Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2010, n. 2625
CASS
Sentenza 17 novembre 2010

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L'obbligo di assicurare al soggetto alloglotto, a pena di nullità, la conoscenza del contenuto dell'ordinanza che applichi, nei suoi confronti, una misura coercitiva, non impone la traduzione scritta della stessa, essendo sufficiente che il soggetto venga messo a conoscenza in qualsiasi forma della natura e dei motivi dell'imputazione, onde consentirgli di contrapporsi all'accusa. (Fattispecie in cui la misura coercitiva era stata applicata all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2010, n. 2625
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2625
    Data del deposito : 17 novembre 2010

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