CASS
Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità e li faccia apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sulle quali grava, pertanto, l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità degli stessi onde sottrarli alla confisca.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondato il ricorso dei figli del prevenuto sul rilievo che i giudici di merito avessero correttamente motivato in ordine all'impossibilità dei figli minori di acquistare il bene con redditi propri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 7346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7346 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
07346-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 99 NO AG - Presidente - CC 17/01/2023 LU IO - R.G.N. 33479/2022 GN DO - Relatore- EP NI EP AS ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IE EP nato a [...]( ITALIA) il 09/04/1967 IR NA nato a [...]( ITALIA) il 14/10/1967 IE NZ nato a [...] il [...] IE IN nato a [...]( ITALIA) il 23/09/1986 avverso il decreto del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GN DO;
lette le conclusioni del PG dott. Andrea Venegoni che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La corte di appello di Napoli sezione misure di prevenzione, con decreto 3 maggio 2022, confermava il provvedimento del tribunale di Napoli del 28 aprile 2021 che aveva applicato a RA GI la misura della sorveglianza speciale per anni 3 e rnesi 6 nonché disposto la confisca dell'immobile sito in Boscotrecase intestato in nuda proprietà ai figli ZI e IN RA ed il cui usufrutto spettava allo stesso proposto ed alla moglie CH NA.
1.2 Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore del proposto e dei terzi interessati, avv.to Rizzo, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. e dell'art. 10 D.Lvo 159/2011 in relazione alla ritenuta attualità della pericolosità del proposto;
-violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per violazione di legge essendo meramente apparente la motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla ritenuta attualità della pericolosità del proposto;
violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc.pen. e dell'art. 10 D.Lvo 159/2011 quanto alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la confisca dell'immobile in capo ai ricorrenti;
- violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc.pen. per violazione di legge essendo meramente apparente la motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la confisca dell'immobile. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è manifestamente infondato oltre che puramente reiterativo di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto ai primi due motivi avanzati in relazione alla misura personale, premesso che in tema di misure di prevenzione il ricorso per cassazione può essere avanzato soltanto per violazione di legge deve escludersi che nel caso in esame nel motivare la conferma del provvedimento di primo grado la corte di appello di Napoli sia ncorsa in qualsiasi vizio richiamabile a tale parametro ovvero abbia reso una motivazione meramente apparente da apparire inesistente. Ed invero, il giudice di appello, con le specifiche argomentazioni esposte alle pagine da 3 a8 del provvedimento gravato dal ricorso, ha elencato tutti gli specifici elementi dai quali desumere la pericolosità del RA ricavati da accertamenti definitivi di responsabilità dello stesso per gravi fatti di criminalità ovvero per reati consumati in contesti di delinquenza organizzata, dai quali concretamente si desumeva la riconducibilità del proposto al parametro di cui alla lett. a) dell'art. 4 D.lvo 159/2011. Anche in relazione al requisito della attualità di tale pericolosità al momento dell'adozione della misura, il provvedimento appare del tutto esente da vizi posto che il giudice di appello, nell'esercizio del proprio potere discrezionale di accertamento dei fatti, ha proprio motivato come tale particolare requisito possa desumersi dalla recente condanna dello stesso proposto per un reato contro la persona aggravato ex art. 416bis1 cod.pen. così che la valutazione appare essere fatta sulla base di specifici elementi desunti da altri provvedimenti giurisdizionali di cui si contesta la valenza attribuendovi significato alternativo non deducibile nella presente sede di legittimità tanto più nei procedimenti ove il ricorso è ammesso solo per violazione di legge.
2.2 In relazione alle doglianze avanzate con riferimento alla disposta confisca, le stesse si traducono nella proposizione di motivi non ammissibili nei procedimenti di legittimità aventi ad oggetto misure di prevenzione patrimoniali;
ed invero, quanto al terzo motivo, correttamente la corte di appello ha ritenuto operante la riferibilità al proposto del bene intestato ai figli rivalutando le circostanze di fatto che portavano ad escludere che l'acquisto effettuato nel 2001 potesse essere operato con redditi dei due soggetti minorenni. Al proposito deve essere ricordato come secondo l'orientamento del giudice di legittimità in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad 2 oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto. ne abbia la disponibilità facendoli apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sui quali pertanto grava l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca (Sez. 6, n. 49878 del 06/12/2013, Rv. 258140). Deve pertanto ritenersi che nel caso in esame la confisca nei confronti dei prossimi congiunti sia stata disposta non in forza della presunzione di riconducibilità al genitore introdotta con il D.Lvo 159/2011 bensì quale conseguenza di uno specifico accertamento circa l'impossibilità di ritenere che i due minori avessero acquistato il bene con redditi propri. E con ulteriori argomenti in fatto non contestabili sotto il profilo della violazione di legge la corte di appello ha infatti ritenuto che gli appellanti non avessero fornito prova adeguata della origine lecita della provvista utilizzata per l'acquisto dell'immobile; invero il provvedimento impugnato reca alle pagine 10-11 specifica motivazione sul punto ed il ricorso, al quarto motivo, propone doglianze assolutamente estranee al giudizio di legittimità in materia di misure di prevenzione. Va infatti ricordato nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435-01); circostanza che deve essere certamente esclusa alla luce delle specifiche argomentazioni esposte dalla corte di merito. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi infondate;
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Roma, 17 gennaio 2023 IL CONSIGLIERE EST. NA PA IL PRESIDENTE NO GO DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE L 121 2023 IL FUN GIUDIZIARIO IA Pi eti 3
lette le conclusioni del PG dott. Andrea Venegoni che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La corte di appello di Napoli sezione misure di prevenzione, con decreto 3 maggio 2022, confermava il provvedimento del tribunale di Napoli del 28 aprile 2021 che aveva applicato a RA GI la misura della sorveglianza speciale per anni 3 e rnesi 6 nonché disposto la confisca dell'immobile sito in Boscotrecase intestato in nuda proprietà ai figli ZI e IN RA ed il cui usufrutto spettava allo stesso proposto ed alla moglie CH NA.
1.2 Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore del proposto e dei terzi interessati, avv.to Rizzo, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. e dell'art. 10 D.Lvo 159/2011 in relazione alla ritenuta attualità della pericolosità del proposto;
-violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per violazione di legge essendo meramente apparente la motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla ritenuta attualità della pericolosità del proposto;
violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc.pen. e dell'art. 10 D.Lvo 159/2011 quanto alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la confisca dell'immobile in capo ai ricorrenti;
- violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc.pen. per violazione di legge essendo meramente apparente la motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la confisca dell'immobile. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è manifestamente infondato oltre che puramente reiterativo di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto ai primi due motivi avanzati in relazione alla misura personale, premesso che in tema di misure di prevenzione il ricorso per cassazione può essere avanzato soltanto per violazione di legge deve escludersi che nel caso in esame nel motivare la conferma del provvedimento di primo grado la corte di appello di Napoli sia ncorsa in qualsiasi vizio richiamabile a tale parametro ovvero abbia reso una motivazione meramente apparente da apparire inesistente. Ed invero, il giudice di appello, con le specifiche argomentazioni esposte alle pagine da 3 a8 del provvedimento gravato dal ricorso, ha elencato tutti gli specifici elementi dai quali desumere la pericolosità del RA ricavati da accertamenti definitivi di responsabilità dello stesso per gravi fatti di criminalità ovvero per reati consumati in contesti di delinquenza organizzata, dai quali concretamente si desumeva la riconducibilità del proposto al parametro di cui alla lett. a) dell'art. 4 D.lvo 159/2011. Anche in relazione al requisito della attualità di tale pericolosità al momento dell'adozione della misura, il provvedimento appare del tutto esente da vizi posto che il giudice di appello, nell'esercizio del proprio potere discrezionale di accertamento dei fatti, ha proprio motivato come tale particolare requisito possa desumersi dalla recente condanna dello stesso proposto per un reato contro la persona aggravato ex art. 416bis1 cod.pen. così che la valutazione appare essere fatta sulla base di specifici elementi desunti da altri provvedimenti giurisdizionali di cui si contesta la valenza attribuendovi significato alternativo non deducibile nella presente sede di legittimità tanto più nei procedimenti ove il ricorso è ammesso solo per violazione di legge.
2.2 In relazione alle doglianze avanzate con riferimento alla disposta confisca, le stesse si traducono nella proposizione di motivi non ammissibili nei procedimenti di legittimità aventi ad oggetto misure di prevenzione patrimoniali;
ed invero, quanto al terzo motivo, correttamente la corte di appello ha ritenuto operante la riferibilità al proposto del bene intestato ai figli rivalutando le circostanze di fatto che portavano ad escludere che l'acquisto effettuato nel 2001 potesse essere operato con redditi dei due soggetti minorenni. Al proposito deve essere ricordato come secondo l'orientamento del giudice di legittimità in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad 2 oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto. ne abbia la disponibilità facendoli apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sui quali pertanto grava l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca (Sez. 6, n. 49878 del 06/12/2013, Rv. 258140). Deve pertanto ritenersi che nel caso in esame la confisca nei confronti dei prossimi congiunti sia stata disposta non in forza della presunzione di riconducibilità al genitore introdotta con il D.Lvo 159/2011 bensì quale conseguenza di uno specifico accertamento circa l'impossibilità di ritenere che i due minori avessero acquistato il bene con redditi propri. E con ulteriori argomenti in fatto non contestabili sotto il profilo della violazione di legge la corte di appello ha infatti ritenuto che gli appellanti non avessero fornito prova adeguata della origine lecita della provvista utilizzata per l'acquisto dell'immobile; invero il provvedimento impugnato reca alle pagine 10-11 specifica motivazione sul punto ed il ricorso, al quarto motivo, propone doglianze assolutamente estranee al giudizio di legittimità in materia di misure di prevenzione. Va infatti ricordato nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435-01); circostanza che deve essere certamente esclusa alla luce delle specifiche argomentazioni esposte dalla corte di merito. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi infondate;
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Roma, 17 gennaio 2023 IL CONSIGLIERE EST. NA PA IL PRESIDENTE NO GO DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE L 121 2023 IL FUN GIUDIZIARIO IA Pi eti 3