivi, giustificare, sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, la legittima provenienza dei beni, perché è il proposto che, in considerazione del principio della cd. vicinanza della prova, può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2 n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278679 - 03). Quanto ai terzi a carico dei quali sia stata disposta la confisca in quanto ritenuti intestatari fittizi, è consentito loro allegare elementi che indichino l’effettiva titolarità dei beni confiscati in capo a sé, a prova contraria rispetto agli elementi indiziari che hanno fondato la misura;
non è invece consentito loro, contestare la pericolosità del proposto, il quale resta l’unico legittimato ad avanzare impugnazione sotto tale profilo (Sez. U n. 30355 del 27/03/2025, [...], Rv. 288300 – 01). Una presunzione viene introdotta, invece, per talune categorie di soggetti, all’art. 26 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; se negli ultimi due anni precedenti la proposta della misura vengono intestati dei beni agli ascendenti, discendenti o al coniuge della persona sottoposta a misura, alla persona stabilmente convivente, ai parenti fino al sesto grado o agli affini fino al quarto, tale intestazione si presume fittizia, fino a prova contraria. Si tratta di una presunzione relativa, sulla quale si è formata una consolidata giurisprudenza, secondo la quale, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità e li faccia apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sulle quali grava, pertanto, l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità degli stessi onde sottrarli alla confisca (Sez. 2 n. 7346 del 17/01/2023, [...], Rv. 284387 – 01). Tale presunzione opera solo a carico dei soggetti specificamente individuati dall’art. 26, mentre, in generale, ai fini della confisca di cui all'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 la disponibilità da parte del proposto di beni formalmente intestati a soggetti terzi, privi di risorse economiche proprie, richiede che siano acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione (Sez. 6 n. 10063 del 11/01/2023, [...], Rv. 284608 - 5 01). Laddove, invece, non possano operare le presunzioni iuris tantum di cui sopra, l'accertamento della disponibilità da parte del proposto dei beni intestati ai terzi, seppure costoro risultino privi di risorse economiche proprie, richiede l'acquisizione si specifici elementi di prova in ordine al carattere fittizio dell'intestazione (da ultimo, Sez. 6, n. 10063 del 11/01/2023, [...], Rv. 284608 - 01). Tale ultimo principio non risulta smentito dalla sentenza Sez. 5, n. 8984 del 19/01/2022, [...], poiché l'onere di mera allegazione in capo al terzo, come ivi chiarito, può venire in rilievo una volta e sempre che si sia realizzato il primo necessario passaggio - afferente all'onere invece probatorio gravante in capo alla pubblica accusa - della dimostrazione della scissione tra titolarità formale del bene e impiego delle risorse.
2.1 Il provvedimento oggetto della presente impugnazione, alla luce dei principi di diritto che si sono esposti, correttamente opera una distinzione tra categorie di soggetti, trattando diversamente i beni che risultano intestati alla compagna del proposto e quelli intestati ad uno zio non convivente. Preliminarmente, si dà atto della situazione giuridica che ha giustificato l’adozione della misura personale a carico del proposto AL CA, evidenziando come lo stesso fosse dedito ad attività criminose, ma avesse un’attività di copertura, consistente in più società dedite al commercio di auto, tra le quali la Believe s.r.l., la Auto Natan s.r.l. (nella cui compagine figurava anche la compagna DE OK) e la C.L. Auto snc (nella quale era socio con tale AR GI, che dall’attività investigativa risultava appartenere allo stesso gruppo criminale). Tale attività aveva una sede operativa sui terreni e fabbricati siti in Martinsicuro, via della Sorgente snc, identificati a foglio mappale n. 34, particella 543, intestati agli odierni ricorrenti e oggetto della presente confisca. L’attività di commercio auto risultava essere una mera copertura, in quanto il CA era promotore e organizzatore di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, i cui proventi venivano spediti in Albania o investiti in affari immobiliari. La circostanza che i terreni e i fabbricati siti in Martinsicuro e oggetto della presente confisca fossero sede dell’attività commerciale di copertura del CA, è stata ritenuta certo indice della disponibilità di tali beni in capo al medesimo.
2.2. Quanto ai beni confiscati intestati al ricorrente BE TA (la particella sub.3 dei terreni e fabbricati siti in Martinsicuro, via della Sorgente snc), la Corte ha applicato la disciplina di cui all’art. 24 d.lgsl. n.159 del 2011. Ha quindi esaminato una molteplicità di elementi indiziari, sulla base dei quali ha ritenuto che l’intestazione in capo allo zio fosse puramente fittizia. In particolare, la Corte ha rilevato come il bene fosse nella disponibilità del solo CA (in quanto sede della rivendita di auto di copertura gestita da quest’ultimo, mentre il TA viveva stabilmente in Albania), come le trattative e le operazioni volte all’acquisto dell’immobile fossero state condotte dal CA e non dall’acquirente (dato che emerge dalle intercettazioni), come la procura speciale per concludere l’atto sia stata data a GI AR (individuato quale «cassiere» dell’associazione criminale capeggiata dal CA), come il bonifico sia provenuto dall’Albania così come le somme provento dell’attività illecita erano state trasferite in Albania, come i venditori dell’immobile fossero soggetti in affari con il CA (soci in una della società di copertura) e come dalle intercettazioni emergesse che i proventi dell’attività d spaccio fossero reimpiegati proprio in acquisti immobiliari. Le allegazioni difensive si erano limitate ad evidenziare che il TA era titolare di una 6 partita IVA, senza peraltro fornire alcun dato circa la effettiva capacità patrimoniale (se non la presenza del danaro sulla postepay, ma senza indicazioni sulla provenienza originaria del medesimo). La Corte, valutando i singoli indizi nella loro valenza specifica e procedendo poi ad una valutazione unitaria sulla tenuta complessiva, ha fatto buon governo delle regole che governano la prova logica e ha dato corretta applicazione ai principi di diritto elaborati da questa Corte nella specifica materia della confisca di prevenzione. Ne discende che la decisione, fondata su una valutazione motivata, non irragionevole e priva di illogicità, non è censurabile nella presente sede di legittimità. Di fatto nel ricorso si opera una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, introducendo un giudizio sul merito, valutativo della prova, che non è ammissibile nel giudizio di legittimità.
2.3. Con riferimento ai beni intestati alla compagna (patrimonio aziendale e quote societarie della Believe s.r.l. e della Auto Natan s.r.l., nonché le particelle da sub.2 a sub.8 dei terreni e fabbricati siti in Martinsicuro, via della Sorgente snc), il decidente ha applicato la presunzione relativa di cui all’art. 26 d.lgsl. n.159 del 2011, rilevando come, per gli anni d’interesse, la ricorrente non avesse dichiarato alcun reddito. A fronte delle allegazioni difensive, le ha ritenute non idonee a superare tale presunzione. In particolare, la difesa ha documentato che la OK aveva ricevuto due bonifici, uno da parte della sorella (pari a euro 10.600,00) e uno da parte della madre (euro 6.000,00). La Corte ha rilevato come il costo dell’operazione sia stato di euro 32.000,00 e come il bonifico della madre sia stato operato in favore della società Belve s.r.l., che era l’attività di copertura del CA. Inoltre, evidenzia come vi sia prova che i proventi del delitto associativo venissero trasferiti in gran parte in Albania e come sia quindi logico ritenere che le somme di ritorno dall’Albania fossero le stesse. Sulla base degli elementi di fatto descritti, la Corte ha ritenuto che la presunzione circa il carattere fittizio dell’intestazione in capo alla OK debba operare e non sia sufficientemente contrastata dalle allegazioni difensive. Si tratta di una valutazione di puro merito, adottata in applicazione dei principi di diritto che governano la materia ed esaustivamente motivata, che pertanto non può essere censurata nella presente sede di legittimità. All’esito di tale ragionamento, infine, la Corte evidenzia come la presenza di un bonifico ricevuto dalla signora OK da parte della sorella (di euro 10.600,00), non sia sufficiente a contrastare la presunzione di legge, né la mole indiziaria che indica che i capitali di rientro dall’Albania fossero il reimpiego dei proventi dell’attività delittuosa;
ad ogni modo, tale bonifico sarebbe sufficiente a coprire solo un terzo dell’investimento (del valore di euro 32.500,00) per cui, in ragione della «preponderanza della provvista proveniente da disponibilità prive di giustificazione, in uno alla difficile divisibilità dei beni», ha escluso la praticabilità di una confisca parziale dei beni. Sul punto il ricorso che fa riferimento ad un’ipotesi di confisca parziale, risulta generico, in quanto non ha indicato a quali beni, nello specifico, andrebbe riferita la somma ricevuta dalla sorella, limitandosi a contestare il carattere non parziale della confisca.
3. Alla luce delle considerazioni svolte i ricorsi devono essere rigettati ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del procedimento. 7
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 08/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA AN IA AU
viste le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di L’Aquila, a seguito d’impugnazione presentata dal proposto AL CA e dai terzi interessati BE TA e DE OK, con decreto dell’8 gennaio 2026, ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a carico di AL CA, nonché la confisca dei beni, formalmente intestati ai terzi, dei quali il proposto poteva disporre e che erano ritenuti frutto del reimpiego delle sue attività illecite. La confisca era stata disposta in primo grado dal Tribunale di L’Aquila, in data 20 maggio 2025, all’esito di un articolato procedimento, svoltosi in contraddittorio tra le parti e nel corso del quale le stesse avevano potuto svolgere le loro difese e produrre documentazione a sostegno. In particolare, AL CA è stato ritenuto soggetto meritevole di misura di prevenzione personale ex art. 4 d.lgsl. N.159 del 6 settembre 2011, in quanto indiziato di essere Penale Sent. Sez. 5 Num. 19357 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA Data Udienza: 08/04/2026 2 promotore e organizzatore di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e in quanto ritenuto soggetto che viveva abitualmente del provento di attività delittuose. Tra i beni sottoposti a confisca, il patrimonio aziendale e le quote sociali di alcune società, tra cui la Believe s.r.l. e la Auto Natan s.r.l., delle quali era socia anche la compagna, nonché due immobili con relativi terreni di pertinenza siti in Martinsicuro, via della Sorgente snc, identificati a foglio mappale n.34, particella 543. Di questi, il subalterno n.3 risultava intestato ad uno zio del proposto, l’attuale ricorrente BE TA, mentre i subalterni 5, 6, 7 e 8 risultavano intestati alla compagna, odierna ricorrente, DE OK.
2. Avverso il provvedimento della Corte di appello dell’8 gennaio 2026, ha proposto ricorso per cassazione DE OK, per mezzo dei difensori di fiducia, Avv. Antonio EN e Avv. RO RF, deducendo un unico ma articolato motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Deduce violazione di legge in relazione agli artt. 19, 20 e 24 d.lgsl. n.159 del 6 settembre 2011 per difetto dei presupposti applicativi della confisca. In particolare, difetterebbe il presupposto della disponibilità dei beni in capo al soggetto destinatario della misura di prevenzione, ovvero il carattere fittizio della intestazione a terzi. La Corte avrebbe omesso di valutare, sotto tale profilo, la documentazione prodotta durante il procedimento, che attesterebbe la chiara e legittima provenienza da parte della ricorrente, delle somme utilizzate per l’acquisto dei cespiti immobiliari. Inoltre, la Corte avrebbe operato un’inversione dell’onere della prova, a carico della ricorrente, circa la legittima provenienza, laddove tale inversione è consentita solo a carico del proposto e non, anche, a carico dei terzi interessati. Infine, se anche avesse ritenuto che solo una parte delle somme destinate all’acquisto del bene provenissero dalla ricorrente, la Corte di appello avrebbe commesso un errore di diritto nel disporre la confisca integrale del bene, laddove lo stesso è divisibile, in quanto frazionato in più particelle.
3. Avverso il provvedimento di appello dell’8 gennaio 2026, ha proposto ricorso per cassazione BE TA, per mezzo dei difensori di fiducia, Avv. Antonio EN e Avv. RO RF, deducendo un unico ma articolato motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Deduce violazione di legge in relazione agli artt. 20 e 24 d.lgsl. n.159 del 6 settembre 2011 per difetto dei presupposti soggettivi e oggettivi necessari ai fini dell’adozione della confisca. In particolare, difetterebbe il presupposto della disponibilità del bene in capo al destinatario della misura di prevenzione, ovvero il carattere fittizio della intestazione a terzi non legati da parentela. La Corte avrebbe omesso di confrontarsi con la documentazione prodotta dalla parte, che dimostrerebbe la legittima provenienza delle somme utilizzate per l’acquisto del bene da parte dal ricorrente nonché la capacità patrimoniale di quest’ultimo. Si sarebbe altresì operata un’inversione dell’onere della prova a carico del terzo interessato, in contrasto con i principi di diritto che governano la materia. 4. È pervenuta in Cancelleria requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, che 3 ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 5. È, altresì, pervenuta memoria di replica della difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO . I ricors sono, nel loro complesso, infondat e devono essere rigettat, per le ragioni di seguito indicate.
2. Va premesso che, ai sensi dell’art.10, comma 3, d.lgsl n.159 del 6 settembre 2011, avverso il decreto della Corte di appello che conferma la misura di prevenzione, può essere proposto ricorso presso la Corte di cassazione solo per violazione di legge. (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, [...], Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo Rv. 285608 - 01). Nello specificare tale presupposto, si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro di prevenzione, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, [...], Rv. 254893). La disciplina della confisca dei beni a carico di soggetti colpiti da misura di prevenzione «antimafia» è dettata dagli artt.19, 20 e 24 d.lgsl. n.159 del 6 settembre 2011. L’art. 20 prevede la possibilità di sequestrare i beni dei quali la persona risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, ovvero dei beni che siano ritenuti frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Le indagini patrimoniali finalizzate al sequestro, oltre che a carico del soggetto ritenuto pericoloso, possono essere estese ad altri soggetti vicini al medesimo;
l'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 estende le indagini patrimoniali nei procedimenti di prevenzione anche a coniuge, figli e persone conviventi nell'ultimo quinquennio del proposto, oltre che a persone fisiche e giuridiche interposte, per verificare titolarità di licenze, concessioni, contributi o finanziamenti. Dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 deriva non già una presunzione di appartenenza in capo al proposto dei beni intestati a familiari e persone conviventi, bensì il riconoscimento del potere di indirizzare le indagini di prevenzione in modo speciale nei confronti di detti soggetti;
ne consegue che, al di fuori delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. cit., il rapporto esistente tra il proposto e tali soggetti può costituire circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni di cui il primo non possa dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo, che risulti formalmente titolare dei cespiti, sia sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 2 n. 14981 del 09/01/2020, [...], Rv. 279224 – 01). Il rapporto di stretta familiarità o di convivenza, dunque, non comporta un’automatica presunzione (salvo che ricorrano le condizioni di cui all’art.26 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), ma può assurgere ad elemento indiziante. L’art. 24 consente la confisca dei beni dei quali il proposto non possa giustificare la legittima provenienza e dei quali abbia, anche per interposta persona, la titolarità o la disponibilità a qualsiasi titolo, ovvero di quelli che risultino essere il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Dunque, il sistema normativo consente di confiscare beni non 4 direttamente intestati al soggetto ritenuto pericoloso, purché ne risulti o ne venga inferita la titolarità fittizia in capo a terzi e la disponibilità di fatto del bene (a qualsiasi titolo) da parte del proposto ovvero risulti che il bene sia stato acquistato attraverso il provento delle attività delittuose del soggetto interessato dalla misura. La disponibilità dei beni in capo al soggetto indiziato di pericolosità non è riconducibile esclusivamente alla presenza di una relazione materiale o naturalistica, ma va rigorosamente accertata con riferimento a tutte le situazioni nelle quali l'utilizzo dei beni, pur formalmente schermato attraverso l'interposizione di un terzo, ricade nella sfera degli interessi economici o comunque nella signoria di fatto del proposto, che ne risulti essere l'effettivo dominus, potendone determinare la destinazione o l'impiego (Sez. U, Sentenza n. 12621, del 22/12/2016, dep. 2017, De Angelis, Rv. 270081 - 01) Il sistema normativo fin qui descritto, non contiene alcuna presunzione né inversione dell’onere della prova;
è l’organo dell’accusa che deve dimostrare la sussistenza dei presupposti fissati dalla norma, salva la facoltà della parte di fornire la prova contraria o, quantomeno, allegare elementi potenzialmente di segno contrario. In tema di confisca di prevenzione, spetta poi sempre alla pubblica accusa la prova della sproporzione tra il valore dei beni di cui il proposto abbia la titolarità o la disponibilità e il suo reddito o l'attività economica espletata, mentre è onere del proposto, che deduca eccezioni o argomenti difensivi, giustificare, sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, la legittima provenienza dei beni, perché è il proposto che, in considerazione del principio della cd. vicinanza della prova, può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2 n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278679 - 03). Quanto ai terzi a carico dei quali sia stata disposta la confisca in quanto ritenuti intestatari fittizi, è consentito loro allegare elementi che indichino l’effettiva titolarità dei beni confiscati in capo a sé, a prova contraria rispetto agli elementi indiziari che hanno fondato la misura;
non è invece consentito loro, contestare la pericolosità del proposto, il quale resta l’unico legittimato ad avanzare impugnazione sotto tale profilo (Sez. U n. 30355 del 27/03/2025, [...], Rv. 288300 – 01). Una presunzione viene introdotta, invece, per talune categorie di soggetti, all’art. 26 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; se negli ultimi due anni precedenti la proposta della misura vengono intestati dei beni agli ascendenti, discendenti o al coniuge della persona sottoposta a misura, alla persona stabilmente convivente, ai parenti fino al sesto grado o agli affini fino al quarto, tale intestazione si presume fittizia, fino a prova contraria. Si tratta di una presunzione relativa, sulla quale si è formata una consolidata giurisprudenza, secondo la quale, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità e li faccia apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sulle quali grava, pertanto, l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità degli stessi onde sottrarli alla confisca (Sez. 2 n. 7346 del 17/01/2023, [...], Rv. 284387 – 01). Tale presunzione opera solo a carico dei soggetti specificamente individuati dall’art. 26, mentre, in generale, ai fini della confisca di cui all'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 la disponibilità da parte del proposto di beni formalmente intestati a soggetti terzi, privi di risorse economiche proprie, richiede che siano acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione (Sez. 6 n. 10063 del 11/01/2023, [...], Rv. 284608 - 5 01). Laddove, invece, non possano operare le presunzioni iuris tantum di cui sopra, l'accertamento della disponibilità da parte del proposto dei beni intestati ai terzi, seppure costoro risultino privi di risorse economiche proprie, richiede l'acquisizione si specifici elementi di prova in ordine al carattere fittizio dell'intestazione (da ultimo, Sez. 6, n. 10063 del 11/01/2023, [...], Rv. 284608 - 01). Tale ultimo principio non risulta smentito dalla sentenza Sez. 5, n. 8984 del 19/01/2022, [...], poiché l'onere di mera allegazione in capo al terzo, come ivi chiarito, può venire in rilievo una volta e sempre che si sia realizzato il primo necessario passaggio - afferente all'onere invece probatorio gravante in capo alla pubblica accusa - della dimostrazione della scissione tra titolarità formale del bene e impiego delle risorse.
2.1 Il provvedimento oggetto della presente impugnazione, alla luce dei principi di diritto che si sono esposti, correttamente opera una distinzione tra categorie di soggetti, trattando diversamente i beni che risultano intestati alla compagna del proposto e quelli intestati ad uno zio non convivente. Preliminarmente, si dà atto della situazione giuridica che ha giustificato l’adozione della misura personale a carico del proposto AL CA, evidenziando come lo stesso fosse dedito ad attività criminose, ma avesse un’attività di copertura, consistente in più società dedite al commercio di auto, tra le quali la Believe s.r.l., la Auto Natan s.r.l. (nella cui compagine figurava anche la compagna DE OK) e la C.L. Auto snc (nella quale era socio con tale AR GI, che dall’attività investigativa risultava appartenere allo stesso gruppo criminale). Tale attività aveva una sede operativa sui terreni e fabbricati siti in Martinsicuro, via della Sorgente snc, identificati a foglio mappale n. 34, particella 543, intestati agli odierni ricorrenti e oggetto della presente confisca. L’attività di commercio auto risultava essere una mera copertura, in quanto il CA era promotore e organizzatore di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, i cui proventi venivano spediti in Albania o investiti in affari immobiliari. La circostanza che i terreni e i fabbricati siti in Martinsicuro e oggetto della presente confisca fossero sede dell’attività commerciale di copertura del CA, è stata ritenuta certo indice della disponibilità di tali beni in capo al medesimo.
2.2. Quanto ai beni confiscati intestati al ricorrente BE TA (la particella sub.3 dei terreni e fabbricati siti in Martinsicuro, via della Sorgente snc), la Corte ha applicato la disciplina di cui all’art. 24 d.lgsl. n.159 del 2011. Ha quindi esaminato una molteplicità di elementi indiziari, sulla base dei quali ha ritenuto che l’intestazione in capo allo zio fosse puramente fittizia. In particolare, la Corte ha rilevato come il bene fosse nella disponibilità del solo CA (in quanto sede della rivendita di auto di copertura gestita da quest’ultimo, mentre il TA viveva stabilmente in Albania), come le trattative e le operazioni volte all’acquisto dell’immobile fossero state condotte dal CA e non dall’acquirente (dato che emerge dalle intercettazioni), come la procura speciale per concludere l’atto sia stata data a GI AR (individuato quale «cassiere» dell’associazione criminale capeggiata dal CA), come il bonifico sia provenuto dall’Albania così come le somme provento dell’attività illecita erano state trasferite in Albania, come i venditori dell’immobile fossero soggetti in affari con il CA (soci in una della società di copertura) e come dalle intercettazioni emergesse che i proventi dell’attività d spaccio fossero reimpiegati proprio in acquisti immobiliari. Le allegazioni difensive si erano limitate ad evidenziare che il TA era titolare di una 6 partita IVA, senza peraltro fornire alcun dato circa la effettiva capacità patrimoniale (se non la presenza del danaro sulla postepay, ma senza indicazioni sulla provenienza originaria del medesimo). La Corte, valutando i singoli indizi nella loro valenza specifica e procedendo poi ad una valutazione unitaria sulla tenuta complessiva, ha fatto buon governo delle regole che governano la prova logica e ha dato corretta applicazione ai principi di diritto elaborati da questa Corte nella specifica materia della confisca di prevenzione. Ne discende che la decisione, fondata su una valutazione motivata, non irragionevole e priva di illogicità, non è censurabile nella presente sede di legittimità. Di fatto nel ricorso si opera una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, introducendo un giudizio sul merito, valutativo della prova, che non è ammissibile nel giudizio di legittimità.
2.3. Con riferimento ai beni intestati alla compagna (patrimonio aziendale e quote societarie della Believe s.r.l. e della Auto Natan s.r.l., nonché le particelle da sub.2 a sub.8 dei terreni e fabbricati siti in Martinsicuro, via della Sorgente snc), il decidente ha applicato la presunzione relativa di cui all’art. 26 d.lgsl. n.159 del 2011, rilevando come, per gli anni d’interesse, la ricorrente non avesse dichiarato alcun reddito. A fronte delle allegazioni difensive, le ha ritenute non idonee a superare tale presunzione. In particolare, la difesa ha documentato che la OK aveva ricevuto due bonifici, uno da parte della sorella (pari a euro 10.600,00) e uno da parte della madre (euro 6.000,00). La Corte ha rilevato come il costo dell’operazione sia stato di euro 32.000,00 e come il bonifico della madre sia stato operato in favore della società Belve s.r.l., che era l’attività di copertura del CA. Inoltre, evidenzia come vi sia prova che i proventi del delitto associativo venissero trasferiti in gran parte in Albania e come sia quindi logico ritenere che le somme di ritorno dall’Albania fossero le stesse. Sulla base degli elementi di fatto descritti, la Corte ha ritenuto che la presunzione circa il carattere fittizio dell’intestazione in capo alla OK debba operare e non sia sufficientemente contrastata dalle allegazioni difensive. Si tratta di una valutazione di puro merito, adottata in applicazione dei principi di diritto che governano la materia ed esaustivamente motivata, che pertanto non può essere censurata nella presente sede di legittimità. All’esito di tale ragionamento, infine, la Corte evidenzia come la presenza di un bonifico ricevuto dalla signora OK da parte della sorella (di euro 10.600,00), non sia sufficiente a contrastare la presunzione di legge, né la mole indiziaria che indica che i capitali di rientro dall’Albania fossero il reimpiego dei proventi dell’attività delittuosa;
ad ogni modo, tale bonifico sarebbe sufficiente a coprire solo un terzo dell’investimento (del valore di euro 32.500,00) per cui, in ragione della «preponderanza della provvista proveniente da disponibilità prive di giustificazione, in uno alla difficile divisibilità dei beni», ha escluso la praticabilità di una confisca parziale dei beni. Sul punto il ricorso che fa riferimento ad un’ipotesi di confisca parziale, risulta generico, in quanto non ha indicato a quali beni, nello specifico, andrebbe riferita la somma ricevuta dalla sorella, limitandosi a contestare il carattere non parziale della confisca.
3. Alla luce delle considerazioni svolte i ricorsi devono essere rigettati ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del procedimento. 7
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 08/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA AN IA AU